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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25486/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 14/11/2024. L'unico motivo dedotto contestava un vizio motivazionale in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha rilevato che la censura investiva in sostanza il trattamento sanzionatorio e che la motivazione della sentenza impugnata era già congrua, non illogica e fondata su un adeguato esame delle deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse non deducibile perché attinente al trattamento punitivo e comunque infondato alla luce della motivazione della sentenza di merito, che aveva spiegato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la congruità della pena. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato dal ricorrente con un motivo ritenuto inammissibile.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per valutare la congruità della pena; la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia fatto corretto uso dei criteri di commisurazione.

  • Cassa delle ammende

    Somma posta a carico del ricorrente quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di vizio motivazionale relativa al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena è scrutinabile solo nei limiti in cui denunci un'effettiva illogicità o mancanza di motivazione, non quando si risolva in una mera richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • La motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente se dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni ostative e risulta coerente con i parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • Quando la sentenza di merito abbia già esaminato le deduzioni difensive e abbia motivato in modo non illogico sulla pena, il ricorso per cassazione che riproponga le stesse doglianze è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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