Circolare numero 106 del 13-5-1999
Al lavoratore il quale ha raggiunto il minimo di ore prescritte dall’art. 59 del T.U.A.F. è riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare nella misura intera, anche in presenza di giornate di assenza ingiustificata. E’ riconosciuto il diritto alla prestazione anche per le giornate di assenza dal lavoro per eventi impeditivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il criterio applicativo dell’art. 59 del D.P.R. n. 797/1955 in materia di assegno per il nucleo familiare. In caso di assenze ingiustificate, se nel periodo di paga è comunque raggiunto il minimo di ore di effettiva occupazione previsto dalla norma, la prestazione spetta per intero senza decurtazioni. Viene inoltre riconosciuto il diritto all’ANF per le assenze dovute a eventi impeditivi, purché le giornate siano retribuite o indennizzate. Sono infine indicate le ipotesi che devono considerarsi assenze ingiustificate e il relativo effetto sul diritto alla prestazione.
Riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare in caso di assenze ingiustificate e assenze per eventi impeditivi
Assegno per il nucleo familiare e assenze ingiustificate
La circolare interviene sull’applicazione dell’art. 59 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in materia di trattamento di famiglia/assegno per il nucleo familiare, a seguito di problematiche interpretative emerse nella gestione delle assenze ingiustificate. Il Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni ai lavoratori dipendenti, con deliberazione del 22 marzo 1999, ha modificato il criterio fino ad allora applicato.
Superamento del precedente orientamento
In base alla circolare n. 270 G.S. del 1° marzo 1957, l’assegno non competeva per le giornate di assenza ingiustificata, anche quando nel periodo di paga fosse stato comunque raggiunto il minimo di ore di effettiva occupazione richiesto dall’art. 59 per ottenere la prestazione in misura intera. Il nuovo orientamento supera tale impostazione: se il lavoratore ha raggiunto il minimo di ore prescritto, l’assegno spetta integralmente, senza alcuna decurtazione per le giornate di assenza ingiustificata.
Assenze per eventi impeditivi
Il Comitato ha inoltre stabilito che il diritto all’assegno per il nucleo familiare spetta anche al lavoratore assente per eventi impeditivi, purché le giornate di assenza siano retribuite o indennizzate. La circolare specifica che tra tali eventi rientrano:
- l’interruzione dell’attività decisa discrezionalmente dal datore di lavoro;
- le sospensioni del lavoro per motivi eccezionali;
- le sospensioni dovute a particolari esigenze di organizzazione aziendale;
- le sospensioni per cause transitorie di forza maggiore;
- gli scioperi;
- le sospensioni per motivi disciplinari.
Assenze ingiustificate e conseguenze sul diritto
Sono invece considerate assenze ingiustificate:
- la riduzione o sospensione sistematica del lavoro non collegata a motivi eccezionali, a particolari esigenze organizzative o a cause di forza maggiore;
- la mancanza temporanea di lavoro in attività non assistite da CIG;
- l’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro per intemperie.
Per queste giornate il diritto all’ANF non viene riconosciuto solo nel caso in cui, nel periodo di paga, non sia stato raggiunto il minimo di ore di effettiva attività lavorativa previsto dall’art. 59 del D.P.R. n. 797/1955. In sostanza, la circolare collega il riconoscimento della prestazione al superamento della soglia minima oraria, distinguendo tra assenze giustificate da eventi impeditivi e assenze ingiustificate ai fini del trattamento economico familiare.
Punti principali
Modifica del criterio precedente sulle assenze ingiustificate
La circolare prende atto della deliberazione del Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni ai lavoratori dipendenti del 22 marzo 1999, che modifica il criterio applicato in precedenza. Secondo la disciplina richiamata, il superamento del minimo di ore di effettiva occupazione previsto dall’art. 59 consente il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare nella misura intera anche se vi sono giornate di assenza ingiustificata.
Assenze per eventi impeditivi e diritto all’ANF
È riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare anche nei casi di assenza dal lavoro dovuta a eventi impeditivi, a condizione che le giornate di assenza siano retribuite o indennizzate. La circolare precisa che rientrano in tale nozione le assenze collegate all’interruzione dell’attività decisa discrezionalmente dal datore di lavoro, alle sospensioni per motivi eccezionali, a particolari esigenze di organizzazione aziendale, a cause transitorie di forza maggiore, nonché a scioperi e sospensioni per motivi disciplinari.
Assenze considerate ingiustificate e limiti al riconoscimento
Sono considerate ingiustificate le assenze dovute a riduzione o sospensione sistematica del lavoro non riconducibile a motivi eccezionali, particolari esigenze organizzative o forza maggiore, quelle per mancanza temporanea di lavoro in attività non assistite da CIG e quelle per impossibilità di raggiungere il posto di lavoro a causa di intemperie. Per tali giornate il diritto all’ANF viene negato solo se, nel periodo di paga, non è stato raggiunto il minimo di ore di effettiva attività lavorativa richiesto dall’art. 59 del D.P.R. n. 797/1955.
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