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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03398/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato, condannato con rito abbreviato dal G.u.p. e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Trieste. Il fatto contestato consisteva nella partecipazione, in concorso e nella qualità di amministratore di fatto di una società, al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: la difesa lamentava che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente giustificato la misura della pena irrogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo sufficiente la determinazione della pena, richiamando la perdurante condotta illecita, riferita a un considerevole numero di fatture e distribuita su una pluralità di anni. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice posta a base della contestazione, riferita alla condotta dell'imputato quale amministratore di fatto della società in concorso con altri.

  • art. 133 c.p.

    solo «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena»

    La motivazione specifica sui criteri di commisurazione della pena è richiesta, secondo l'orientamento richiamato, solo quando la pena base sia pari o superiore al medio edittale; sotto tale soglia è sufficiente una motivazione non illogica e coerente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di commisurazione della pena, la motivazione particolarmente analitica sui criteri di cui all'art. 133 c.p. è necessaria solo quando la pena base venga determinata almeno nel medio edittale o oltre; per una pena di poco superiore al minimo edittale è sufficiente una motivazione sintetica ma non manifestamente illogica.
  • La valutazione della gravità del fatto può legittimamente fondarsi sulla perdurante reiterazione della condotta e sul numero delle condotte materiali, anche quando esse si sviluppino in un arco temporale pluriennale.
  • Il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione della pena, a fronte di una congrua giustificazione del giudice di merito, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale

Testo integrale

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