Circolare numero 104 del 12-5-1999
Rimborso dei contributi ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.M. 2 maggio 1996, n.282. Psicologi che svolgono attività di docenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, da un lato, i limiti al rimborso dei contributi versati alla Gestione separata ex D.M. 2 maggio 1996, n. 282, precisando che il rimborso non spetta a chi possa far valere tali contributi ai fini di una pensione, anche supplementare. Dall’altro, stabilisce che i compensi percepiti da psicologi iscritti all’ENPAP per attività di docenza teorico-pratica nei corsi gestiti dai centri territoriali IAL non sono soggetti a contribuzione alla Gestione separata, poiché rientrano nell’attività professionale dello psicologo e sono tutelati dall’ENPAP.
Rimborso contributi Gestione separata e contribuzione per attività di docenza degli psicologi
Rimborso dei contributi e trattamento previdenziale della docenza degli psicologi
La circolare interviene su due questioni previdenziali distinte: i limiti del rimborso dei contributi versati alla Gestione separata e l’inquadramento contributivo dei compensi percepiti da psicologi iscritti all’ENPAP per attività di docenza. In entrambi i casi vengono fornite precisazioni interpretative destinate alle sedi, con richiamo a precedenti circolari e al parere del Ministero del lavoro.
Rimborso dei contributi versati alla Gestione separata
La prima parte chiarisce la portata dell’art. 4, comma 2, del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, relativo al rimborso dei contributi versati alla Gestione separata. La facoltà è riconosciuta agli iscritti che abbiano compiuto 60 anni alla data del 1° aprile 1996, ovvero al 30 giugno 1996 per i pensionati e per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.
Il rimborso può essere richiesto solo:
- nel quinquennio successivo all’insorgenza dell’obbligo assicurativo;
- dopo la cessazione dell’attività;
- in assenza del diritto alla pensione presso la Gestione separata o ai trattamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 282/1996.
La circolare precisa che il riferimento all’art. 3 del decreto è improprio, ma già in precedenza l’Istituto, con le circolari n. 83 del 28 marzo 1997 e n. 193 del 26 agosto 1998, aveva chiarito che il rimborso è ammissibile solo se i contributi risultano effettivamente "inutilmente" versati, cioè quando non sia possibile ottenere alcuna prestazione pensionistica.
Esclusione del rimborso per chi può ottenere la pensione supplementare
Viene poi evidenziato che i titolari di pensione a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti;
- delle forme esclusive e sostitutive della medesima;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti,
possono utilizzare i contributi versati nella Gestione separata ai fini della pensione supplementare, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 282/1996. Per tale ragione, per questi soggetti deve escludersi il diritto al rimborso.
La circolare segnala inoltre che tale orientamento è stato integralmente condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Attività di docenza svolta dagli psicologi iscritti all’ENPAP
La seconda parte affronta il trattamento previdenziale degli emolumenti percepiti da psicologi iscritti all’ENPAP per attività di docenza teorico-pratica nei corsi di formazione organizzati dai centri territoriali IAL.
Secondo l’avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tali redditi non sono assoggettabili alla contribuzione presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. La conclusione deriva da due elementi:
- l’art. 1 della legge n. 56/1989 include espressamente l’attività didattica nell’ambito dell’attività professionale dello psicologo;
- la tutela previdenziale dei redditi professionali della categoria, anche quando conseguiti tramite rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è attribuita all’ENPAP, ente di previdenza degli psicologi costituito ai sensi del d.lgs. n. 103/1996.
Indicazioni operative
La circolare ha quindi una funzione chiarificatrice: da un lato delimita con precisione i casi in cui il rimborso dei contributi della Gestione separata può essere richiesto, escludendolo quando i contributi siano utili a fini pensionistici; dall’altro esclude l’obbligo contributivo alla Gestione separata per specifici compensi professionali degli psicologi, in quanto riconducibili alla loro attività professionale e alla tutela dell’ENPAP.
Punti principali
Rimborso dei contributi della Gestione separata
La circolare ribadisce che il rimborso dei contributi versati alla Gestione separata è ammesso solo per gli iscritti che abbiano compiuto 60 anni alla data del 1° aprile 1996, ovvero al 30 giugno 1996 per pensionati e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, e che lo richiedano entro cinque anni dall’insorgenza dell’obbligo assicurativo, dopo la cessazione dell’attività. Il diritto è subordinato al mancato raggiungimento della pensione nella Gestione separata o dei trattamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 282/1996. Tuttavia, poiché i titolari di pensione in AGO, nelle forme esclusive e sostitutive, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti possono utilizzare tali contributi per la pensione supplementare ai sensi dell’art. 1 del medesimo D.M., per essi il rimborso deve essere escluso.
Interpretazione confermata da INPS e Ministero
La circolare richiama i precedenti chiarimenti forniti con la circolare n. 83 del 28 marzo 1997 e con la circolare n. 193 del 26 agosto 1998, evidenziando che il rimborso costituisce un’eccezione ai principi generali dell’ordinamento previdenziale ed è riconoscibile solo quando i contributi risultino effettivamente inutilmente versati, cioè quando non sia possibile conseguire alcuna prestazione pensionistica. L’orientamento dell’Istituto è indicato come integralmente condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Docenza degli psicologi iscritti all’ENPAP
Per gli emolumenti percepiti dagli psicologi iscritti all’ENPAP per attività di docenza teorico-pratica nei corsi di formazione dei centri territoriali IAL, la circolare riferisce l’avviso del Ministero del lavoro secondo cui tali redditi non devono essere assoggettati alla contribuzione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. La motivazione è che l’attività didattica è ricompresa nell’attività professionale dello psicologo ai sensi dell’art. 1 della legge n. 56/1989 e che la relativa tutela previdenziale dei redditi professionali, anche se derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, spetta all’ENPAP ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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