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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02723/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione di consegna eseguita in esecuzione di mandato di arresto europeo per il reato di truffa ai danni di un istituto bancario mediante uso di documenti d'identità falsi. Deduce tre motivi: 1) insufficiente descrizione del ruolo attribuito al consegnando nel formulario del mandato e mancata indicazione di gravi indizi di colpevolezza; 2) tempestività inesistente dell'avviso al difensore per l'udienza di convalida dell'arresto (avviso via PEC nella mattina stessa, con udienza poche ore dopo); 3) mancata traduzione scritta in lingua rumena dell'ordinanza di convalida, della misura coercitiva e della sentenza di appello, con conseguente compressione del diritto di difesa e questione di costituzionalità delle norme che non prescrivono tali traduzioni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In sintesi: sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla carenza di descrizione del ruolo, richiamando l'eliminazione, ad opera del d.lgs. n. 10/2021, del riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" dall'art. 17 legge n. 69/2005, per cui la mancata indicazione di tali indizi non è più motivo di rifiuto della consegna; sul secondo motivo ha dichiarato infondato il vizio di mancato preavviso di 24 ore, rilevando che per l'arresto operato dalla polizia giudiziaria la disciplina vigente prevede termini più ristretti (art. 13 legge n. 69/2005) e non un obbligo di preavviso minimo al difensore, sicché l'avviso poche ore prima non determina nullità; sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile in parte la doglianza introdotta in cassazione e, quanto alla mancata traduzione scritta, ha affermato che l'omissione è sanata se la parte e il difensore hanno assistito all'atto senza eccepire; inoltre ha precisato che, sebbene non sussista un obbligo generalizzato di traduzione della motivazione della sentenza che dispone la consegna, la sentenza stessa rientra tra i documenti fondamentali ai sensi della direttiva 2010/64/UE e, pertanto, il consegnando che ne faccia espressa e motivata richiesta ha diritto alla traduzione scritta della decisione, con decorrenza dei termini d'impugnazione dal momento in cui la motivazione è messa a disposizione nella lingua comprensibile.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005 (art. 6, art. 9, art. 10, art. 13, art. 17, art. 39)

    La Corte interpreta le norme della legge 69/2005 alla luce delle modifiche legislative e della giurisprudenza: in particolare l'art. 17, dopo l'intervento del d.lgs. n. 10/2021, non richiede più la indicazione dei "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per la consegna; gli artt. 9 e 10 disciplinano misure e avvisi al difensore, ma l'art. 13, applicabile agli arresti eseguiti dalla polizia giudiziaria, prevede termini più ristretti per la convalida e non un termine minimo di preavviso al difensore, e l'art. 39 consente l'uso delle disposizioni del codice di rito "in quanto compatibili".

  • decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha eliminato dal testo dell'art. 17 legge n. 69/2005 il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza", impedendo di fatto che la mancanza di tali indizi costituisca motivo legittimo di rifiuto alla consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo.

  • direttiva 2010/64/UE

    Stabilisce diritti di interpretazione e traduzione per gli indagati/imputati: assistenza di un interprete e traduzione scritta dei documenti fondamentali entro un periodo di tempo ragionevole. La Corte ricava da questa direttiva che la sentenza che dispone la consegna può rientrare tra i documenti fondamentali e che, su richiesta motivata del consegnando, deve essere garantita la traduzione scritta della decisione, con effetti sulla decorrenza dei termini di impugnazione.

  • decisione quadro 2002/584/GAI

    Rappresenta il quadro sovranazionale che fonda il principio del mutuo riconoscimento e della reciproca fiducia tra Stati membri; la Corte la richiama per giustificare l'orientamento restrittivo del sindacato nazionale sui motivi di rifiuto della consegna.

  • codice di procedura penale (art. 143)

    Norma recepita in materia di traduzioni (attuazione della direttiva 2010/64/UE): riguarda l'obbligo di traduzione degli "atti fondamentali" per garantire il diritto di difesa. La Corte la considera fonte cui fare riferimento, estendendo l'obbligo di traduzione anche ai provvedimenti in tema di libertà personale nell'ambito della procedura di MAE, quando ciò sia necessario.

  • codice di procedura penale (art. 178, comma 1, lett. c)

    Regola la nullità a regime intermedio; la Corte richiama questo articolo nell'analisi della nullità derivante dalla mancata traduzione e della possibilità di sanatoria qualora la parte e il difensore assistano all'atto senza eccepire.

Massime di principio

  • La mancata indicazione di "gravi indizi di colpevolezza" nel formulario di un mandato di arresto europeo, dopo le modifiche legislative (d.lgs. n. 10/2021), non costituisce più motivo valido per rifiutare la consegna.
  • Nei casi di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria la procedura di convalida segue termini più stretti (art. 13 legge n. 69/2005): non esiste un obbligo di preavviso di 24 ore al difensore per l'udienza di convalida, e l'avviso con poche ore di anticipo non determina necessariamente nullità dell'atto.
  • La traduzione orale in udienza può essere sufficiente se la parte e il difensore non sollevano eccezioni; tuttavia la sentenza che dispone la consegna è considerata documento fondamentale ai fini della direttiva 2010/64/UE e, se il consegnando ne fa espressa e motivata richiesta, ha diritto alla traduzione scritta della decisione, con decorrenza dei termini d'impugnazione dal momento della messa a disposizione della motivazione nella lingua comprensibile.
  • Le eccezioni introdotte per la prima volta in cassazione sono spesso inammissibili; per preservare i propri diritti processuali è essenziale sollevare tempestivamente in primo grado o in appello le doglianze rilevanti (in particolare sulla traduzione e sulla notifica al difensore).
  • Le questioni di legittimità costituzionale che mirano a contestare l'attuale sistema di esecuzione del mandato di arresto europeo, fondato sul principio di mutua fiducia tra Stati membri, incontrano un ostacolo importante in sede di cassazione, salvo chiari profili di illegittimità degli stessi diritti fondamentali.

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