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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27390/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente, già ammesso al differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per gravi patologie psichiatriche, ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha negato la prosecuzione del beneficio e ha disposto il ripristino della detenzione carceraria in reparto sanitario. Ha dedotto, con tre motivi strettamente connessi, vizio di motivazione e violazione di legge: (1) il giudice di merito avrebbe trascurato le condizioni psichiatriche, già ritenute incompatibili con il carcere da precedente accertamento peritale e da successive relazioni sanitarie; (2) avrebbe omesso di valutare la dimensione psichiatrica della patologia, concentrandosi solo sul profilo neurologico, in violazione dell'art. 147, comma 1, n. 2, c.p.; (3) avrebbe confuso la pericolosità sociale con la compatibilità clinica, valorizzando le condotte criminose commesse durante la detenzione domiciliare senza un adeguato accertamento peritale e senza la necessaria comparazione tra tutela della collettività e umanità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati tutti i motivi esaminati congiuntamente. Ha censurato l'ordinanza impugnata per gravi carenze argomentative e illogicità: il Tribunale di sorveglianza si è limitato a valorizzare la normalità dell'attività cerebrale emersa da un EEG, senza confrontarsi con il complessivo quadro psichiatrico (disturbo di personalità borderline-antisociale grave, spunti psicotici, discontrollo degli impulsi, attacchi di panico, terapia farmacologica, storia di abuso di sostanze, epilessia possibile funzionale o mista). Inoltre, nel richiamare la pericolosità soggettiva derivante da nuovi fatti-reato commessi in costanza di detenzione domiciliare, il giudice di merito non ha compiuto il necessario bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività e principio di umanità della pena. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Norme richiamate

  • art. 147, primo comma, n. 2, c.p.

    La patologia del condannato va valutata anche nella sua dimensione psichiatrica ai fini del differimento della pena per gravi motivi di salute; il giudizio non può essere limitato al solo profilo neurologico o a singoli esiti diagnostici isolati.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca o mancata proroga del differimento della pena in forma di detenzione domiciliare per motivi di salute, il giudice deve rinnovare, sulla base degli elementi sopravvenuti, la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività e il principio di umanità della pena.
  • Il giudizio di compatibilità tra condizioni di salute del condannato e ripristino della detenzione intramuraria deve riguardare l'intero quadro clinico, comprese le componenti psichiatriche, e non può fondarsi su un solo dato sanitario parziale o isolato.
  • Le condotte criminose poste in essere durante la misura domiciliare possono incidere sulla valutazione di affidabilità e pericolosità del soggetto, ma non sostituiscono l'accertamento richiesto sulla concreta compatibilità tra carcere e stato patologico attuale.
  • In presenza di precedenti valutazioni mediche che avevano giustificato il differimento per grave infermità, il giudice che intenda discostarsene deve motivare in modo specifico e completo sulle sopravvenienze sanitarie e sul nesso tra queste e il diverso esito decisorio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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