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Circolare

Circolare INAIL n. 9 del 25 febbraio 2009

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura e per infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2008.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° gennaio 2008 per industria, agricoltura e infortuni domestici, e 1° luglio 2008 per i medici radiologi. Indica i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione, i criteri di riliquidazione delle prestazioni in corso, gli importi aggiornati di rendite, assegni e indennità, nonché gli adempimenti operativi affidati alle strutture territoriali e alle Avvocature regionali.

Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL per infortunio e malattia professionale (industrie, agricoltura, domestico e medici radiologi)

Rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale

La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali nei settori industria e agricoltura, nonché per gli infortuni in ambito domestico e per i medici radiologi. Il provvedimento prende le mosse dai decreti ministeriali del 30 luglio 2008 e definisce sia i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione sia le modalità di riliquidazione delle prestazioni in corso.

Quadro normativo e decorrenze

La rivalutazione si colloca nel quadro del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, delle successive modifiche richiamate e delle ulteriori norme citate nella circolare. Le decorrenze applicative sono distinte:

  • 1° gennaio 2008 per i settori industria, agricoltura e per gli infortuni in ambito domestico;
  • 1° luglio 2008 per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e di sostanze radioattive.

La circolare precisa che, sulla base dei decreti ministeriali richiamati, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche e che vengono forniti i criteri operativi per la prima liquidazione, la riliquidazione delle prestazioni in corso e le attività delle Unità territoriali.

Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente

Per la determinazione delle rendite di nuova liquidazione vengono indicati i seguenti riferimenti retributivi.

Settore industriale

La retribuzione media giornaliera è fissata in euro 66,19. Ne derivano:

  • retribuzione annua minima: euro 13.899,90;
  • retribuzione annua massima: euro 25.814,10.

Settore agricolo

La retribuzione convenzionale annua è fissata in euro 20.978,21. In particolare:

  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato, la rendita si calcola su tale retribuzione convenzionale;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, la rendita si calcola sulla retribuzione effettiva, entro i limiti previsti per il settore industriale, cioè minimo euro 13.899,90 e massimo euro 25.814,10;
  • per i lavoratori autonomi, la retribuzione convenzionale di riferimento è euro 13.899,90.

Infortuni in ambito domestico

Per gli infortuni domestici opera una retribuzione convenzionale annua di euro 13.899,90, con decorrenza 1° gennaio 2008.

Medici radiologi

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 53.044,25, con decorrenza 1° luglio 2008.

Assegno una tantum in caso di morte

Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è fissato in euro 1.833,81.

Per i medici radiologi, l’importo è parametrato alla retribuzione convenzionale di euro 53.044,25 e risulta così articolato:

  • un terzo della retribuzione, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto, in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto, negli altri casi.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

La circolare distingue i riferimenti retributivi in agricoltura per l’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta:

  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l’indennità è calcolata sulla retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 37,499;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per i lavoratori autonomi, il riferimento è la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 42,14.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

Le operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso sono state eseguite direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, secondo criteri differenziati.

Settore industriale

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

  • 1,0628 per l’anno 2006 e precedenti;
  • 1,0000 per l’anno 2007.

Settore agricolo

La riliquidazione è effettuata in funzione della tipologia del lavoratore e della decorrenza della rendita:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale di euro 20.978,21;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982: su retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale, cioè minimo euro 13.899,90 e massimo euro 25.814,10;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti prima del 1° gennaio 1982: su retribuzione annua convenzionale di euro 20.978,21;
  • lavoratori autonomi con rendite decorrenti prima del 1° giugno 1993: su retribuzione annua convenzionale di euro 20.978,21;
  • lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993: su retribuzione minimale del settore industriale, pari a euro 13.899,90.

Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2008 non definiti entro la data della rivalutazione, fissata al 14 novembre 2008, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite dei settori industriale e agricolo ed è fissato in euro 457,67.

Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. Gli importi indicati dalla circolare sono i seguenti:

  • inabilità dal 50 al 59%: euro 256,85 nel settore industriale, euro 321,70 nel settore agricolo;
  • inabilità dal 60 al 69%: euro 360,35 nel settore industriale, euro 448,91 nel settore agricolo;
  • inabilità dall’80 al 89%: euro 669,01 nel settore industriale, euro 770,65 nel settore agricolo;
  • inabilità dal 90 al 100%: euro 1.030,67 nel settore industriale, euro 1.092,39 nel settore agricolo;
  • inabilità 100% con assistenza personale continuativa: euro 1.488,96 nel settore industriale, euro 1.550,07 nel settore agricolo.

Indirizzi operativi per le Unità territoriali

Le Unità territoriali devono occuparsi della riliquidazione di:

  • rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
  • speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, da adeguare alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi;
  • prestazioni segnalate tramite i tabulati annuali inviati dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, comprese le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo il 1° gennaio 2008 per industria e agricoltura, le rendite cessate dopo il 1° luglio 2008 per i medici radiologi e le rendite unificate.

