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Circolare

Circolare numero 107 del 13-5-1999

I benefici previsti dal DPR 21.9.1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, si applicano anche a favore degli appartenenti alla Croce rossa italiana, ai volontari lavoratori autonomi, ed ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico-sanitaria chiamati a fornire la propria collaborazione per le attività di cui alla ordinanza in oggetto.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga l’applicazione del D.P.R. n. 613/1994 alle attività di protezione civile collegate alla crisi balcanica e chiarisce l’estensione introdotta dall’ordinanza P.C.M. n. 2968/1999. Vengono richiamati i requisiti per l’individuazione delle associazioni di volontariato, le regole sul rapporto di lavoro dei volontari subordinati, i limiti di assenza retribuita, le modalità di rimborso al datore di lavoro e l’estensione dei benefici anche ai volontari impegnati all’estero, alla Croce rossa italiana, ai volontari di assistenza sociale e igienico-sanitaria e ai volontari lavoratori autonomi. L’ordinanza disciplina inoltre l’uso di mezzi e attrezzature non appartenenti alle associazioni, le coperture assicurative, l’utilizzo di fondi per attività umanitarie e la possibilità di aspettativa per il personale sanitario.

Disposizioni urgenti per l’assistenza alle popolazioni coinvolte nella crisi balcanica e estensione dei benefici al volontariato

Ordinanza P.C.M. n. 2968/1999 e impiego del volontariato nelle emergenze balcaniche

La circolare riepiloga il contenuto dell’ordinanza del 1 aprile 1999, adottata per fronteggiare l’emergenza umanitaria connessa alla crisi nelle zone di guerra dell’area balcanica. L’attenzione è rivolta sia all’assistenza delle popolazioni in fuga, con particolare riferimento agli interventi in Albania, sia all’estensione del regime del D.P.R. n. 613/1994 ai soggetti coinvolti nelle attività di protezione civile e assistenza.

Finalità dell’intervento e quadro generale

Il Dipartimento della protezione civile sta attivando interventi per la realizzazione di centri di accoglienza in territorio albanese, avvalendosi anche della collaborazione di organizzazioni di volontariato coordinate dalla Protezione civile e dalla Croce rossa italiana. L’ordinanza n. 2968 richiama l’art. 4 e, più in generale, amplia la sfera di applicazione delle disposizioni già contenute nel D.P.R. n. 613/1994.

Individuazione delle associazioni di volontariato di protezione civile

Ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 613/1994 sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle che:

  • siano costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non;
  • non perseguano fini di lucro, neppure indiretti;
  • svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi similari;
  • svolgano anche attività di formazione nella medesima materia.

Tali organizzazioni devono risultare iscritte nei registri generali delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Presso il Dipartimento della protezione civile è inoltre presente un elenco a fini ricognitivi di sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale, nel quale le associazioni rispondenti ai requisiti possono chiedere l’inserimento per l’applicazione della disciplina speciale.

Disciplina del rapporto di lavoro dei volontari subordinati

L’art. 10 del D.P.R. n. 613/1994 regola la posizione del lavoratore subordinato che sia anche membro di associazioni di volontariato inserite nell’elenco del Dipartimento, quando sia impegnato in attività di soccorso e assistenza in occasione di pubbliche calamità autorizzate dal Dipartimento della protezione civile o dalla Prefettura.

Il dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro entro i seguenti limiti:

  • fino a 30 giorni consecutivi, e comunque non oltre 90 giorni nell’anno, per attività di soccorso;
  • fino a 10 giorni consecutivi, e comunque non oltre 30 giorni nell’arco dell’anno, per attività di addestramento.

Durante il periodo di assenza consentita il lavoratore conserva il posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale e la copertura assicurativa prevista dall’art. 4 della legge n. 266/1991.

Rimborso al datore di lavoro e profili previdenziali

Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del solo trattamento economico corrisposto per i periodi di assenza autorizzata. L’istanza va presentata al Dipartimento della protezione civile tramite la Prefettura competente e deve contenere, in modo analitico:

  • la qualifica professionale del dipendente;
  • la retribuzione oraria o giornaliera spettante;
  • le giornate di assenza dal lavoro;
  • l’evento cui il rimborso si riferisce;
  • le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

Per il trattamento previdenziale la circolare precisa che l’art. 10 del D.P.R. n. 613/1994 non prevede alcuna forma di rimborso della contribuzione versata dal datore di lavoro.

Applicazione all’estero e ampliamento soggettivo dei benefici

La disciplina richiamata si applica anche quando le attività di soccorso, assistenza, addestramento o formazione si svolgano all’estero, a condizione che siano state preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

L’ordinanza n. 2968 estende inoltre i benefici del D.P.R. n. 613/1994:

  • agli appartenenti alla Croce rossa italiana;
  • ai volontari delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, compresi i volontari lavoratori autonomi;
  • ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico-sanitaria.

Mezzi, attrezzature, assicurazione e copertura finanziaria

Per gli interventi in Albania i volontari coordinati dai Dipartimenti della protezione civile e degli affari sociali possono utilizzare anche mezzi e attrezzature non di proprietà delle associazioni di appartenenza, in deroga al D.P.R. n. 613/1994. Gli oneri relativi sono posti a carico dei rispettivi Dipartimenti.

