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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/959

Regolamento delegato (UE) 2017/959 della Commissione, del 24 febbraio 2017, sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce sistemi di classificazione armonizzati per due caratteristiche prestazionali dei prodotti di cellulosa sfusa per isolamento termico realizzato in sito: l'assestamento in applicazioni orizzontali e l'assorbimento d'acqua a breve termine. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione e recepisce le classificazioni previste dalla norma EN 15101-1. Le classi sono fissate direttamente in allegato e il regolamento si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Classificazione armonizzata dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito, ai sensi della norma EN 15101-1.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) destinati all'isolamento termico realizzato in sito, limitatamente alle caratteristiche essenziali "assestamento per le applicazioni orizzontali, solai e pavimenti" e "assorbimento d'acqua a breve termine". L'ambito è quello della classificazione di prestazione nell'ambito del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione; non introduce requisiti generali per altri prodotti o altre caratteristiche essenziali diverse da quelle indicate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito

Il regolamento delegato (UE) 2017/959 della Commissione, adottato il 24 febbraio 2017, introduce sistemi di classificazione armonizzati per due caratteristiche essenziali dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) destinati all'isolamento termico realizzato in sito. L'intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione e dà attuazione alle classificazioni previste dalla norma EN 15101-1.

Contesto e ragioni dell'intervento

Dai considerando emerge che, quando la Commissione non ha già fissato classi di prestazione per caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, tali classi possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione solo sulla base di un mandato rivisto. Nel caso dei prodotti EN 15101-1, la norma contiene classificazioni per l'assestamento nelle applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, nonché per l'assorbimento d'acqua a breve termine, ma per tali nuove classificazioni non era stato rilasciato un mandato rivisto. Per questa ragione la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire direttamente nuovi sistemi di classificazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito. Le classificazioni introdotte attengono soltanto a due caratteristiche essenziali:

  • assestamento per le applicazioni orizzontali, solai e pavimenti;
  • assorbimento d'acqua a breve termine.

Non sono disciplinate altre prestazioni o altri prodotti da costruzione. L'atto è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.

Classi di prestazione per l'assestamento

L'allegato definisce le classi di assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti. Le classi sono articolate come segue:

  • SH 0: assestamento non misurabile (≤ 1%);
  • SH 5: ≤ 5%;
  • SH 10: ≤ 10%;
  • SH 15: ≤ 15%;
  • SH 20: ≤ 20%;
  • SH 25: ≤ 25%;
  • SH 30: > 25%.

Questa classificazione consente di uniformare la valutazione di prestazione del prodotto nel mercato interno per l'impiego indicato.

Classi di prestazione per l'assorbimento d'acqua a breve termine

L'allegato stabilisce anche le classi di assorbimento d'acqua a breve termine:

  • WS 1: ≤ 1,0 kg/m2;
  • WS 2: ≤ 2,0 kg/m2;
  • WS 3: > 2,0 kg/m2.

La classificazione è funzionale alla comparabilità delle prestazioni e alla commercializzazione armonizzata dei prodotti interessati.

Entrata in vigore e natura giuridica

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con conseguente efficacia uniforme senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fondamento normativo e finalità

La Commissione adotta il regolamento delegato sulla base dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011. La finalità è stabilire sistemi di classificazione armonizzati per prestazioni essenziali dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito, in coerenza con la norma EN 15101-1.

Classificazione dell'assestamento orizzontale

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la classificazione della prestazione relativa all'"assestamento per le applicazioni orizzontali, solai e pavimenti". Le classi previste sono SH 0 (assestamento non misurabile, ≤ 1%), SH 5 (≤ 5%), SH 10 (≤ 10%), SH 15 (≤ 15%), SH 20 (≤ 20%), SH 25 (≤ 25%) e SH 30 (> 25%).

Classificazione dell'assorbimento d'acqua a breve termine

L'articolo 1 rinvia all'allegato anche per la caratteristica "assorbimento d'acqua a breve termine". Le classi previste sono WS 1 (≤ 1,0 kg/m2), WS 2 (≤ 2,0 kg/m2) e WS 3 (> 2,0 kg/m2).

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti da costruzionenormazione tecnicaisolamento termicomercato interno

Testo integrale

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