Circolare INAIL n. 14 del 12 marzo 2009
Estensione dei riconoscimenti di esposizione all'amianto ai lavoratori destinatari degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per periodi successivi al 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'applicazione della legge n. 247/2007 e del decreto interministeriale 12 marzo 2008 in materia di certificazione dell'esposizione all'amianto. L'estensione riguarda solo i lavoratori non pensionati che abbiano presentato domanda entro il 15 giugno 2005 e che abbiano svolto attività in specifici reparti o siti produttivi indicati negli atti di indirizzo ministeriali, per periodi successivi al 1992 e comunque non oltre il 2 ottobre 2003. La circolare definisce i soggetti interessati, le modalità e i termini per la presentazione delle nuove domande, nonché la procedura istruttoria tra INAIL e ASL per il rilascio delle certificazioni.
Estensione dei riconoscimenti di esposizione all'amianto per alcuni lavoratori destinatari di atti di indirizzo ministeriali, per periodi successivi al 1992
Estensione dei riconoscimenti di esposizione all'amianto ai lavoratori destinatari di atti di indirizzo ministeriali
La circolare chiarisce l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 247/2007 e dal decreto interministeriale 12 marzo 2008 in materia di certificazione dell'esposizione all'amianto. L'intervento riguarda una platea limitata di lavoratori e definisce sia i presupposti sostanziali per l'accesso al beneficio sia la procedura amministrativa per il rilascio delle certificazioni da parte dell'INAIL.
Quadro normativo di riferimento
La materia si fonda sulla legge n. 257/1992, articoli 9 e 13, comma 8, come modificata nel tempo, nonché sulle disposizioni successive richiamate nella circolare, tra cui il decreto-legge n. 269/2003, la legge n. 350/2003, il decreto interministeriale 27 ottobre 2004 e la circolare Inail n. 90/2004. L'innovazione centrale è recata dall'art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247/2007, che estende i riconoscimenti ai lavoratori di aziende interessate da atti di indirizzo ministeriali e affida a un decreto interministeriale la disciplina attuativa.
Finalità dell'intervento e presupposti generali
La legge interviene per consentire, a determinate condizioni, il riconoscimento dell'esposizione all'amianto anche per periodi di lavoro successivi al 1992, in aziende già interessate da atti di indirizzo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'estensione è tuttavia circoscritta ai soli lavoratori non pensionati che abbiano presentato domanda di riconoscimento entro il 15 giugno 2005 e che abbiano prestato attività in reparti, aree produttive o mansioni per i quali gli atti di indirizzo riconoscono un'esposizione protratta fino al 31 dicembre 1992.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
L'art. 1, comma 1, del decreto individua tre condizioni cumulative per l'accesso alla certificazione:
- presentazione all'INAIL della domanda entro il 15 giugno 2005;
- svolgimento di attività lavorativa in aziende oggetto di atti di indirizzo ministeriali con esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 e fino all'avvio della bonifica, comunque non oltre il 2 ottobre 2003;
- assenza di un trattamento pensionistico con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge.
La circolare precisa che, ai fini delle nuove domande, possono essere valutati anche i periodi lavorativi successivi al 1992 non espressamente indicati nella domanda originaria, purché risultino dai curricula professionali presentati dai lavoratori. Inoltre, l'applicazione della legge è limitata ai soli reparti, aree produttive o mansioni per i quali gli atti di indirizzo relativi ai singoli siti produttivi riconoscono l'esposizione protratta al 31 dicembre 1992. In esito alla ricognizione svolta dall'Istituto, risultano individuati quindici siti produttivi interessati, elencati nell'allegato alla circolare.
Presentazione delle nuove domande
Le nuove domande devono essere presentate secondo lo schema allegato e possono essere depositate presso qualsiasi sede INAIL entro 365 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ossia entro l'11 maggio 2009. La circolare chiarisce che l'eventuale difformità dallo schema non costituisce motivo sufficiente per il rigetto e conferma la validità delle domande già presentate con il modello reso disponibile sul sito istituzionale.
Se la domanda risulta incompleta, la sede INAIL deve richiedere al lavoratore le integrazioni necessarie. Ai fini della tempestività, la data di presentazione è quella di arrivo alla sede INAIL; per le domande spedite con raccomandata, vale la data del timbro postale; per quelle inviate via PEC, vale la data di invio.
Procedura di riconoscimento e ruolo delle ASL
L'art. 2 del decreto disciplina il procedimento per il rilascio delle certificazioni. Un passaggio centrale è la determinazione, da parte delle ASL territorialmente competenti, della data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive, previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della legge n. 257/1992.
