Sentenza del 08/07/2016 n. 13993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova sostenendo che il trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo CAP, confluito nell'INPS, non dovesse essere tassato sulla sola base imponibile dell'87,50%. Secondo l'Agenzia, tale regime agevolato non sarebbe stato applicabile al Fondo CAP, anche perché il fondo non risultava iscritto all'albo COVIP né sottoposto alla relativa vigilanza. La Corte ha tuttavia ritenuto che il trattamento avesse natura di previdenza complementare. Ha però precisato che, per le prestazioni erogate dal 1° gennaio 2001, la disciplina applicabile non prevedeva più la tassazione sull'87,50% dell'importo lordo, bensì la tassazione dell'intero importo, al netto della sola parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente relativo alle somme maturate dal 2003 al 2006. È stato ritenuto decisivo applicare la normativa vigente al momento della maturazione e dell'erogazione delle prestazioni, non quella vigente quando era sorto il diritto alla pensione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 7-bis, 13 e 14
Disposizioni in materia di previdenza complementare, richiamate per valutare l'inquadramento del Fondo CAP nel sistema della previdenza complementare.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h-bis
Individua le prestazioni pensionistiche complementari cui si applicano le regole fiscali specifiche previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7-bis, introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 8
Le prestazioni periodiche costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto.
La norma aveva previsto, per il periodo di applicazione originario, la tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari su una base imponibile ridotta all'87,5%.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, comma 1, lett. d), introdotto dal D.Lgs. n. 314 del 1997
Ha mantenuto temporaneamente il criterio dell'imponibilità dell'87,5% per le prestazioni pensionistiche complementari, sottraendole però alla disciplina generale dell'art. 48.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), e art. 19
Con effetto dal 1° gennaio 2001 ha modificato il regime fiscale, prevedendo che le prestazioni pensionistiche fossero tassate sull'importo complessivo, dedotta la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, e non più semplicemente sull'87,5% dell'importo lordo.
D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13
Ha inciso sulla decorrenza della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 47 del 2000, confermandone l'applicazione alle prestazioni erogate con riferimento al periodo successivo al 31 dicembre 2000.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per determinare il regime fiscale di una prestazione pensionistica complementare occorre applicare la normativa vigente al momento in cui la prestazione matura ed è erogata, non quella vigente quando è sorto il diritto alla prestazione.
- Il fatto che una prestazione complementare sia materialmente pagata dall'INPS insieme alla pensione obbligatoria non ne elimina la natura integrativa: occorre distinguere i diversi titoli giuridici delle prestazioni.
- Il criterio dell'imponibilità limitata all'87,5% dell'importo lordo non è applicabile automaticamente a tutte le prestazioni complementari e, comunque, non può essere esteso alle prestazioni soggette alla disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2001.
- Per le prestazioni erogate dal 2001 in poi, la base imponibile deve essere determinata considerando l'intero importo, salvo la deduzione della parte già assoggettata a imposta secondo la disciplina applicabile.
- La qualificazione di un fondo come fondo di previdenza complementare è rilevante, ma non è sufficiente da sola a determinare il trattamento fiscale: devono essere considerate anche la data di erogazione e le modifiche normative intervenute nel tempo.
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