Ordinanza n. 6011/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 3463/2022 del Tribunale Civile di Roma – sez. Lavoro, pubblicata il 14.04.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 12752/2021, notificata il 06.10.2022, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme di denaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attività del Commissario ad acta nominato nell'ambito dell'ottemperanza a una sentenza civile, con mancato pagamento delle somme dovute alla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto reclamo lamentando che, decorso il termine di sessanta giorni dall'insediamento del Commissario ad acta, non le erano ancora state corrisposte le somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, comprese le retribuzioni arretrate, gli interessi legali, le spese legali liquidate nella sentenza e il contributo unificato. Il Commissario ha riferito di avere perfezionato il decreto di ricostruzione della carriera e il decreto autorizzativo di spesa, precisando che la successiva applicazione dei provvedimenti e il pagamento spettano alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, quale ordinatore secondario di spesa, secondo i relativi tempi interni di lavorazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il reclamo e dichiarato concluse le attività demandate al Commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato che il Commissario era stato nominato con una precedente sentenza di ottemperanza per provvedere alle attività provvedimentali non eseguite dal Ministero in attuazione del giudicato civile. Tali attività, consistenti nel perfezionamento del decreto di ricostruzione della carriera e nell'emissione del decreto autorizzativo di spesa, risultavano compiute. Il successivo procedimento di applicazione dei decreti e di pagamento delle somme rientra invece nella competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato, che non era stata parte del contraddittorio. La ricorrente potrà eventualmente proporre un nuovo ricorso per ottemperanza nei confronti della Ragioneria in caso di ulteriore inadempimento. Nessuna pronuncia sulle spese, in ragione della natura incidentale ed esecutiva del giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza è riferita all'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudice ha delimitato l'intervento del Commissario alle attività provvedimentali specificamente demandategli con la precedente pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ambito dei poteri del Commissario ad acta è circoscritto alle attività specificamente demandategli dal giudice dell'ottemperanza e non si estende automaticamente a fasi ulteriori attribuite dalla legge a un'amministrazione o a un ufficio diverso.
- Quando l'esecuzione di un giudicato richiede una sequenza di attività imputabili a organi o amministrazioni distinti, l'inadempimento della fase successiva non può essere fatto valere nei confronti del Commissario ad acta se tale fase non rientrava nell'incarico conferitogli; occorre instaurare il contraddittorio nei confronti del soggetto competente.
- L'adozione degli atti amministrativi necessari a dare esecuzione al giudicato non implica necessariamente l'avvenuto pagamento delle somme dovute, se il pagamento costituisce una fase distinta rimessa a un diverso ordinatore di spesa.
Come è indicizzato
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