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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27375/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la fornitura di un software gestionale integrato, con adattamenti alle esigenze della cliente. La società cliente ha chiesto davanti al Tribunale di Milano l’accertamento dell’inadempimento della fornitrice, la risoluzione del contratto, la restituzione di quanto pagato a titolo di corrispettivo e il risarcimento dei danni. La convenuta ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sostenendo la competenza del Tribunale di Pisa, richiamando una clausola di foro esclusivo contenuta in un diverso contratto di manutenzione e assistenza telefonica per prodotti software, e in subordine i criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., anche in relazione al luogo di conclusione del contratto e al luogo di esecuzione dell’obbligazione di pagamento. Il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza indicando il Tribunale di Pisa come competente, ritenendo che dal documento prodotto emergesse la stipulazione in Bientina e che la domanda riconvenzionale della convenuta non mutasse il regime della competenza. Con il regolamento di competenza, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 20 c.p.c., sostenendo di avere contestato il luogo di conclusione del contratto e che, comunque, la competenza milanese derivasse dal luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, poiché alcune prestazioni contrattuali dovevano eseguirsi anche a Milano; ha inoltre affermato l’irrilevanza della domanda riconvenzionale ai fini della competenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto corretta la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano e ha confermato la competenza del Tribunale di Pisa. In particolare, ha valorizzato il dato documentale da cui risultava che il contratto era stato concluso in Bientina, luogo in cui la proposta della fornitrice era giunta a conoscenza dell’accettazione della cliente. Quanto al criterio del luogo di esecuzione, ha escluso rilievo alla prestazione di 'Analisi' invocata dalla ricorrente, perché espressamente qualificata come attività propedeutica e strumentale rispetto alle prestazioni principali, che dovevano svolgersi presso la sede della fornitrice. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui, nella domanda di risoluzione per inadempimento, ai fini dell’art. 20 c.p.c. conta il luogo di esecuzione dell’obbligazione principale e non di quelle accessorie o strumentali. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    Per la competenza territoriale nelle controversie contrattuali rileva il luogo di conclusione del contratto e/o quello di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; nella risoluzione per inadempimento occorre avere riguardo all’obbligazione principale.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato dalla resistente come criterio del foro generale della persona giuridica, in relazione alla sede della convenuta.

  • art. 1182 c.c.

    Invocato dalla resistente per sostenere che l’obbligazione di pagamento dovesse eseguirsi presso il domicilio del creditore.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per individuare il luogo di conclusione del contratto nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione.

  • art. 1226 c.c.

    Citato nelle conclusioni introduttive come base per eventuale liquidazione equitativa del danno.

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla resistente nel giudizio di regolamento di competenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito delle memorie illustrative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale nelle cause di risoluzione del contratto per inadempimento, il luogo di esecuzione va individuato con riferimento all’obbligazione fondamentale e primaria dedotta in giudizio, non alle obbligazioni accessorie o meramente strumentali.
  • Quando il contratto è concluso per proposta e accettazione, il luogo di conclusione coincide con quello in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione.
  • La pattuizione che disciplini una prestazione accessoria o propedeutica non sposta la competenza se l’obbligazione principale oggetto della domanda deve eseguirsi altrove.
  • La domanda riconvenzionale non incide, di per sé, sulla determinazione della competenza territoriale rispetto alla domanda principale, dovendo la competenza essere valutata in base alle domande introdotte dall’attore.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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