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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14519/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva confermato la misura cautelare personale di massima afflittività nei confronti del ricorrente per plurimi reati (tra cui associazione per delinquere finalizzata a violazioni della normativa sull'immigrazione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina art. 12 D.Lgs. 286/98, reati di falso, devastazione, incendio e frode assicurativa). I motivi di ricorso dedotti: 1) presunta inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata specifica autorizzazione rispetto al reato di cui all'art. 12, comma 3 D.Lgs. 286/98; 2) carenza della motivazione circa la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, essendo i fatti del 2020 e ritenuta esaurita la partecipazione associativa al 31/12/2020; 3) inidoneità degli strumenti documentali rispetto alla fattispecie di cui all'art. 12, comma 3; 4) errata valutazione della qualificazione associativa (si tratterebbe di plurime partecipazioni autonome e non di associazione organizzata); 5) mancanza degli elementi della devastazione esplosiva e della vastità dell'incendio relativi al capo 1

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la utilizzabilità delle intercettazioni anche per il reato ex art. 12, comma 3 D.Lgs. 286/98 in quanto connesso agli altri reati per i quali l'autorizzazione era stata resa e, inoltre, essendo prevista per tale reato l'arresto obbligatorio in flagranza, operano le eccezioni alla regola di inutilizzabilità (richiamo alla giurisprudenza di legittimità Sez. U. Cavallo). Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale in ordine alle esigenze cautelari, valorizzando le intercettazioni e i documenti come fondamento dei gravi indizi e del ruolo organizzativo del ricorrente nel sodalizio. Ha censurato come inammissibile l'ultimo motivo perché nuovo rispetto a quanto già proposto al riesame. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000; ha inoltre disposto gli adempimenti rispetto alla sua condizione detentiva ai sensi dell'art. 94 disp. att.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), art. 12

    Il reato di favoreggiamento organizzato (art.12, comma 3) è considerato connesso agli altri reati per i quali le intercettazioni erano autorizzate; inoltre per tale reato è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, circostanza che legittima l'utilizzabilità 'derivata' delle captazioni autorizzate per reati connessi

  • Codice di procedura penale, art. 270

    Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni per procedimenti diversi non opera con riferimento ai reati connessi, purché nei limiti di ammissibilità dell'art. 266; la giurisprudenza di legittimità ammette utilizzazione derivata quando esistono connessioni e/o l'arresto in flagranza

  • Codice di procedura penale, art. 266

    Limita i parametri di ammissibilità delle intercettazioni: le intercettazioni connesse possono essere utilizzate nei limiti previsti da questa norma

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Regola il criterio di giudizio nei procedimenti cautelari: la valutazione dei gravi indizi deve essere operata secondo la regola cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato i gravi indizi secondo tale parametro

  • Codice di procedura penale, artt. 274, 275 e 292

    Norme che disciplinano le esigenze cautelari e la motivazione della misura: la Corte ha ritenuto assolto l'onere motivazionale previsto da queste disposizioni in ordine alla concretezza e attualità dei pericoli

  • Codice di procedura penale, art. 606

    comma 1 (lett. b, c, e) e comma 3

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato i limiti alle doglianze sulla motivazione (art.606, comma 1, lett. e) e ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo ai sensi dell'art.606, comma 3

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173

    Norma richiamata in relazione ai contenuti che il ricorso per cassazione deve rispettare; il ricorso è stato esaminato alla luce dei requisiti di cui a questa disposizione

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94

    Regola gli adempimenti relativi alla condizione detentiva dell'imputato: la Corte ha disposto che il direttore dell'istituto penitenziario provveda agli adempimenti indicati

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate per taluni reati possono essere utilizzate anche per reati diversi purché i reati siano connessi e nei limiti previsti dagli articoli 270 e 266 c.p.p.; la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per un reato favorisce l'utilizzabilità 'derivata' delle captazioni
  • In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari la sindacabilità è limitata: la Corte verifica l'adeguatezza, la logicità e la conformità al diritto della motivazione, ma non sostituisce la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito con una diversa interpretazione delle prove
  • Per contestare la utilizzabilità di intercettazioni è cruciale sollevare tempestivamente la questione e documentare l'effettivo deficit autorizzativo, poiché la giurisprudenza ammette l'utilizzabilità quando vi è connessione e/o rilevano esigenze di accertamento per reati con arresto in flagranza
  • Le esigenze cautelari richiedono motivazione concreta e attuale: quando emergono elementi che indicano capacità organizzativa e pericolosità attuale (es. ruolo operativo, know how nelle conversazioni intercettate), il giudice può ritenere sussistenti i presupposti per la custodia cautelare
  • Motivi nuovi non proposti davanti al giudice del riesame sono inammissibili in cassazione; ogni censura deve essere già dedotta e sviluppata nel procedimento di merito per poter essere valutata in sede di legittimità

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