Decreto ministeriale n. 223 del 09/09/2024
Imposizione, a far data dal 1° aprile 2025, di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Elba Marina di Campo - Firenze e vv, Elba Marina di Campo - Pisa e vv, Elba Marina di Campo - Milano Linate e vv., finalizzati ad assicurare la continuità territoriale aerea dell'Isola d'Elba attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto impone oneri di servizio pubblico (OSP) sui collegamenti aerei Elba Marina di Campo-Firenze, Pisa e Milano Linate, per garantire la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. L'efficacia degli OSP decorre dal 1° aprile 2025 e viene disciplinata in dettaglio nell'allegato tecnico, che definisce requisiti dei vettori, frequenze minime, operatività, tariffe, garanzie e regime di gara in caso di mancata accettazione. È prevista una fase di accettazione aperta ai vettori comunitari; in assenza di adesioni, il servizio può essere affidato in esclusiva con compensazione finanziaria tramite gara pubblica, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Elba Marina di Campo
Imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per Elba Marina di Campo
Il decreto impone oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra l'aeroporto Elba Marina di Campo e Firenze, Pisa e Milano Linate, con l'obiettivo di garantire la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Il provvedimento si colloca nel quadro dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e della disciplina UE sugli aiuti di Stato connessi agli obblighi di servizio pubblico.
Base normativa e procedimento
Il decreto richiama il TFUE, in particolare gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108, il regolamento (CE) n. 1008/2008, le comunicazioni e decisioni della Commissione europea in materia di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e la comunicazione interpretativa della Commissione sugli OSP. Rilevano inoltre l'articolo 36 della legge n. 144/1999 e l'articolo 7-quater, comma 2, della legge 27 novembre 2023, n. 170, che estende allo scalo dell'Elba l'applicazione della disciplina sugli OSP.
Il procedimento è stato preceduto da una conferenza di servizi convocata e presieduta dal Presidente della Regione Toscana su delega ministeriale, con sedute svolte il 29 maggio, 26 giugno, 10 luglio e 25 luglio 2024. Il decreto recepisce le risultanze del verbale conclusivo della conferenza e della delibera della Giunta regionale Toscana n. 953 del 5 agosto 2024.
Rotte onerate e decorrenza degli OSP
Le rotte oggetto di imposizione sono:
- Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.
Gli OSP diventano obbligatori dal 1° aprile 2025. Il decreto qualifica tali servizi, limitatamente alle finalità perseguite, come servizi di interesse economico generale.
Modalità di accesso al servizio e possibile affidamento in esclusiva
I vettori comunitari che intendono operare le rotte in conformità agli OSP possono presentare all'ENAC l'accettazione del servizio, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria. L'allegato tecnico disciplina termini, documentazione e requisiti per l'accettazione.
Se nessun vettore presenta accettazione, il diritto di esercitare il servizio su ciascuna rotta può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria mediante gara pubblica, con decorrenza dal 1° aprile 2025. Il bando e la documentazione tecnica devono essere conformi alla disciplina UE sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
L'ENAC è incaricato di svolgere la gara, pubblicarla sul proprio sito e rendere disponibile gratuitamente la relativa documentazione. Il direttore della Direzione generale competente adotta successivamente il decreto che rende esecutivo l'esito della gara, attribuisce il diritto esclusivo con compensazione e approva la convenzione con il vettore aggiudicatario.
Requisiti dei vettori e verifiche ENAC
L'allegato tecnico stabilisce che, per accettare gli OSP, il vettore deve essere in possesso di:
- COA valido rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro UE;
- licenza di esercizio di trasporto aereo valida ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
- disponibilità, per l'intero periodo degli OSP, di aeromobili adeguati in proprietà, dry lease o wet lease;
- sistemi di vendita conformi agli standard IATA, con almeno uno dei principali CRS e canali internet, telefono, biglietterie aeroportuali e agenzie di viaggio;
- regolarità contributiva e previdenziale;
- rispetto della legge n. 68/1999 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004;
- assenza di procedure concorsuali, salve le eccezioni indicate;
- applicazione del regolamento ENAC sull'uso della lingua italiana a bordo.
L'ENAC verifica il possesso dei requisiti e acquisisce l'informazione antimafia, nonché il DURC per i vettori italiani o la documentazione equivalente per i vettori esteri.
Frequenze minime e programmazione dei servizi
L'allegato distingue tre periodi:
- periodo estivo A: dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 ottobre;
- periodo estivo B: dal 1° giugno al 30 settembre;
- periodo invernale: dal 1° novembre al 31 marzo.
