Circolare Inail n. 11 del 12 marzo 2009
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli adempimenti a carico di datori di lavoro e dirigenti in merito alla comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Definisce soggetti obbligati ed esclusi, termini e modalità di invio tramite procedura online "Dichiarazione RLS" di Punto Cliente, regole per aziende assicurate e non assicurate INAIL, possibilità di delega a consulenti del lavoro e subdelega, modalità di modifica dei dati e regime sanzionatorio. È prevista una scadenza ordinaria al 31 marzo di ogni anno e, per la prima applicazione, al 16 maggio 2009.
Comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione dei nominativi all’INAIL
La circolare fornisce istruzioni operative in merito all’obbligo, previsto dal d.lgs. 81/2008, di comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). L’intervento chiarisce chi è tenuto all’adempimento, con quali tempi e tramite quali strumenti telematici, oltre a disciplinare casi particolari, deleghe, modifiche successive e conseguenze sanzionatorie.
Quadro normativo e soggetti obbligati
L’obbligo discende dall’art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all’art. 3 e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze conferite, devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS.
L’art. 47 del medesimo decreto disciplina le modalità di elezione e designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende e nelle unità produttive. L’obbligo di comunicazione riguarda i datori di lavoro o i dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico, nei limiti in cui il compito rientri nelle competenze loro attribuite dal datore di lavoro.
Sono esclusi dall’obbligo le amministrazioni e gli istituti espressamente indicati dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 81/2008; per tali soggetti la circolare rinvia a successive indicazioni, in considerazione del fatto che la norma rinvia all’emanazione di decreti attuativi.
Termine, periodicità e riferimento temporale della comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata con cadenza annuale, per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui essa si articola, e deve riferirsi alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente.
La procedura online consente l’inserimento dei dati fino al 31 marzo di ciascun anno. In sede di prima applicazione, la comunicazione relativa all’anno 2009, riferita alla situazione esistente al 31 dicembre 2008, scade il 16 maggio 2009.
Per gli anni successivi, qualora non siano intervenute variazioni, l’utente può confermare la situazione già presente in archivio; in caso contrario deve effettuare una nuova segnalazione.
Procedura telematica "Dichiarazione RLS"
L’INAIL ha predisposto una procedura online dedicata, accessibile dal sito dell’Istituto tramite Punto Cliente. La circolare distingue le modalità operative a seconda che il soggetto sia assicurato o non assicurato INAIL.
Per le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo INAIL che non siano ancora registrate, occorre:
- collegarsi al sito www.inail.it;
- selezionare "Registrazione";
- accedere alla sezione "Registrazione ditta";
- inserire il Codice Utente e il PIN1.
L’INAIL invia per posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, genera la password provvisoria per il primo accesso. Dopo il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, l’utente inserisce i dati del responsabile dei servizi telematici e personalizza la password; a quel punto può accedere all’applicazione "Dichiarazione RLS".
Per le aziende e amministrazioni pubbliche già registrate e soggette all’assicurazione INAIL, è sufficiente accedere ai Servizi di Punto Cliente e visualizzare la procedura.
Per le aziende e le pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL, il titolare o il delegato deve:
- collegarsi al sito www.inail.it;
- selezionare "Registrazione";
- accedere a "Registrazione utente generico";
- compilare la maschera con i propri dati, specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL;
- salvare i dati.
L’utente riceve all’indirizzo e-mail indicato una password. Successivamente, con codice fiscale e password, entra in Punto Cliente, seleziona "Ditte non INAIL" e poi "Anagrafica" (Nuova ditta), compilando i dati anagrafici della ditta. Al termine vengono attribuiti un Codice Cliente e un PIN di 4 cifre.
Se il titolare o il delegato incontra difficoltà, può rivolgersi a una sede INAIL, dove un operatore può svolgere le operazioni al suo posto fino all’attribuzione del Codice Cliente e del PIN, utilizzando il proprio indirizzo e-mail nella schermata di registrazione utente generico.
Deleghe ai consulenti del lavoro e subdeleghe
La circolare ammette che il datore di lavoro non curi direttamente, o tramite propri dipendenti, l’inserimento dei RLS e affidi l’incarico a un consulente del lavoro.
Se il consulente è già autorizzato all’accesso a Punto Cliente, può procedere direttamente all’inserimento per i clienti in delega. Se la ditta o l’amministrazione non è ancora inserita tra le deleghe perché non soggetta INAIL, il consulente può anche eseguire la registrazione per conto del soggetto interessato. Se invece la registrazione è già stata effettuata, la ditta può comunicare al consulente il Codice Cliente e il PIN per consentire l’adempimento.
Nel caso di subdeleghe, i subdelegati possono inserire i dati relativi a una o più unità produttive, ma l’avvio iniziale e l’inoltro finale della dichiarazione restano riservati all’utenza principale.
Dati da comunicare
La procedura richiede l’indicazione dei dati dell’unità produttiva e dei dati anagrafici del RLS.
Per l’unità produttiva devono essere indicati:
- progressivo unità produttiva;
- denominazione;
- indirizzo;
- comune;
- provincia;
- CAP.
