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Circolare

Circolare numero 105 del 12-5-1999

I piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 1999 in applicazione del terzo comma dell’art.2 della Legge citata in oggetto devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle e tenendo conto delle annesse istruzioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 1999 i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento rateale degli oneri di ricongiunzione, sostituendo quelli già comunicati per il 1998. Vengono allegati la tabella delle rate mensili costanti posticipate da 2 a 120 mensilità al tasso dell’1,8%, la tabella per il calcolo del debito residuo in caso di sospensione dei versamenti e le istruzioni operative per l’uso delle tabelle. Il saggio di interesse è fissato all’1,8%, pari alla variazione media annua ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del 1998.

Tabelle 1999 per il piano di ammortamento degli oneri di ricongiunzione

Tabelle 1999 per l’ammortamento degli oneri di ricongiunzione

La circolare aggiorna i criteri di calcolo dei piani di ammortamento rateale degli oneri di ricongiunzione per le domande presentate nell’anno 1999. L’intervento fornisce le nuove tabelle da utilizzare e le relative istruzioni operative, sostituendo i coefficienti già comunicati per il 1998.

Ambito di applicazione

Le tabelle allegate devono essere impiegate per la predisposizione dei piani di ammortamento rateale relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corso del 1999. Il contenuto è quindi rivolto agli operatori che devono determinare la rata mensile oppure il debito residuo in caso di interruzione del pagamento rateale.

Coefficienti per le rate mensili: Tabella I/99

La Tabella I/99 contiene i coefficienti per la determinazione delle rate mensili costanti e posticipate, da 2 a 120 mensilità, al tasso annuo composto dell’1,8%.

Per determinare la rata di ammortamento mensile, l’importo del debito da rateizzare deve essere moltiplicato per il coefficiente indicato nella tabella in corrispondenza del numero di rate concesso per l’ammortamento.

Debito residuo in caso di sospensione dei versamenti: Tabella II/99

La Tabella II/99 è destinata al calcolo del debito residuo quando il pagamento rateale venga sospeso prima dell’estinzione integrale dell’importo rateizzato.

Il coefficiente va individuato in corrispondenza del numero di rate residue ancora dovute, calcolato come differenza tra:

  • il numero di rate mensili originariamente concesse,
  • il numero di mensilità già corrisposte.

La somma da versare in unica soluzione si ottiene moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente estratto dalla tabella, con riferimento alla data di scadenza dell’ultima rata pagata.

Saggio di interesse

Il saggio di interesse applicato è pari all’1,8%, determinato come tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT per l’anno 1998.

Allegati e istruzioni

La circolare richiama tre allegati:

  • allegato n. 1: Tabella I/99;
  • allegato n. 2: Tabella II/99;
  • allegato n. 3: istruzioni per l’uso delle tabelle.

Le istruzioni chiariscono il criterio di calcolo sia della rata mensile sia del debito residuo, fornendo il metodo operativo per applicare correttamente i coefficienti riportati nelle tabelle.

Punti principali

Aggiornamento dei coefficienti per il 1999

Per le domande di ricongiunzione presentate nel corso del 1999 devono essere utilizzate le nuove tabelle allegate alla circolare. Le tabelle sostituiscono, per tale annualità, quelle già fornite con la precedente circolare n. 42 del 20 febbraio 1998.

Tabella I/99: rate mensili costanti posticipate

La tabella I/99 consente di determinare la rata mensile costante da applicare ai piani di ammortamento da 2 a 120 mensilità. L’importo della rata si ottiene moltiplicando il debito da rateizzare per il coefficiente corrispondente al numero di rate concesso, con tasso annuo composto dell’1,8%.

Tabella II/99: calcolo del debito residuo

La tabella II/99 serve a determinare la somma da versare in unica soluzione quando i pagamenti rateali siano sospesi prima dell’estinzione del debito. Il coefficiente va individuato in corrispondenza del numero di rate residue ancora da pagare, calcolato come differenza tra rate originariamente concesse e mensilità già corrisposte, e applicato alla rata per determinare il debito residuo alla data di scadenza dell’ultima rata pagata.

Saggio di interesse applicato

Il tasso adottato per entrambe le tabelle è pari all’1,8%, corrispondente al tasso di variazione medio annuo ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato per l’anno 1998.

Istruzioni operative e allegati

La circolare richiama le istruzioni per l’uso delle tabelle, contenute nell’allegato n. 3, e allega anche la tabella I/99 (allegato n. 1) e la tabella II/99 (allegato n. 2), che costituiscono gli strumenti operativi per il calcolo delle rate e del debito residuo.

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