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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23430/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della fungibilità di una pena espiata 'sine titulo' nel periodo 27/05/2004-10/12/2007 (pari a 3 anni, 6 mesi e 15 giorni) in relazione alla condanna per delitto associativo oggetto della sentenza del 06/12/2007, dopo che la continuazione tra quella condanna e una successiva (28/05/2021) aveva comportato la rideterminazione della pena. In sostanza, Forestiero sosteneva che i reati associativi costituissero un unico delitto permanente iniziato il 28/11/2001 e quindi la detenzione subita nel 2004-2007 dovesse essere computata a favore della pena complessiva. La Procura generale aveva invece disposto un nuovo ordine di esecuzione senza detrarre la pena già espiata, invocando il divieto di computo previsto dall'art. 657, comma 4, c.p.p., stante che la consumazione dell'ultimo reato si era protratta sino al luglio 2019. La Corte di appello, giudice dell'esecuzione, aveva ritenuto inammissibile l'istanza perché i giudici di merito avevano individuato due distinti segmenti di partecipazione all'associazione mafiosa separati da un periodo di detenzione, e la fungibilità può riguardare solo le pene espiate dopo la consumazione del singolo reato considerato.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudicato di merito ha efficacia vincolante nel riconoscere due distinti reati associativi (segmenti distinti separati da detenzione) e che, ai fini della fungibilità della pena espiata sine titulo, occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni e verificare la data di consumazione di ciascuna. Ne consegue che la pena espiata prima della consumazione del secondo reato (cioè durante la detenzione 2004-2007) non è computabile ai fini della pena successiva per effetto del divieto dell'art. 657, comma 4, c.p.p. La Corte ha altresì ribadito che, se il reato fosse stato qualificato come unico delitto permanente la fungibilità sarebbe comunque esclusa se la permanenza è cessata dopo l'espiazione sine titulo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente quale base del motivo di impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo prospettato alla luce degli accertamenti di merito

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che ai fini del computo della pena si possono considerare solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la consumazione del reato; la Corte l'ha interpretato nel senso che la fungibilità della pena espiata sine titulo è applicabile solo alle porzioni di detenzione subite dopo la consumazione del singolo reato e, pertanto, richiede la scissione del reato continuato nei singoli fatti per individuare la quota computabile

Massime di principio

  • La qualificazione operata dal giudice di merito circa l'esistenza di più reati anche se riconosciuti in continuazione ha efficacia vincolante in sede esecutiva: non può essere modificata dal giudice dell'esecuzione o dalla Cassazione mediante diversa valutazione degli stessi fatti.
  • La continuazione tra reati incide solo sul calcolo della pena ma non annulla l'individualità di ciascun reato: ai fini della fungibilità della pena espiata 'sine titulo' occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni e verificare la data di consumazione di ciascuna.
  • La fungibilità delle pene espiate senza titolo può essere riconosciuta solo per la parte di detenzione subita dopo la consumazione del reato considerato (art. 657, comma 4, c.p.p.); non è sufficiente che la detenzione sia successiva all'inizio della condotta criminosa.
  • Nei casi in cui il reato sia qualificabile come reato permanente che si protrae oltre il periodo di detenzione illegittima, la fungibilità è inapplicabile: non è possibile scomporre il reato permanente in più reati anteriori e posteriori alla detenzione per computare la pena espiata.
  • Quando la partecipazione criminale richiedeva lo stato di libertà e il giudice di merito non ha provato la partecipazione durante la detenzione, tale periodo non può essere computato a favore della pena successiva.

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