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Circolare

Circolare numero 109 del 17-5-1999

La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso salvo che il datore di lavoro provi che la stessa risulta in concreto compatibile con le finalità delle ferie. L’effetto sospensivo in questione si produce, agli effetti previdenziali, dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto da parte del lavoratore la comunicazione dello stato di malattia, ferma restando l’indennizzabilità delle sole giornate documentate nei modi e nei termini di legge.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni già impartite nel 1991 sulla malattia sopravvenuta durante le ferie, recependo i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998. Viene chiarito che l’effetto sospensivo delle ferie non opera in modo automatico, ma va valutato caso per caso in base alla concreta incompatibilità della patologia con la funzione di riposo e recupero proprie delle ferie. Sono disciplinati la decorrenza dell’evento ai fini previdenziali, gli oneri di comunicazione del lavoratore, i controlli sanitari richiesti dal datore di lavoro e i criteri medico-legali per valutare l’idoneità della malattia a interrompere le ferie.

Malattia insorta durante le ferie e criteri per l’interruzione del periodo feriale

Malattia intervenuta durante le ferie: criteri di interruzione e disciplina applicativa

La circolare aggiorna le istruzioni in materia di malattia insorta nel corso delle ferie, modificando le precedenti indicazioni del 1991 alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1947 del 23 febbraio 1998. L’intervento chiarisce che l’effetto sospensivo delle ferie non è automatico, ma dipende dalla concreta incompatibilità dello stato morboso con la funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione propria del periodo feriale.

Superamento della disciplina previgente

Le indicazioni precedenti, fondate sulla circolare n. 11 del 9 gennaio 1991, avevano previsto che, in assenza di diversa previsione contrattuale, potessero interrompere le ferie solo le infermità di durata superiore a tre giorni, purché avessero comportato ricovero oppure fossero state tempestivamente e adeguatamente notificate all’Istituto e al datore di lavoro. La nuova regolamentazione supera tale impostazione e si conforma ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione.

Principio giurisprudenziale di riferimento

La Corte ha precisato che la malattia sopravvenuta durante le ferie non determina sempre e comunque la sospensione del periodo feriale. Occorre invece valutare, caso per caso, la specifica malattia e le cure necessarie, per accertare se esse siano incompatibili con la salvaguardia della funzione essenziale delle ferie.

Non è possibile ricorrere:

  • al concetto di malattia intesa come mera incapacità lavorativa;
  • in via analogica, alle norme del pubblico impiego;
  • alla regolamentazione negoziale tra le parti.

La valutazione deve essere concreta e riferita alla situazione del singolo lavoratore.

Comunicazione del lavoratore e decorrenza dell’evento

Il lavoratore che ritenga la sopravvenuta malattia incompatibile con le ferie ha l’onere di comunicarla al datore di lavoro. Tale comunicazione, dalla data in cui è conosciuta dal datore, produce la conversione dell’assenza da ferie a malattia, salvo che il datore di lavoro dimostri, tramite i controlli sanitari, che la malattia non è idonea a interrompere le ferie.

Ai fini previdenziali, la data di inizio dell’evento coincide con il ricevimento da parte del datore di lavoro della comunicazione di malattia, anche se la certificazione viene ricevuta in momento diverso. I giorni anteriori a tale ricezione, pur se inclusi nel certificato, restano imputati a ferie e non vengono considerati nel periodo massimo indennizzabile.

Adempimenti del datore di lavoro e dell’INPS

Il datore di lavoro, quando riconosca l’effetto sospensivo della malattia, anche a seguito di controllo sanitario richiesto all’INPS o alla ASL, deve comunicare tempestivamente all’INPS la data di ricezione della comunicazione di malattia, limitatamente ai lavoratori che abbiano diritto all’indennità.

Tale data rileva per:

  • il calcolo della carenza;
  • il computo del 21° giorno, dal quale l’indennità aumenta di misura;
  • la corretta individuazione del periodo indennizzabile.

Il pagamento dell’indennità resta comunque subordinato all’osservanza di tutti gli obblighi ordinari in materia di certificazione, reperibilità nelle fasce orarie e comunicazione del recapito temporaneo eventualmente diverso da quello abituale.

