Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05937/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’omologazione, da parte del Tribunale di Roma, di un concordato preventivo in continuità aziendale di una società, nonostante il piano non fosse stato approvato ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII, ritenendo il tribunale integrati i presupposti dell’omologazione forzosa di cui all’art. 112, comma 2, CCII. L’Agenzia delle Entrate, creditrice dissenziente, aveva ricevuto l’avviso/ordine di comparizione ex art. 48 CCII ma non si era costituita nel giudizio di omologazione né aveva proposto opposizione; successivamente ha impugnato la sentenza di omologazione con reclamo ex art. 51 CCII. In cassazione ha dedotto, con un primo motivo, la propria legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione anche in assenza di opposizione, e con un secondo motivo la violazione degli artt. 109, comma 5, e 112, comma 2, lett. d), CCII, sostenendo che mancasse l’unanime consenso delle classi di creditori richiesto per l’omologazione. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione e di interesse, oltre a difenderne l’infondatezza nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di concordato preventivo, il reclamo ex art. 51, primo comma, CCII contro la sentenza che decide sull’omologazione spetta solo alle parti che abbiano partecipato formalmente al giudizio di omologazione; non può quindi reclamare il creditore che, pur ritualmente convocato, non si sia costituito né abbia proposto opposizione, salvo il caso in cui deduca un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro una parte della motivazione resa ad abundantiam e non contro una ratio decidendi effettivamente decisiva. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 CCII

    "Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni"

    La legittimazione al reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato è riservata alle parti che abbiano partecipato al relativo giudizio; la formula "qualunque interessato" vale solo per la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 109, comma 5, CCII

    Richiamato come parametro sulla necessità dell’approvazione del concordato da parte delle classi; nel caso concreto la ricorrente sosteneva che mancasse l’unanime consenso delle classi.

  • art. 112, comma 2, CCII

    Richiamato come base dell’omologazione nonostante il mancato approvazione del concordato; la Corte non esamina il merito della censura perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 112, comma 2, lett. d), CCII

    Invocato dalla ricorrente per contestare la sussistenza dei presupposti dell’omologazione; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta contro una motivazione non decisiva.

  • art. 48 CCII

    Richiamato quale norma sul provvedimento di comparizione dei creditori dissenzienti nel procedimento di omologazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come paradigma del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, il reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione spetta soltanto ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione; la mera qualità di creditore dissenziente o di destinatario della convocazione non basta se non vi sia stata costituzione o opposizione.
  • L’eccezione alla regola sulla legittimazione al reclamo ricorre solo quando la parte deduca un vizio processuale che le abbia impedito di partecipare al giudizio di omologazione.
  • La distinzione introdotta dall’art. 51 CCII tra sentenza sull’omologazione e sentenza di apertura della liquidazione giudiziale rileva anche sul piano soggettivo dell’impugnazione: nel primo caso la legittimazione è limitata alle parti, nel secondo è estesa a qualunque interessato.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una parte della motivazione resa ad abundantiam e non una vera ratio decidendi.
  • La contestazione del presupposto dell’omologazione ex art. 112 CCII non può essere utilmente scrutinata in sede di legittimità se il motivo non colpisce la motivazione effettivamente decisiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.