Circolare numero 103 del 12-5-1999
1. Spedizione modelli F24. 2. Il quadro "RR" del modello UNICO99. 3. Compensazione. 4. Rateizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’invio dei modelli F24 per il versamento dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali per i primi tre trimestri dell’anno, per il saldo 1998 e gli acconti 1999, precisando che il F24 è dal 1° gennaio 1999 l’unico mezzo di pagamento. Sono indicati i termini di versamento dei contributi sul minimale e sulla quota eccedente, la possibilità di differire saldo 1998 e primo acconto 1999 al 20 luglio 1999 con maggiorazione dello 0,40%, le modalità di esposizione della maggiorazione e le regole per il quadro RR di UNICO99. Vengono inoltre illustrate la compensazione dei crediti risultanti dal quadro RR e la rateizzazione dei debiti contributivi sulla quota eccedente il minimale, con regole di compilazione, scadenze e calcolo degli interessi.
Spedizione dei modelli F24 per artigiani e commercianti, istruzioni su versamenti, compensazioni e rateizzazione
Spedizione modelli F24 per artigiani e commercianti
La circolare disciplina l’invio dei modelli F24 destinati al versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, con riferimento ai primi tre trimestri dell’anno, al saldo 1998 e agli acconti 1999. Vengono inoltre richiamate le modalità di compilazione, pagamento, compensazione e rateizzazione dei contributi, alla luce della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 241/1997.
Ambito della spedizione e mezzi di pagamento
Sono in corso di spedizione i modelli F24 già predisposti per i versamenti dovuti nel corrente anno. I modelli sono accompagnati da un prospetto di liquidazione e da una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti.
Il modello relativo al quarto trimestre 1999, con termine di versamento fissato al 16 febbraio 2000, sarà inviato successivamente, una volta definite le modifiche preannunciate dal Ministero delle Finanze.
I modelli inviati sono predisposti per il pagamento in lire. Qualora il contribuente intenda effettuare il versamento in euro, deve richiedere il modello F24 in euro presso le sedi dell’Istituto.
La circolare ribadisce che, dall’1 gennaio 1999, il modello F24 costituisce l’unico mezzo di pagamento previsto per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva dei lavoratori autonomi interessati, titolari o meno di partita IVA.
Termini di versamento dei contributi sul minimale
Per i contributi dovuti sul minimale di reddito restano ferme le scadenze previste dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 241/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 422/1998:
- 16 maggio 1999;
- 16 agosto 1999;
- 16 novembre 1999;
- 16 febbraio 2000.
Termini per la quota di reddito eccedente il minimale
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale seguono invece le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi. Per l’anno in corso, ciò comporta che:
- il saldo 1998 e il primo acconto 1999 vadano versati entro il 21 giugno 1999;
- il secondo acconto 1999 vada versato entro il 30 novembre 1999.
Differimento con maggiorazione dello 0,40%
La circolare precisa che il versamento del saldo 1998 e del primo acconto 1999 può essere effettuato entro il 20 luglio 1999, maggiorando l’importo dei contributi dovuti dello 0,40% a titolo di interessi, in base al decreto legislativo n. 81/1999 e al DPCM 1° aprile 1999.
La maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando:
- la causale contributo "API" per gli artigiani;
- la causale contributo "CPI" per i commercianti;
- il codice INPS già utilizzato per il versamento del relativo contributo.
Quadro RR di UNICO99
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97, a decorrere dal 1999 e con riferimento ai contributi dovuti per il 1998, i contribuenti interessati devono calcolare i contributi dovuti nel quadro "RR" del modello UNICO99.
Per la compilazione del quadro RR si rinvia alle istruzioni del modello UNICO99, che consentono di determinare gli importi dovuti, le somme già versate e il saldo finale.
Compensazione dei crediti
L’eventuale credito risultante dal quadro RR, rigo RR14, può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione della colonna 2 del rigo RX6 del quadro RX di UNICO99.
Per effettuare la compensazione, il contribuente deve indicare sul modello F24:
- la causale contributo AP per gli artigiani o CP per i commercianti;
- il codice sede;
- il codice INPS che avrebbe dovuto essere utilizzato per il versamento a saldo 1998, ricavabile dal prospetto inviato con i modelli F24;
- il periodo di riferimento;
- l’importo da compensare.
La circolare sottolinea che le procedure contabili previste dal decreto legislativo n. 241/1997 neutralizzano di fatto, nei confronti degli enti impositori destinatari degli importi a debito, le compensazioni effettuate dai contribuenti. Ne consegue che i crediti possono essere utilizzati indifferentemente per il pagamento di tutte le imposte e i contributi per i quali è ammesso l’uso del modello F24.
La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito.
Rateizzazione dei versamenti
Se il contribuente ha esercitato l’opzione nella dichiarazione, compilando la casella 2 del rigo RX30 del quadro RX di UNICO99, le somme dovute a titolo di saldo 1998 e di primo acconto 1999 possono essere versate in un numero di rate mensili prescelto.
La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile; restano esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche quando risultino ancora a debito nel quadro RR per mancato versamento al momento della compilazione di UNICO99.
In sede di versamento di ciascuna rata, il contribuente deve compilare nello spazio "numero di rate prescelto" sia il numero della rata in pagamento sia il numero complessivo delle rate. A titolo esemplificativo, per la seconda di sei rate va indicato 0206; nel caso di pagamento in unica soluzione va indicato 0101.
I soggetti IVA che non differiscono il versamento del saldo IVA e che rateizzano sia il saldo IVA sia il saldo e l’acconto delle imposte e dei contributi risultanti da UNICO devono presentare modelli F24 distinti, per evidenziare il diverso numero di rate prescelto per l’IVA e per le altre imposte e contributi.
