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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26321/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 13/12/2024: (1) Mbengue Moussa ha censurato, in breve, la presunta erronea applicazione dell'art. 32, comma 2, c.p. per non aver eliminato la pena accessoria dell'interdizione legale in conseguenza della riduzione della pena principale a quattro anni; (2) entrambi hanno contestato l'applicazione dell'art. 240 c.p.p. ritenendo illegittima la confisca di cinque telefoni cellulari, lamentando carenza di motivazione e assenza di prova che i telefoni fossero provento di reato o potessero favorire la reiterazione delittuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendoli manifestamente infondati. Ha spiegato che, in presenza del concordato in appello (reintrodotto dall'art. 1, comma 56, L. n. 103/2017) e della richiesta ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello (salvo questioni sulle generiche attenuanti e sulla continuazione), perciò le doglianze inoltrate attengono a motivi rinunciati e sono inammissibili. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel concordato in appello, le doglianze ammissibili in Cassazione sono limitate alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; questioni su misure di sicurezza o confisca rientranti nei motivi rinunciati non possono essere riproposte. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 56, Legge n. 103/2017

    reintroduzione del concordato in appello

    ha effetto limitativo sulla cognizione del giudice di appello e determina che, nell'accogliere la richiesta ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudice non debba motivare su cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su determinate valutazioni probatorie

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    accordo (concordato) in appello

    la sentenza emessa ai sensi di tale norma consente una limitazione delle questioni impugnabili in Cassazione: ammessi solo i motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia

  • art. 129 cod. proc. pen.

    prescrive ipotesi di proscioglimento

    nel contesto del concordato in appello il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste da tale norma, se tali questioni sono state rinunciate dall'imputato

  • art. 32, comma 2, cod. pen.

    sulla eliminazione delle pene accessorie in caso di determinati eventi

    il ricorrente ha invocato la norma per richiedere l'eliminazione dell'interdizione legale conseguente alla riduzione della pena principale; la Corte di legittimità ha però ritenuto la questione rinunciata nel concordato e dunque inammissibile

  • art. 240 cod. proc. pen.

    i ricorrenti hanno contestato la confisca di cinque telefoni per assenza di motivazione e prova; la Corte ha ritenuto la censura attinente a motivi rinunciati nel concordato, quindi inammissibile

  • art. 444 cod. proc. pen. (richiamato per contrasto)

    accordo sulla determinazione della pena nel giudizio abbreviato

    la Corte ha distinto il concordato in appello dall'applicazione della pena ex art. 444, sottolineando che le ipotesi di annullamento sono più limitate per il concordato in appello

Massime di principio

  • Se l'imputato aderisce a un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi d'appello, molte questioni sottese a quella rinuncia (compreso il vizio di motivazione sulle misure accessorie o sulla confisca) diventano inammissibili in Cassazione.
  • In sede di concordato in appello le doglianze ammissibili in Cassazione sono sostanzialmente limitate a: la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e il contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
  • Questioni relative a misure di sicurezza o a pene accessorie, se rientrano nei motivi che l'imputato ha espressamente o implicitamente rinunciato a proporre in appello, non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
  • Per chi valuta l'adesione a un concordato in appello: la rinuncia ai motivi di impugnazione comporta la perdita della possibilità di sollevare in Cassazione molte contestazioni sulla responsabilità, qualificazione giuridica del fatto e su vizi di motivazione che si collegano ai motivi rinunciati.
  • La Corte può comunque annullare d'ufficio una sentenza da concordato in appello solo in presenza di illegittimità della pena che si traduca in una sanzione non prevista o eccedente i limiti edittali.

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