Per le rendite unificate di competenza fino all’anno 2007, deve essere nuovamente effettuata la scelta della retribuzione più favorevole. Inoltre, per la rivalutazione decorrente dal 1° gennaio 2008 e dal 1° luglio 2008, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha già provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.

Rivalutazione delle prestazioni particolari per rettifica di errore

Con effetto dall’anno 2006 è prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore, identificate con i codici 7-8-9. Tali prestazioni sono rivalutate automaticamente con il rateo di febbraio 2009.

Comunicazione ai beneficiari e aggiornamento anagrafico

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha trasmesso agli interessati la comunicazione del provvedimento di riliquidazione con l’indicazione del conguaglio mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. Tali moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti memorizzata negli archivi.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, utilizzando la dichiarazione stampata sul retro. Le sedi devono quindi provvedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.

Azioni di surroga e regresso

Per consentire tempestive azioni giudiziali e stragiudiziali di rimborso nei procedimenti di surroga e regresso, il valore capitale delle rendite e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti:

  • al 1° gennaio 2008 per industria e agricoltura;
  • al 1° luglio 2008 per i medici radiologi.

Le unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2008. Ove lo stato del procedimento lo consenta, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per adeguare le conclusioni già formulate.

Punti principali

Quadro normativo e decorrenze

La circolare si fonda sul Testo Unico INAIL (D.P.R. n. 1124/1965) e sulle successive disposizioni citate, nonché sui decreti ministeriali del 30 luglio 2008 che hanno approvato la rivalutazione delle prestazioni. Le decorrenze sono differenziate: 1° gennaio 2008 per i settori industria, agricoltura e per gli infortuni in ambito domestico; 1° luglio 2008 per i medici radiologi colpiti da raggi X e sostanze radioattive.

Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente

Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 66,19, con retribuzione annua minima di euro 13.899,90 e massima di euro 25.814,10. In agricoltura la retribuzione convenzionale annua è euro 20.978,21 per i lavoratori subordinati a tempo determinato; per i subordinati a tempo indeterminato vale la retribuzione effettiva nei limiti del settore industriale; per i lavoratori autonomi la retribuzione convenzionale è euro 13.899,90. Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua è euro 13.899,90; per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è euro 53.044,25.

Assegno una tantum in caso di morte

Nei settori industriale e agricolo l’assegno una tantum per i superstiti è pari a euro 1.833,81. Per i medici radiologi l’importo è collegato alla retribuzione di euro 53.044,25 e varia secondo le quote previste: un terzo in presenza del coniuge con figli aventi diritto, un quarto se sopravvive il solo coniuge o i soli figli aventi diritto, un sesto negli altri casi.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

Per i lavoratori subordinati a tempo determinato l’indennità è calcolata sulla retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di euro 37,499. Per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per i lavoratori autonomi il riferimento è la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a euro 42,14.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

Le riliquidazioni sono state effettuate dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni secondo criteri distinti per settore. Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 1,0628 per l’anno 2006 e precedenti e 1,0000 per l’anno 2007. In agricoltura la riliquidazione segue regole diverse a seconda della categoria del lavoratore e della decorrenza della rendita. Per le integrazioni di rendita relative al 2008 non definite entro il 14 novembre 2008, il pagamento integrativo deve essere effettuato tenendo conto del rateo di rendita rivalutato.

Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite ed è pari a euro 457,67. Gli assegni continuativi mensili sono aggiornati con importi differenziati per grado di inabilità e per settore, con valori compresi tra euro 256,85 e euro 1.550,07 a seconda della fascia percentuale e della gestione di appartenenza.

Adempimenti delle Unità territoriali e casi particolari

Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti e delle prestazioni indicate nei tabulati annuali, comprese le liquidazioni particolari, le rendite cessate dopo le date di decorrenza della rivalutazione e le rendite unificate. Per queste ultime, fino all’anno 2007, deve essere nuovamente scelta la retribuzione più favorevole. Le prestazioni particolari erogate per rettifica di errore (codici 7-8-9) sono rivalutate automaticamente con il rateo di febbraio 2009.

Comunicazioni agli interessati e aggiornamento anagrafico

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati le comunicazioni di riliquidazione con l’indicazione del conguaglio tramite i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. Se vi sono variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei moduli, compilando la dichiarazione sul retro. Le sedi devono poi procedere a scansione e aggiornamento dei dati secondo le procedure vigenti.

Surroga e regresso

Ai fini delle azioni di surroga e regresso, il valore capitale delle rendite e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio 2008 per industria e agricoltura e al 1° luglio 2008 per i medici radiologi. Le unità operative devono conteggiare i ratei fino al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2008, mentre le Avvocature regionali, quando possibile, devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.

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