Le frequenze minime sono articolate per rotta e periodo. In particolare:
- rotta EBA-FLR e viceversa: 5 voli settimanali nel periodo estivo A, 5 nel periodo estivo B e 4 nel periodo invernale, in entrambe le direzioni;
- rotta EBA-PSA e viceversa: 2 voli settimanali nel periodo estivo A, 3 nel periodo estivo B e 2 nel periodo invernale, in entrambe le direzioni;
- rotta EBA-LIN e viceversa: 1 volo al giorno nei giorni previsti per il periodo estivo B, con programmazione concentrata su venerdì, domenica o lunedì mattina.
Le frequenze possono essere assicurate anche con scalo intermedio. Se sono rispettate le frequenze minime, deve essere garantita una sosta giornaliera di almeno 5 ore nella città di destinazione continentale; nel periodo invernale, in caso di scalo intermedio, il vincolo delle 5 ore vale solo per uno degli scali Firenze o Pisa. Nel periodo estivo B il vincolo non si applica.
Oltre alle frequenze minime, è prevista fino a un massimo di 34 frequenze aggiuntive annue, pari a 68 movimenti, sulla base di una programmazione annuale proposta dalla Regione Toscana, sentiti i sindaci, e condivisa con MIT ed ENAC. La programmazione deve coprire circa il 70% del fabbisogno entro il 31 gennaio di ogni anno e circa il 30% nel corso dell'anno, con preavviso al vettore di 60 giorni.
Operatività, bande orarie e caratteristiche degli aeromobili
I voli devono essere operati con aeromobili idonei a operare in sicurezza sull'aeroporto di Marina di Campo, nel rispetto dei limiti della pista e della cartografia ostacoli in AIP Italia, secondo regole VFR diurno. L'operatività su EBA è consentita tra le 8.00 e le 20.00 locali e comunque entro il tramonto se precedente.
Le modifiche alla programmazione devono essere concordate preventivamente tra MIT, ENAC e Regione Toscana, previa verifica della disponibilità del vettore e degli slot presso Assoclearance. In caso di urgenza, la Regione Toscana può chiedere ad ENAC l'immediata autorizzazione della variazione oraria.
Posti minimi, servizi e vendite
Per ciascuna rotta sono stabiliti posti minimi settimanali coerenti con le frequenze:
- EBA-FLR e viceversa: 80 posti settimanali nel periodo estivo A e B, 64 nel periodo invernale;
- EBA-PSA e viceversa: 32 posti nel periodo estivo A, 48 nel periodo estivo B, 32 nel periodo invernale;
- EBA-LIN e viceversa: 32 posti settimanali per ciascuna direzione nel periodo estivo B.
In caso di volo con scalo intermedio, fino a 48 ore prima del volo deve essere garantito lo stesso numero di posti minimi per ciascuna destinazione; oltre tale termine i posti possono essere ripartiti liberamente, purché restino rispettati i posti OSP complessivi per settimana.
Tariffe, categorie agevolate e aggiornamenti
Per i residenti nell'Isola d'Elba sono fissate tariffe massime, al netto di IVA, tasse, diritti e tariffe aeroportuali:
- Elba-Firenze o viceversa: 44 euro;
- Elba-Pisa o viceversa: 36 euro;
- Elba-Milano Linate o viceversa: 124 euro dal 1° giugno al 30 settembre.
Sono equiparati ai residenti:
- persone con disabilità con invalidità civile pari o superiore all'80%;
- over 70;
- lavoratori con sede di servizio sull'Isola d'Elba e regolare contratto per il periodo di vigenza degli OSP.
Per i non residenti la tariffa è libera, ma non può essere inferiore a quella riservata ai residenti e agli equiparati. Le tariffe massime comprendono il fuel surcharge e non possono essere gravate da surcharge non previste dalla legge. Deve inoltre essere prevista almeno una modalità di vendita completamente gratuita per il passeggero.
L'adeguamento tariffario è previsto:
- annualmente, in base all'inflazione ISTAT/FOI, con decorrenza dalla stagione aeronautica estiva; il primo adeguamento decorre dall'estate 2026;
- in base alle variazioni del costo del carburante, se la variazione semestrale supera il 5% rispetto al valore di riferimento; il primo aggiornamento decorre dalla stagione invernale 2025/2026.
