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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 244 del 02/10/2024

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 244 del 2 ottobre 2024. Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 giugno 2019, n. 235 relativamente alla compatibilità tecnica dei veicoli con l’infrastruttura e la circolabilità. In particolare la cancellazione del punto 7 della sezione 2 e l’intera sezione 3 dell’Allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 giugno 2019, n. 235.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interviene sul regolamento ministeriale del 10 giugno 2019, n. 235 relativo ai requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici. In particolare, adegua il quadro per le ferrovie ad uso turistico e per i veicoli storici, eliminando alcune previsioni della Sezione 2 e sopprimendo integralmente la Sezione 3 dell’allegato, in coerenza con il riordino delle norme di sicurezza demandato ad ANSFISA. La soppressione della Sezione 3 opera dal momento in cui ANSFISA adotta le norme di sicurezza applicabili alle ferrovie turistiche e ai rotabili storici.

Modifiche al decreto MIT 10 giugno 2019, n. 235 sui requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici

Modifiche al decreto MIT 10 giugno 2019, n. 235 sui rotabili storici

Il decreto interviene sul regime dei requisiti di idoneità alla circolazione dei rotabili storici, modificando l’allegato del decreto ministeriale 10 giugno 2019, n. 235. L’intervento è adottato in un contesto normativo segnato dalla disciplina delle ferrovie turistiche e dalle competenze attribuite ad ANSFISA in materia di sicurezza ferroviaria e di circolazione di particolari categorie di veicoli.

Base normativa e finalità

Il provvedimento richiama il DPR 11 luglio 1980, n. 753, i regolamenti UE n. 2016/796 e n. 2019/773 come modificato dal regolamento UE 2023/1693, il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, la legge 9 agosto 2017, n. 128, il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 e il decreto interministeriale 17 maggio 2022, n. 146. La finalità è dichiaratamente quella di semplificare il quadro normativo e rendere coerenti su tutta l’infrastruttura ferroviaria italiana i processi preliminari all’utilizzo dei veicoli, con particolare riferimento alle ferrovie ad uso turistico e ai rotabili storici.

Contesto applicativo

Nelle premesse si chiarisce che i rotabili storici e turistici possono circolare sulle linee ferroviarie ad uso turistico nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti da ANSFISA ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 128/2017. Per la rete interoperabile, la verifica di compatibilità del veicolo con la tratta da percorrere resta in capo all’impresa ferroviaria, sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell’infrastruttura. Si dà inoltre atto della nota ANSFISA prot. n. 56732 del 31 luglio 2024, con cui l’Agenzia ha richiesto modifiche al decreto n. 235/2019 e ha rappresentato che è in fase di completamento il riordino delle norme di sicurezza applicabili alle ferrovie ad uso turistico e ai rotabili storici.

Modifiche all’allegato del decreto n. 235/2019

L’articolo 1 dispone due interventi puntuali sull’allegato del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2019, n. 235:

  • nella Sezione 2, "Requisiti di compatibilità tecnica dei veicoli ferroviari di interesse storico e/o turistico con l’infrastruttura per l'idoneità alla circolazione", viene eliminato il punto 7;
  • l’intera Sezione 3, "Circolabilità e controlli sui veicoli", viene eliminata.

Decorrenza della soppressione della Sezione 3

La soppressione della Sezione 3 è espressamente differita: essa opera a decorrere dall’adozione, da parte di ANSFISA, delle norme di sicurezza applicabili alle ferrovie ad uso turistico e ai rotabili storici ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128. Il decreto collega quindi l’effettiva caducazione di quella parte dell’allegato al completamento dell’assetto tecnico-regolatorio demandato all’Agenzia.

Disposizioni finali

L’articolo 2 prevede che il decreto sia trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA, previa pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto si fonda, tra l’altro, sul DPR 11 luglio 1980, n. 753, sul decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sui regolamenti UE n. 2016/796 e n. 2019/773 come modificato dal regolamento UE 2023/1693, sulla legge 9 agosto 2017, n. 128 e sui decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57. La finalità dichiarata è quella di semplificare e rendere coerente su tutta l’infrastruttura ferroviaria italiana il processo propedeutico all’utilizzo dei veicoli, con particolare riguardo alle ferrovie turistiche e ai rotabili storici.

Motivazioni dell’intervento

Nelle premesse si richiama la circostanza che i rotabili storici e turistici possono circolare sulle linee ferroviarie ad uso turistico nel rispetto dei requisiti di sicurezza determinati da ANSFISA ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 128/2017. Si evidenzia inoltre che, sulla rete interoperabile, la verifica di compatibilità del veicolo con la tratta spetta all’impresa ferroviaria sulla base delle informazioni fornite dal gestore dell’infrastruttura. ANSFISA ha inoltre richiesto modifiche al decreto n. 235/2019, nell’ambito delle proprie funzioni consultive e propositive.

Modifiche all’allegato del decreto n. 235/2019

L’articolo 1 modifica l’allegato del decreto ministeriale 10 giugno 2019, n. 235. In particolare, nella Sezione 2, intitolata "Requisiti di compatibilità tecnica dei veicoli ferroviari di interesse storico e/o turistico con l’infrastruttura per l'idoneità alla circolazione", viene eliminato il punto 7. Inoltre, l’intera Sezione 3, denominata "Circolabilità e controlli sui veicoli", è soppressa.

Decorrenza della soppressione della Sezione 3

La soppressione della Sezione 3 non opera immediatamente in assoluto, ma decorre dall’adozione da parte di ANSFISA delle norme di sicurezza applicabili alle ferrovie ad uso turistico e ai rotabili storici, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128. Il decreto collega quindi l’efficacia della modifica all’adozione del nuovo quadro tecnico-regolatorio da parte dell’Agenzia.

Disposizioni finali e pubblicità

L’articolo 2 dispone la trasmissione del decreto agli organi di controllo e la sua pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ANSFISA, previo avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Come è indicizzato

Materieferroviesicurezza ferroviariatrasporto turisticointeroperabilità ferroviariamotorizzazione

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