Per ciascun rappresentante per la sicurezza devono essere indicati:
- codice fiscale;
- cognome;
- nome;
- data di inizio incarico, ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine.
Se vi sono più unità produttive, la procedura consente di attivare più maschere e i dati del RLS devono essere riferiti all’unità in cui il rappresentante opera.
Ricevuta della comunicazione e gestione delle modifiche
Concluso l’inserimento e trasmessi i dati, la procedura registra le informazioni in archivio, le storicizza e rilascia una stampa della ricevuta della comunicazione. La ricevuta è utile anche per la sua esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Se dopo l’invio l’utente intende modificare alcuni dati, deve utilizzare l’apposita funzione di modifica. Tale operazione deve essere completata entro 5 giorni dall’apertura; decorso questo termine, il sistema chiude automaticamente la richiesta e mantiene la registrazione originaria. Per produrre effetti, la modifica dovrà essere riproposta.
Sanzioni e comunicazioni sostitutive in caso di problemi tecnici
L’art. 55 del d.lgs. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell’art. 18, comma 1, lettera aa), una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro.
Se per problemi tecnici non è possibile utilizzare la procedura online, la segnalazione può essere inviata eccezionalmente via fax al numero 800 657 657, utilizzando il modello predisposto, disponibile presso le sedi INAIL o scaricabile dal sito www.inail.it.
La circolare, infine, richiede la normalizzazione delle comunicazioni già inviate prima della sua emanazione tramite posta o fax, che devono essere ripresentate utilizzando il format e la procedura online previsti dall’INAIL.
Punti principali
Obbligo di comunicazione dei nominativi RLS
L’art. 18, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro e ai dirigenti, per le attività di cui all’art. 3 e nei limiti delle competenze loro attribuite, di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’obbligo riguarda i datori di lavoro o dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico, salvo le amministrazioni e gli istituti espressamente richiamati dall’art. 3, comma 2, per i quali la circolare rinvia a successivi chiarimenti in attesa dei decreti attuativi.
Termini e cadenza della comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata ogni anno, per singola azienda o per ciascuna unità produttiva, e deve riferirsi alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente. L’inserimento nella procedura online è possibile fino al 31 marzo di ciascun anno. In prima applicazione, per la comunicazione relativa al 2009 e riferita al 31 dicembre 2008, il termine è fissato al 16 maggio 2009.
Procedura telematica INAIL e registrazione
L’INAIL ha predisposto l’applicazione online "Dichiarazione RLS", accessibile tramite il sito dell’Istituto e Punto Cliente. Per le aziende e le pubbliche amministrazioni assicurate INAIL già registrate è sufficiente accedere ai Servizi di Punto Cliente e visualizzare la procedura. Per quelle non ancora registrate, o non assicurate INAIL, la circolare disciplina le modalità di registrazione come utente generico, attribuzione di password, Codice Cliente e PIN, con possibilità di assistenza presso le sedi INAIL.
Dati da inserire nella dichiarazione
La procedura richiede i dati dell’unità produttiva, tra cui progressivo, denominazione, indirizzo, comune, provincia e CAP, nonché i dati anagrafici del RLS: codice fiscale, cognome, nome e data di inizio incarico, quest’ultima ai fini del monitoraggio della durata delle nomine. In presenza di più unità produttive, i dati devono essere indicati con riferimento all’unità in cui il RLS opera.
Deleghe, subdeleghe e ruolo dei consulenti del lavoro
Il datore di lavoro può affidare l’adempimento a un consulente del lavoro. Se il consulente è già abilitato a Punto Cliente, può inserire i dati dei RLS per i clienti in delega; se la ditta o amministrazione non è ancora inserita nelle deleghe perché non soggetta INAIL, il consulente può effettuare anche la registrazione. Se la registrazione è già stata fatta, la ditta può fornire al consulente Codice Cliente e PIN. In caso di subdelega, i subdelegati possono inserire i dati di una o più unità produttive, ma l’avvio iniziale e l’inoltro finale della dichiarazione spettano solo all’utenza principale.
Ricevuta, conservazione e modifiche successive
Una volta inviati i dati, la procedura li registra e li storicizza, rilasciando una stampa della ricevuta, utile anche per l’esibizione agli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza sul lavoro. Se occorre modificare una comunicazione già inviata, si deve usare l’apposita funzione di modifica, che deve essere chiusa entro 5 giorni dall’apertura; decorso tale termine la richiesta si chiude automaticamente e resta valida la comunicazione originaria, salvo nuova riproposizione della modifica.
Sanzione e invio eccezionale via fax
La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa), è sanzionata, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 81/2008, con una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. In caso di problemi tecnici che impediscano l’inserimento online, la comunicazione può essere inviata eccezionalmente via fax al numero 800 657 657, utilizzando il modello predisposto disponibile presso le sedi INAIL o scaricabile dal sito dell’Istituto. La circolare invita inoltre a normalizzare le comunicazioni eventualmente già inviate prima della sua emanazione tramite posta o fax, ripresentandole con il format e la procedura online.
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