Circolare INAIL n. 8 del 25 febbraio 2009
Misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Nuove Norme Organizzative e Comportamentali per il trattamento dei dati personali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina interna dell’INAIL in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del D. Lgs. 196/2003 e delle più recenti disposizioni e indicazioni del Garante. Vengono approvate nuove norme organizzative e comportamentali che vincolano responsabili e incaricati del trattamento, anche esterni, con particolare attenzione alle misure di sicurezza, agli archivi cartacei e ai sistemi informativi. La circolare richiama gli obblighi di vigilanza dei responsabili, le modalità di comunicazione di violazioni o anomalie e le conseguenze disciplinari o contrattuali in caso di inosservanza.
Nuove norme organizzative e comportamentali per il trattamento dei dati personali
Nuove norme organizzative e comportamentali per il trattamento dei dati personali
La circolare interviene per aggiornare la disciplina interna dell’INAIL in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e delle successive disposizioni e indicazioni richiamate nel quadro normativo. L’intervento si rende necessario per adeguare l’organizzazione dell’Istituto al mutato contesto regolatorio e all’evoluzione delle conoscenze tecniche in materia di sicurezza dei dati.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama il Codice in materia di protezione dei dati personali, il regolamento attuativo dell’Istituto, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 279 del 5 giugno 2008, la circolare n. 40 del 5 ottobre 2007 e i provvedimenti generali del Garante indicati nel testo. In questo quadro, l’Istituto ribadisce che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati e secondo le prescrizioni di sicurezza imposte dalla normativa.
Misure di sicurezza e disciplina interna
Il documento sottolinea che il Codice prevede, da un lato, l’obbligo generale di ridurre al minimo i rischi per i dati e, dall’altro, l’adozione delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 33 e al Disciplinare tecnico allegato B. L’inosservanza di tali misure può assumere rilevanza penale. Per questo motivo viene evidenziata la necessità di una regolamentazione interna che non riguardi soltanto i sistemi informativi e informatici, ma anche:
- gli archivi cartacei;
- l’organizzazione dei processi di lavoro;
- l’organizzazione degli ambienti in cui avviene il trattamento;
- le modalità operative dei soggetti incaricati.
Nuove norme organizzative e comportamentali
Per garantire un’applicazione omogenea delle disposizioni sulla privacy e tutelare l’integrità dei dati contenuti negli archivi e nelle banche dati dell’Istituto, vengono approvate nuove Norme Organizzative e Comportamentali per il trattamento dei dati personali. Tali norme sostituiscono e aggiornano quelle già emanate con le note del 13 marzo 2000 e del 18 maggio 2007 e costituiscono la disciplina aziendale di riferimento per responsabili e incaricati del trattamento.
Destinatari e ambito di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali di cui INAIL è titolare, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. I responsabili del trattamento devono vigilare sull’osservanza delle regole, anche con controlli periodici, fermo restando il rispetto delle norme di legge e regolamento sui dati sensibili e sulle misure minime di sicurezza.
Obblighi di segnalazione e conseguenze dell’inosservanza
La circolare stabilisce che qualsiasi violazione, anomalia o situazione che esponga i dati a rischi di sicurezza o a un danno in atto deve essere immediatamente rilevata e comunicata al responsabile pro tempore del trattamento. Quest’ultimo provvede a informare il titolare e ad adottare le misure del caso.
L’inosservanza delle norme organizzative e comportamentali può integrare un inadempimento rispetto alle mansioni e agli obblighi del dipendente, con possibile valutazione ai fini dell’adozione di provvedimenti. Per i soggetti esterni responsabili o incaricati del trattamento, la mancata osservanza costituisce invece inadempimento contrattuale.
Diffusione della circolare e conservazione delle notifiche
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973. Deve inoltre essere notificata, a cura dei soggetti individuati come responsabili del trattamento e, se necessario, tramite i Responsabili di Contratto, a tutte le imprese e ai collaboratori esterni che svolgono operazioni di trattamento su dati di titolarità INAIL.
La documentazione che comprova l’avvenuta notifica deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dell’aggiornamento
La circolare si colloca nell’ambito del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del regolamento attuativo INAIL, delle deliberazioni interne richiamate e dei provvedimenti del Garante in materia di dignità nelle strutture sanitarie e sicurezza dei dati, inclusi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’obiettivo è dare attuazione concreta al Codice privacy e garantire un’applicazione omogenea nell’Istituto delle regole sul trattamento dei dati personali.
Obblighi di sicurezza e misure minime
La circolare evidenzia che il Codice impone sia la riduzione al minimo dei rischi per i dati sia l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dall’art. 33 e dal Disciplinare tecnico allegato B. L’inosservanza di tali prescrizioni assume rilievo penale. Per questo è richiesta una regolamentazione interna che riguardi non solo i sistemi informativi e informatici, ma anche gli archivi cartacei, i processi di lavoro, l’organizzazione degli ambienti e l’attività dei soggetti incaricati.
Adozione delle nuove norme organizzative e comportamentali
Sono state revisionate e aggiornate le precedenti norme organizzative e comportamentali del 2000 e del 2007. Le nuove norme costituiscono la disciplina aziendale di riferimento per i trattamenti dei dati personali e definiscono regole organizzative e comportamentali cui responsabili e incaricati devono attenersi nell’ambito delle rispettive competenze, con specifico riguardo alle misure di sicurezza poste a tutela dei dati.
Destinatari e ambito di applicazione
Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali di cui INAIL è titolare, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Restano ferme le norme di legge e regolamento sui dati sensibili e sulle misure minime di sicurezza. I responsabili del trattamento sono tenuti a vigilare sull’osservanza delle regole anche mediante controlli periodici.
Gestione di violazioni, anomalie e responsabilità
Qualsiasi violazione, anomalia o situazione che evidenzi una esposizione a rischi per la sicurezza o un danno in atto deve essere tempestivamente rilevata e comunicata al responsabile pro tempore del trattamento, che informerà il titolare e adotterà le misure necessarie. La mancata osservanza delle norme può costituire inadempimento rispetto ai doveri del dipendente ed essere valutata ai fini di eventuali provvedimenti. Per i soggetti esterni, la violazione integra inadempimento contrattuale.
Diffusione della circolare e notifiche ai soggetti esterni
La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale secondo le modalità previste dalla circolare n. 3/1973. Inoltre, deve essere notificata, a cura dei responsabili del trattamento e, se del caso, tramite i Responsabili di Contratto, alle imprese e ai collaboratori esterni che effettuano trattamenti su dati di titolarità INAIL. La documentazione delle notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
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