Circolare INAIL n. 12 del 12 marzo 2009
Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale.1 Retribuzioni convenzionali per l'anno 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2009, le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei premi/contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Indica l’ambito territoriale di applicazione, individua i Paesi esclusi perché coperti da normativa UE, SEE o da convenzioni bilaterali, e chiarisce che le retribuzioni mensili possono essere frazionate in 26 giornate in determinati casi. Le nuove misure si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 e, per le retribuzioni a fasce, il valore imponibile si determina confrontando la fascia nazionale corrispondente.
Retribuzioni convenzionali 2009 per lavoratori italiani in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali 2009 per lavoratori italiani in Paesi extracomunitari
La circolare disciplina le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei premi assicurativi/contributivi per il 2009 dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Il documento si fonda sul quadro normativo del decreto-legge n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, sul decreto legislativo n. 38/2000 e sul decreto interministeriale 28 gennaio 2009 che ha determinato le retribuzioni convenzionali per l’anno 2009.
Ambito di applicazione
Le retribuzioni convenzionali fissate per il 2009 si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non siano vigenti accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa invece che restano esclusi:
- i Paesi appartenenti all’Unione Europea;
- i Paesi ai quali si applica la normativa comunitaria;
- i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale.
Nel testo sono richiamati, a titolo esemplificativo e nei limiti indicati dalle note, i Paesi UE, i Paesi SEE, la Svizzera e una serie di Stati con convenzioni bilaterali o altri strumenti di coordinamento previdenziale.
Misura delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2009 sono quelle riportate nelle tabelle dell’Allegato 12, distinte per settore. La circolare stabilisce che tali valori si applicano dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e che le prestazioni devono essere ragguagliate secondo i criteri vigenti.
Per i lavoratori per i quali il sistema prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente riportata nelle tabelle del decreto.
Frazionabilità mensile
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di:
- assunzione;
- risoluzione del rapporto di lavoro;
- trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.
Criterio di determinazione della retribuzione nazionale
Ai fini del confronto con le fasce di retribuzione, la circolare richiama la nozione di retribuzione nazionale: essa corrisponde al trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’indennità estero.
Riferimenti e allegati
La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni INAIL in materia di assicurazione dei lavoratori italiani all’estero e segnala l’allegato contenente la tabella delle retribuzioni convenzionali 2009, allegata al decreto 28 gennaio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2009.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare riguarda i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale e richiama le disposizioni del decreto-legge n. 317/1987, convertito dalla legge n. 398/1987, nonché il decreto legislativo n. 38/2000 e il decreto interministeriale 28 gennaio 2009, che determina le retribuzioni convenzionali per il 2009. Vengono inoltre richiamate precedenti circolari e chiarimenti INAIL in materia di assicurazione obbligatoria all’estero.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali 2009 valgono solo per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali esistono accordi di sicurezza sociale. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i Paesi dell’Unione Europea, i Paesi cui si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale elencati nella circolare.
Retribuzioni convenzionali 2009
Le retribuzioni convenzionali mensili da utilizzare per il calcolo dei contributi e dei premi 2009 sono quelle riportate nell’Allegato 12, per ciascun settore. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, il calcolo dei premi per i lavoratori interessati deve essere effettuato sulla base di tali valori e che le prestazioni devono essere ragguagliate secondo i criteri vigenti.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da o per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Lavoratori con fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione va determinata confrontando la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle di riferimento. La retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’indennità estero.
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