Scadenze delle rate e calcolo degli interessi
La prima rata deve essere versata entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito. Le rate successive devono essere pagate:
- entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA;
- entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L’importo di ogni rata è dato dalla somma del capitale, dell’eventuale maggiorazione dello 0,40% per il differimento, diviso per il numero delle rate, e degli interessi relativi alla singola rata. Gli interessi devono essere calcolati al tasso indicato presso banche, concessionari e agenzie postali; per il 1999 il tasso è pari al 6% annuo, corrispondente allo 0,50% mensile.
Gli interessi decorrono dal termine previsto per il versamento ordinario dell’acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con la scadenza della prima rata.
Modalità di compilazione dell’F24 in caso di rateizzazione
La circolare precisa che gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi e che le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo contributi.
La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% qualora la prima rata venga versata tra il 22 giugno e il 20 luglio. La quota parte di tale maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
In sintesi, la circolare fornisce un quadro operativo completo per la corretta gestione dei versamenti contributivi degli artigiani e commercianti, definendo termini, strumenti, compensazioni e modalità di pagamento rateale secondo le regole del modello F24 e di UNICO99.
Punti principali
Spedizione dei modelli F24 e mezzi di pagamento
Sono in corso di spedizione i modelli F24 predisposti per il versamento dei contributi dovuti nell’anno da artigiani e commercianti. I modelli riguardano i versamenti relativi ai primi tre trimestri dell’anno, il saldo 1998 e gli acconti per il 1999, e sono accompagnati da prospetto di liquidazione e lettera esplicativa. Il modello relativo al quarto trimestre 1999 sarà inviato successivamente, dopo le modifiche annunciate dal Ministero delle Finanze. I modelli spediti sono predisposti per il pagamento in lire; chi intende pagare in euro deve richiedere il modello F24 in euro presso le sedi dell’Istituto. Dal 1° gennaio 1999 l’F24 è il solo mezzo di pagamento previsto per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva dei lavoratori autonomi interessati, titolari o meno di partita IVA.
Termini di versamento dei contributi
Per i contributi dovuti sul minimale di reddito valgono le scadenze dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 241/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 422/1998: 16 maggio 1999, 16 agosto 1999, 16 novembre 1999 e 16 febbraio 2000. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per le imposte sui redditi, quindi entro il 21 giugno 1999 per saldo 1998 e primo acconto 1999, ed entro il 30 novembre 1999 per il secondo acconto 1999.
Differimento del saldo 1998 e del primo acconto 1999
Il saldo 1998 e il primo acconto 1999 possono essere versati entro il 20 luglio 1999 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, ai sensi del decreto legislativo n. 81/1999 e del DPCM 1° aprile 1999. La maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti, insieme al codice INPS utilizzato per il versamento del relativo contributo.
Quadro RR del modello UNICO99
A decorrere dal 1999, con riferimento ai contributi dovuti per il 1998, i contribuenti interessati calcolano i contributi dovuti nel quadro "RR" del modello UNICO99, per effetto dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 241/97. Per la compilazione del quadro si rinvia alle istruzioni del modello UNICO99, che consentono di determinare gli importi dovuti, le somme versate e il saldo conseguente.
Compensazione dei crediti
L’eventuale importo a credito risultante dal quadro RR, rigo RR14, può essere portato in compensazione nel modello F24, in tutto o in parte, previa compilazione della colonna 2 del rigo RX6 del quadro RX di UNICO99. Per la compensazione occorre indicare nel modello F24 la causale contributo AP o CP, il codice sede, il codice INPS relativo al versamento a saldo 1998, il periodo di riferimento e l’importo da compensare. La circolare precisa che, in base alle procedure contabili previste dal decreto legislativo n. 241/1997, le compensazioni risultano neutralizzate nei confronti degli enti impositori e possono essere utilizzate indifferentemente per tutte le imposte e i contributi compensabili con F24. La compensazione è consentita fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui risulta il credito.
Rateizzazione dei versamenti
Se il contribuente ha esercitato l’opzione nel quadro RX del modello UNICO99, compilando la casella 2 del rigo RX30, le somme dovute a titolo di saldo 1998 e primo acconto 1999 possono essere versate in un numero di rate mensili prescelto. La rateizzazione riguarda solo i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, ed esclude i contributi dovuti sul minimale, anche se ancora a debito nel quadro RR per mancato versamento al momento della compilazione di UNICO99. Ogni rata va indicata su F24 con il numero della rata e il numero complessivo delle rate (ad esempio 0206 per la seconda di sei rate; 0101 in caso di unica soluzione).
Scadenze, interessi e regole di compilazione nella rateizzazione
La prima rata va versata entro il termine del saldo e/o dell’acconto, anche se differito; le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il pagamento rateale deve comunque concludersi entro novembre. L’importo di ciascuna rata è composto dal capitale, dall’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento, diviso per il numero delle rate, e dagli interessi della singola rata, calcolati al tasso indicato presso banche, concessionari e agenzie postali; per il 1999 il tasso è il 6% annuo, pari allo 0,50% mensile. Gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi e le causali CP, CPR, AP e APR devono riguardare solo contributi. La rateizzazione comprende anche la maggiorazione dello 0,40% se il versamento della prima rata avviene dal 22 giugno al 20 luglio; la quota parte della maggiorazione deve essere inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima. I soggetti IVA che non differiscono il saldo IVA e rateizzano sia il saldo IVA sia il saldo e gli acconti di imposte e contributi da UNICO devono presentare modelli F24 distinti per evidenziare il diverso numero di rate scelto.
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