I medesimi Dipartimenti devono inoltre stipulare una specifica polizza assicurativa per eventuale morte o infermità del personale volontario impiegato nel territorio albanese.

Utilizzo dei fondi del Dipartimento per gli affari sociali

I fondi disponibili sul capitolo 2957 del bilancio del Dipartimento per gli affari sociali, per l’esercizio finanziario corrente e destinati alle attività umanitarie in Albania, possono essere impiegati anche per:

  • l’assistenza ai profughi dal Kossovo;
  • le attività previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 dell’ordinanza.

Per tali finalità il Dipartimento per gli affari sociali è autorizzato a operare in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato.

Aspettativa del personale sanitario

L’ordinanza prevede infine che il Ministro della sanità, su richiesta delle Regioni, possa autorizzare gli enti sanitari pubblici e privati di cui all’art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a collocare in aspettativa il proprio personale per lo svolgimento di compiti di assistenza sanitaria.

L’aspettativa è concessa:

  • con mantenimento degli assegni;
  • con mantenimento della posizione previdenziale;
  • per periodi predeterminati comunque non superiori a 60 giorni.

Punti principali

Contesto e finalità dell’intervento

L’ordinanza 1.4.1999, n. 2968 è adottata per assicurare ulteriori disposizioni urgenti a sostegno delle popolazioni coinvolte nella crisi dell’area balcanica. Il Dipartimento della protezione civile attiva interventi per la realizzazione di centri di accoglienza in territorio albanese, avvalendosi anche della collaborazione di organizzazioni di volontariato coordinate dalla Protezione civile e dalla Croce rossa italiana.

Individuazione delle associazioni di volontariato di protezione civile

Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, senza fini di lucro anche indiretto, che svolgono o promuovono attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi similari, nonché attività di formazione nella materia. Tali organizzazioni sono inserite nei registri generali istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266/1991; presso il Dipartimento della protezione civile esiste inoltre un elenco ricognitivo nel quale le associazioni interessate possono chiedere di essere inserite ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 613/1994.

Disciplina del rapporto di lavoro dei volontari subordinati

L’art. 10 del D.P.R. n. 613/1994 prevede una disciplina specifica per il lavoratore subordinato membro di associazioni inserite nell’elenco del Dipartimento quando sia impegnato in attività di soccorso e assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento o dalla Prefettura. Il lavoratore ha diritto all’assenza dal lavoro per svolgere i compiti di assistenza e soccorso entro i limiti di 30 giorni consecutivi e comunque non oltre 90 giorni all’anno per il soccorso, e di 10 giorni consecutivi e comunque non oltre 30 giorni annui per le attività di addestramento.

Trattamento economico, previdenziale e rimborso al datore di lavoro

Durante l’assenza consentita il lavoratore conserva il posto di lavoro pubblico o privato, il trattamento economico e previdenziale a carico del datore di lavoro e la copertura assicurativa prevista dall’art. 4 della legge n. 266/1991. Il datore di lavoro può chiedere il rimborso del solo trattamento economico relativo ai periodi di assenza autorizzata, presentando istanza al Dipartimento della protezione civile tramite la Prefettura competente; l’istanza deve indicare qualifica professionale del dipendente, retribuzione oraria o giornaliera, giornate di assenza, evento cui si riferisce il rimborso e modalità di accreditamento. Per il trattamento previdenziale non è previsto alcun rimborso della contribuzione versata.

Estensione dell’applicazione all’attività svolta all’estero

Le disposizioni richiamate si applicano anche quando le attività di soccorso, assistenza, addestramento o formazione siano svolte all’estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile. La circolare evidenzia quindi che il regime del D.P.R. n. 613/1994 non è limitato al territorio nazionale se l’intervento è autorizzato.

Estensione soggettiva disposta dall’ordinanza n. 2968/1999

L’art. 4 dell’ordinanza estende i benefici del D.P.R. n. 613/1994 agli appartenenti alla Croce rossa italiana, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, compresi i volontari lavoratori autonomi, chiamati a collaborare per le attività previste dall’ordinanza, nonché ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico-sanitaria.

Uso di mezzi e attrezzature e copertura assicurativa

Per gli interventi in Albania, i volontari coordinati dai Dipartimenti della protezione civile e degli affari sociali possono utilizzare anche mezzi e attrezzature non di proprietà delle associazioni di appartenenza, in deroga al D.P.R. n. 613/1994; i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi Dipartimenti. Inoltre, i Dipartimenti devono stipulare apposita polizza assicurativa per eventuale morte o infermità del personale volontario impiegato nel territorio albanese.

Fondi per attività umanitarie e attività connesse

I fondi disponibili presso il Dipartimento per gli affari sociali sul capitolo 2957 dell’esercizio finanziario corrente, destinati alle attività umanitarie in Albania, possono essere utilizzati anche per l’assistenza ai profughi dal Kossovo e per le attività di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 4 dell’ordinanza. Per tali finalità il Dipartimento per gli affari sociali è autorizzato a operare in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato.

Aspettativa per il personale sanitario

Il Ministro della sanità, su richiesta delle Regioni, può autorizzare gli enti sanitari pubblici e privati di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche a collocare in aspettativa, con mantenimento degli assegni e della posizione previdenziale, per periodi predeterminati non superiori a 60 giorni, il proprio personale impiegato in compiti di assistenza sanitaria.

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