Controlli sanitari e onere di specificazione

Il datore di lavoro che intenda verificare l’incompatibilità della malattia con le ferie deve indicare espressamente, nella richiesta di controllo, che si tratta di un lavoratore ammalatosi durante un periodo feriale e deve precisare la data dalla quale chiede di accertare l’eventuale interruzione, corrispondente alla ricezione della comunicazione di malattia.

Se il lavoratore non si sottopone al controllo per causa a lui imputabile, la malattia denunciata non può essere considerata interruttiva delle ferie.

Valutazione sanitaria della compatibilità con le ferie

Le Sedi devono rappresentare al medico incaricato che il controllo ha una finalità specifica: accertare non solo l’incapacità al lavoro, ma la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie.

La circolare distingue chiaramente tra:

  • incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico;
  • incapacità temporanea assoluta o parziale a fruire delle ferie.

La valutazione va rapportata al danno biologico e alla compromissione delle funzioni che consentono la vita sociale e individuale. Non è sufficiente la mera inidoneità al lavoro specifico, se non comporta un pregiudizio apprezzabile alle finalità di riposo e reintegro delle energie psicofisiche.

Casi esemplificativi

La circolare segnala che, di regola, la malattia è idonea a interrompere le ferie in presenza di una inabilità temporanea assoluta generica, come nei casi di:

  • elevati stati febbrili;
  • ricoveri ospedalieri;
  • ingessature di grandi articolazioni;
  • malattie gravi di apparati e organi.

Diversamente, nel caso di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico, la malattia può non interrompere le ferie quando gli effetti sul ristoro feriale siano marginali, come per:

  • cefalea;
  • stress psicofisico;
  • sindromi ansioso-depressive reattive all’ambiente di lavoro;
  • patologie che trovano nelle attività ludico-ricreative un sostegno alla risoluzione della sintomatologia.

La malattia è invece idonea a interrompere le ferie quando, pur incidendo sul lavoro specifico, produce un sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle funzioni biologiche preposte al recupero psicofisico.

Modalità di compilazione del referto

Il giudizio medico-legale sull’idoneità della malattia a interrompere le ferie deve essere espresso sul referto, secondo il modello allegato. La Sede che compila il referto deve barrare l’apposita casella sotto il logo quando richiede anche il quesito sulla compatibilità della malattia con l’interruzione delle ferie; il medico risponde contrassegnando la specifica casella del quadro A, punto 2.

In attesa della ristampa del modulo, il quesito aggiuntivo e le relative caselle possono essere riportati in uno spazio bianco del modulo in uso, anche mediante timbro, purché il posizionamento sia uniforme su tutti i fogli per evitare ambiguità nelle copie a ricalco.

Conclusione operativa

La circolare introduce quindi una disciplina fondata su valutazioni concrete e medico-legali, demandando al datore di lavoro e ai servizi sanitari il compito di verificare se la malattia, per natura e intensità, sia effettivamente incompatibile con la funzione di riposo delle ferie. Solo in tale ipotesi l’assenza viene considerata malattia, con le conseguenze previdenziali e amministrative previste.

Punti principali

Superamento delle istruzioni del 1991

La circolare modifica le indicazioni della circolare n. 11 del 9 gennaio 1991, che riconoscevano l’interruzione delle ferie solo per infermità superiori a tre giorni, con ricovero o con tempestiva comunicazione all’Istituto e al datore di lavoro. Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 1947 del 23 febbraio 1998, l’impostazione viene rivista in senso più aderente al principio costituzionale sulla tutela delle ferie e alla concreta valutazione della malattia insorta durante il periodo feriale.

Principio della Cassazione sull’effetto sospensivo delle ferie

La Corte chiarisce che la malattia sopravvenuta durante le ferie non interrompe automaticamente il decorso del periodo feriale, ma solo quando, in relazione alla specifica situazione del lavoratore e alla natura dello stato morboso, risulti incompatibile con la funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie. Non rileva il solo concetto di incapacità lavorativa specifica e non si applicano in via analogica le norme del pubblico impiego né la regolamentazione negoziale tra le parti.

