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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34704/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che confermò la condanna per furto aggravato commesso nell'ospedale di Avezzano. I mezzi di impugnazione sono: (1) nullità per mancata notificazione dell'atto di citazione in appello al domicilio eletto (sostiene che la notifica fu eseguita solo presso il difensore e non al domicilio in Livigno indicato in altro procedimento); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per aver tratto responsabilità da dichiarazioni testimoniali (contestando che il testimone non abbia visto l'imputato impossessarsi del denaro e denunciando un presunto travisamento e violazione delle regole di valutazione della prova); (3) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche e per il riconoscimento della recidiva, lamentando assenza di adeguata motivazione sulla ricorrenza della recidiva e l'uso dei precedenti come dato inconferente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse eletto un domicilio diverso durante il giudizio di appello, che il difensore aveva effettivamente partecipato al processo e che l'ordine di esecuzione citato era relativo ad altro procedimento; quindi l'eccezione era infondata e tardiva. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato aspecificità e mancata comparazione con la motivazione impugnata: la decisione di merito non si fondava unicamente sull'avere visto il ricorrente uscire dalla stanza ma anche sulla condotta successiva e sul contesto; inoltre il ricorrente non ha allegato integralmente le dichiarazioni ritenute travisate impedendo la verifica del presunto vizio, cosicché il motivo è inammissibile. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il censimento circa il diniego delle attenuanti generiche (legittima la motivazione basata sull'assenza di elementi positivi) e conforme ai principi giurisprudenziali la motivazione sulla recidiva, che ha valutato la relazione qualificata tra precedenti e fatto attuale; dunque nessuna censura superava la soglia di inammissibilità o fondatezza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e al ricorrente è imposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att.

    norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti dall'imputato

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))

    art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e)

    stabilisce i limiti e le forme di censura in cassazione: la Corte può esaminare anche il fatto per error in procedendo (lett. c) ma i motivi di motivazione sono ammessi solo nei termini di lett. e); ciò comporta oneri specifici di allegazione per il travisamento e la prova omissione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    regola la valutazione della prova; la Corte sottolinea che le doglianze su valutazione della prova devono rispettare i limiti di ammissibilità in cassazione e non possono sostituirsi a un generico apprezzamento critico

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    la recidiva aggravante richiede specifica motivazione che valuti concretamente la relazione fra precedenti e fatto attuale, non può basarsi solo sul mero elenco di precedenti

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche, riforma d.l. 92/2008)

    dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza: per riconoscere le attenuanti generiche servono elementi positivi di valutazione; l'assenza di tali elementi legittima il diniego

  • art. 581, comma 1, lett. d) e art. 591 cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. d); art. 591

    richiamati in relazione agli oneri di indicazione degli atti e dei mezzi probatori nel ricorso di cassazione per permettere la verifica senza costringere la Corte a letture integrali del fascicolo

Massime di principio

  • La mancata notificazione al domicilio eletto deve essere effettivamente provata e tempestivamente dedotta; la partecipazione del difensore al giudizio può sanare la mancata notifica personale all'imputato
  • Le doglianze sulla valutazione della prova in cassazione richiedono specificità: il ricorrente deve confrontare il contenuto della motivazione impugnata e, nel caso di travisamento di deposizioni, allegare integralmente le dichiarazioni rilevanti per consentire la verifica
  • Non è sufficiente contestare genericamente la motivazione: i motivi relativi alla prova sono inammissibili se aspecifici o se non rispettano gli oneri di allegazione imposti dall'art. 606 cod. proc. pen.
  • Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche può legittimamente fondarsi sull'assenza di elementi positivi della personalità dell'imputato; lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente
  • Il riconoscimento della recidiva aggravante richiede una motivazione concreta che valuti la relazione qualitativa e temporale tra precedenti e fatto attuale, tenendo conto della perigolosità e dell'omogeneità delle condotte
  • Ricorsi privi dei necessari elementi di prova o impropriamente generici espongono il ricorrente a sanzioni per inammissibilità e alla condanna alle spese, inclusa una sanzione pecuniaria

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