Il valore di riferimento del Jet fuel è fissato in 783,02 euro/tonnellata metrica. Se la variazione del carburante supera il 25% della media mensile accertabile, l'aggiornamento può essere anticipato con il concerto di MIT, ENAC e Regione Toscana. Gli aggiornamenti sono disposti dal MIT con decreto direttoriale, su istruttoria ENAC, che comunica le tariffe ai vettori.
Continuità del servizio, penali e garanzie
I vettori che accettano gli OSP devono garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi ed effettuare almeno il 95% dei voli previsti in ciascun anno, con un margine massimo di cancellazione del 5% per cause a loro imputabili.
Non costituiscono inadempimento le interruzioni dovute a:
- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti del programma;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- altri casi di forza maggiore.
Le frequenze non effettuate possono essere recuperate entro un tempo ragionevole. Per le cancellazioni imputabili al vettore eccedenti il limite, è prevista una penale di 1.500 euro per volo annullato da versare all'ENAC; le somme sono riallocate per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Restano ferme le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa italiana e UE.
Procedura di accettazione, garanzie e pluralità di vettori
La dichiarazione di accettazione e il programma operativo devono essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica in cui il vettore intende operare. In prima applicazione non sono accolte accettazioni successive alla sottoscrizione del contratto con il vettore eventualmente selezionato in gara.
I vettori accettanti devono prestare due garanzie fideiussorie a favore di ENAC:
- garanzia di serietà dell'accettazione: 11.878 euro per la rotta EBA-FLR, 5.643 euro per EBA-PSA, 2.639 euro per EBA-LIN;
- garanzia di esercizio: 35.635 euro per EBA-FLR, 16.930 euro per EBA-PSA, 7.917 euro per EBA-LIN.
Le garanzie devono essere bancarie o assicurative, efficaci secondo i termini indicati, e contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione, rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c. e operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta. Le somme eventualmente incamerate sono destinate alla continuità territoriale dell'Isola d'Elba.
Se più vettori accettano la medesima rotta, possono essere programmate frequenze ridotte purché l'insieme dei programmi rispetti complessivamente i requisiti minimi; la garanzia di esercizio è commisurata alla quota parte del servizio accettato.
Riesame dell'imposizione e pubblicità
Il MIT, d'intesa con ENAC e Regione Toscana, riesamina la necessità di mantenere gli OSP e il relativo livello ogni volta che un nuovo vettore notifichi l'intenzione di operare accettando gli oneri. Poiché il numero di passeggeri previsto è inferiore a 10.000 annui, la pubblicità dell'imposizione avviene mediante pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sul sito del MIT.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il provvedimento si fonda sugli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108 TFUE, sul regolamento (CE) n. 1008/2008, sugli orientamenti UE in materia di OSP e sull'articolo 36 della legge n. 144/1999, esteso allo scalo dell'Elba dall'articolo 7-quater, comma 2, della legge n. 170/2023. La finalità è assicurare la continuità territoriale aerea da e per l'aeroporto Elba Marina di Campo.
Rotte interessate e decorrenza
Sono dichiarati servizi d'interesse economico generale i collegamenti Elba Marina di Campo-Firenze, Elba Marina di Campo-Pisa e Elba Marina di Campo-Milano Linate, con obblighi di servizio pubblico efficaci dal 1° aprile 2025.
Accettazione aperta e possibile gara
I vettori comunitari possono accettare gli OSP e operare senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentando l'accettazione all'ENAC secondo le modalità dell'allegato tecnico. Se nessun vettore accetta, il servizio può essere affidato in esclusiva e con compensazione finanziaria tramite gara pubblica; l'ENAC cura la gara, mentre l'esito è reso esecutivo con successivo decreto direttoriale.
Contenuti dell'allegato tecnico
L'allegato disciplina requisiti soggettivi dei vettori, verifiche ENAC, frequenze minime per stagione, operatività VFR diurno su Marina di Campo, numero minimo di posti, tariffe massime per residenti e categorie equiparate, libertà tariffaria per i non residenti, regole di aggiornamento tariffario, obblighi di continuità del servizio, penali, garanzie fideiussorie e regole sul riesame degli OSP.
Risorse e copertura finanziaria
L'eventuale compensazione in caso di gara può essere sostenuta con risorse statali già stanziate dall'articolo 7-quater, comma 3, della legge n. 170/2023, con l'avanzo di amministrazione ENAC destinato alla continuità territoriale dell'Isola d'Elba e con risorse regionali previste dalla normativa Toscana richiamata nel decreto.
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