Comunicazione del lavoratore e conversione dell’assenza

Il lavoratore che intenda trasformare l’assenza da ferie a malattia deve comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia. Tale comunicazione determina la conversione dell’assenza dalla data in cui il datore ne viene a conoscenza, salvo prova contraria fornita dal datore tramite i controlli sanitari previsti, dimostrando che la malattia è infondata o comunque non idonea a interrompere le ferie.

Decorrenza ai fini previdenziali e computo dell’indennità

Se il datore di lavoro riconosce l’effetto sospensivo della malattia, autonomamente o a seguito di accertamento sanitario richiesto all’INPS o alla ASL, la data di inizio dell’evento ai fini previdenziali coincide con la ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione di malattia. I giorni precedenti tale ricezione, pur compresi nella certificazione, restano imputati a ferie e non sono conteggiati nel periodo massimo indennizzabile. La data va comunicata tempestivamente all’INPS per i soli lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia e serve per il calcolo della carenza e del 21° giorno dal quale aumenta la misura dell’indennità.

Adempimenti del lavoratore per il diritto all’indennità

Anche quando la malattia è ritenuta idonea a interrompere le ferie, il pagamento dell’indennità resta subordinato al rispetto di tutti gli ordinari obblighi in materia di documentazione dello stato morboso, invio della certificazione, reperibilità nelle fasce orarie e comunicazione del recapito temporaneo, se diverso da quello abituale.

Controlli sanitari richiesti dal datore di lavoro

Il datore di lavoro che intenda verificare l’incompatibilità della malattia con le ferie deve specificare espressamente nella richiesta di controllo che si tratta di un lavoratore ammalatosi durante ferie e indicare la data da cui si chiede di accertare l’eventuale interruzione, coincidente con la ricezione della comunicazione di malattia. Se il lavoratore non si sottopone, per fatto a lui imputabile, ai controlli richiesti, la malattia denunciata non può essere considerata interruttiva delle ferie.

Valutazione medico-legale della compatibilità con le ferie

Alle Sedi viene richiesto di evidenziare al medico incaricato la particolare finalità del controllo: verificare se la malattia sia compatibile o meno con il riposo annuale. La circolare distingue tra incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico e incapacità temporanea a godere delle ferie, sottolineando che la capacità lavorativa specifica non coincide con la capacità di fruire delle ferie. Il giudizio medico deve quindi riguardare il grado di compromissione delle funzioni biologiche e il pregiudizio, sostanziale e apprezzabile, alle finalità di riposo e reintegro psico-fisico.

Criteri pratici per l’idoneità a interrompere le ferie

La circolare fornisce esempi per distinguere i casi di idoneità o meno dell’infermità a interrompere le ferie. In presenza di inabilità temporanea assoluta generica, come elevati stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni o malattie gravi di organi e apparati, il godimento delle ferie è di regola impedito. Invece, nell’ipotesi di incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico, la malattia non interrompe sempre le ferie: non lo fa quando i riflessi sul ristoro feriale sono marginali, come in caso di cefalea, stress psicofisico o sindromi ansioso-depressive reattive all’ambiente di lavoro; lo fa invece quando la menomazione produce un apprezzabile pregiudizio alle funzioni biologiche preposte al recupero psicofisico.

Aggiornamento del referto sanitario e del modulo

Il giudizio sulla idoneità della malattia a interrompere le ferie deve essere riportato dal medico sul referto, secondo un modello aggiornato. La Sede che compila il referto deve barrare una casella sotto il logo qualora richieda anche il quesito sulla compatibilità della malattia con l’interruzione delle ferie; il medico esprime la valutazione contrassegnando l’apposita casella nel quadro A, punto 2. In attesa della ristampa del modulo, il solo quesito medico-legale con le relative risposte può essere riportato in una parte bianca del modulo in uso, anche mediante timbro, garantendo il medesimo posizionamento su tutti i fogli a ricalco.

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