INAIL, ricevuta la nuova domanda, deve:
- verificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto;
- esaminare il curriculum professionale del lavoratore, anche se presentato dopo l'11 maggio 2009, per individuare i periodi lavorativi successivi al 1992 rilevanti ai fini del riconoscimento;
- richiedere alla ASL la determinazione della data di avvio della bonifica per ciascun sito produttivo interessato, trasmettendo l'atto di indirizzo ministeriale e le informazioni utili all'istruttoria;
- confrontare la data comunicata dalla ASL con l'atto di indirizzo e con il curriculum professionale, al fine di definire l'esito della domanda.
Esiti dell'istruttoria e limiti temporali del beneficio
La circolare individua tre ipotesi operative:
- se la ASL comunica una data di avvio della bonifica compresa tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003, la certificazione è rilasciata fino alla data comunicata;
- se la ASL comunica che la bonifica non è stata avviata nel periodo tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003, la certificazione è rilasciata fino al 2 ottobre 2003;
- se la ASL comunica il mancato avvio della bonifica nel periodo considerato e tale comunicazione evidenzia che l'esposizione a rischio amianto è cessata il 1° gennaio 1993, INAIL emette una comunicazione di rigetto motivata.
In ogni caso, l'estensione dei riconoscimenti non può andare oltre il 2 ottobre 2003.
Termini di rilascio, strumenti informatici e ulteriori rinvii
La certificazione deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla ricezione della comunicazione della ASL. L'emissione avviene esclusivamente mediante un'apposita procedura informatica. L'Istituto può inoltre avvalersi, se necessario, della collaborazione del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, si applica, per quanto compatibile, la circolare Inail n. 90 del 29 dicembre 2004.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel quadro della legge n. 257/1992 sui benefici previdenziali per esposizione all'amianto, delle successive modifiche normative e degli atti di indirizzo ministeriali relativi a specifiche realtà produttive. La legge n. 247/2007 ha previsto l'estensione dei riconoscimenti dell'esposizione all'amianto, limitatamente ad alcuni lavoratori e per periodi successivi al 1992, demandando a un decreto interministeriale la disciplina attuativa.
Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
Possono accedere alla certificazione i lavoratori che: hanno presentato domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005; hanno prestato attività in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriali con esposizione all'amianto, per periodi successivi al 1992 e fino all'avvio della bonifica, comunque non oltre il 2 ottobre 2003; non sono titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge. L'applicazione riguarda solo i reparti, le aree produttive e le mansioni per i quali gli atti di indirizzo riconoscono l'esposizione protratta al 31 dicembre 1992. La circolare segnala l'individuazione di quindici siti produttivi interessati.
Presentazione delle nuove domande
Le nuove domande, da predisporre secondo lo schema allegato, possono essere presentate a qualunque sede INAIL entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro l'11 maggio 2009. L'eventuale difformità dallo schema non è causa di rigetto. Restano valide anche le domande già presentate con il modello precedentemente disponibile sul sito INAIL. Se mancano informazioni essenziali, la sede deve chiedere integrazioni al lavoratore. La data di presentazione coincide con l'arrivo in sede, con il timbro postale di spedizione per le raccomandate o con la data di invio per la PEC.
Procedura di istruttoria e ruolo delle ASL
INAIL deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi e il curriculum professionale del lavoratore, anche se presentato successivamente all'11 maggio 2009, per individuare i periodi lavorativi successivi al 1992 nei reparti e nelle aree produttive rilevanti. Per ciascun sito per cui risulti almeno una nuova domanda con curriculum utile, INAIL richiede alla ASL competente di determinare la data di avvio della bonifica, sulla base della relazione tecnica del datore di lavoro. L'Istituto trasmette alla ASL l'atto di indirizzo ministeriale e le informazioni necessarie per l'istruttoria.
Esiti possibili e limiti temporali
Ricevuta la comunicazione della ASL, INAIL confronta la data indicata con i dati dell'atto di indirizzo e del curriculum professionale. Se la bonifica è avviata tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003, la certificazione copre fino alla data comunicata; se la bonifica non è avviata nel periodo indicato, la certificazione copre fino al 2 ottobre 2003. Se risulta che l'esposizione a rischio amianto è cessata dal 1° gennaio 1993, viene emessa una comunicazione di rigetto motivato. In ogni caso, i riconoscimenti non possono estendersi oltre il 2 ottobre 2003.
Termini di rilascio e supporti operativi
La certificazione deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla ricezione della comunicazione della ASL. L'emissione avviene esclusivamente tramite una procedura informatica dedicata. Ove necessario, l'Istituto può avvalersi della collaborazione del datore di lavoro. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla circolare, si applica la circolare Inail n. 90 del 29 dicembre 2004, per quanto compatibile.
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