Circolare INAIL n. 15 del 12 marzo 2009
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della riduzione del tasso BCE decorrente dall’11 marzo 2009, cambiano i tassi applicabili ai premi INAIL e accessori. Dal 11 marzo 2009 il tasso per rateazioni e dilazioni è fissato al 7,50%, mentre quello da utilizzare per il calcolo delle sanzioni civili è pari al 7,00%. La nuova misura si applica alle istanze presentate dall’11 marzo 2009 e, per quelle presentate prima, solo se la sede non ha ancora comunicato il piano oppure se il piano è comunicato in data pari o successiva all’11 marzo 2009.
Modifica del tasso di interesse per rateazioni, dilazioni e sanzioni civili sui premi INAIL
Modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione per premi e accessori
La circolare aggiorna i tassi applicabili ai premi INAIL e agli accessori a seguito della variazione del tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema fissato dalla BCE all’1,50% con decorrenza dall’11 marzo 2009. Il documento precisa i nuovi valori e ne delimita l’ambito temporale di applicazione.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama una serie di fonti normative e di prassi che regolano la determinazione degli interessi su rateazioni, dilazioni e sanzioni civili, tra cui:
- decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981, art. 13;
- circolare INAIL n. 51 del 10 agosto 1982;
- decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, art. 3, comma 4;
- decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, art. 2, comma 1;
- legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 14;
- circolari ministeriali n. 31 del 25 maggio 2000 e n. 41 del 9 aprile 2001;
- circolare INAIL n. 56 del 27 luglio 2001, in materia di nuovo sistema sanzionatorio;
- decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2005.
Nuovi tassi applicabili dall’11 marzo 2009
A seguito del provvedimento BCE del 5 marzo 2009, la circolare stabilisce che:
- il tasso di interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori è pari al 7,50%;
- il tasso da utilizzare per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili è pari al 7,00%.
I valori derivano dalla somma del tasso minimo di partecipazione dell’eurosistema e dei punti percentuali previsti dalla disciplina richiamata in nota.
Decorrenza e regole di applicazione
La nuova misura si applica:
- alle istanze di rateazione e dilazione presentate dall’11 marzo 2009 in poi;
- alle istanze presentate prima dell’11 marzo 2009, a condizione che la sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione;
- alle istanze presentate prima dell’11 marzo 2009 anche quando il piano sia comunicato in data 11 marzo 2009 o successiva.
Indicazioni operative
Per agevolare le operazioni di calcolo, la circolare segnala la predisposizione di un prospetto riepilogativo dei tassi fissati nell’ultimo periodo, allegato al documento. Tale supporto è richiamato come strumento operativo per la corretta applicazione dei nuovi valori da parte delle sedi.
Punti principali
Aggiornamento dei tassi di interesse
La BCE ha fissato all’1,50% il tasso minimo di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, con decorrenza dall’11 marzo 2009. In conseguenza di tale variazione, l’INAIL determina il tasso dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori nel 7,50% e il tasso da applicare per le sanzioni civili nel 7,00%.
Ambito di applicazione delle nuove misure
Il nuovo tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire dall’11 marzo 2009. Si applica inoltre alle istanze presentate prima di tale data se la sede non ha ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, oppure se il piano è stato comunicato in data 11 marzo 2009 o successiva.
Riferimenti e supporto operativo
La circolare richiama il quadro normativo e le precedenti istruzioni INAIL e ministeriali in materia di tassi di interesse, rateazione, dilazione e sanzioni civili. Per agevolare i calcoli viene anche richiamato un prospetto riepilogativo dei tassi dell’ultimo periodo, allegato alla circolare.
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