L.R. Abruzzo 31/2006
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina il sostegno ai centri antiviolenza e alle case rifugio/case di accoglienza, riconoscendo il diritto delle donne vittime di violenza ad accoglienza, assistenza gratuita e riservatezza. Prevede contributi annuali, un albo regionale, il piano triennale, il tavolo tecnico e misure di supporto legale ed economico. Contiene anche norme finanziarie aggiornate al triennio 2024-2026.
Promozione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Abruzzo
Promozione e sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Abruzzo
La legge regionale dell’Abruzzo definisce un sistema di tutela, accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza e per i loro figli minori. Il provvedimento disciplina finanziamenti, requisiti delle strutture, rete territoriale, gratuità delle prestazioni, programmazione triennale e strumenti di coordinamento e monitoraggio.
Principi e finalità
La Regione Abruzzo riconosce la violenza contro le donne come lesione dell’inviolabilità della persona e della libertà individuale, in coerenza con i principi costituzionali, con la normativa statale richiamata e con la Convenzione di Istanbul. L’intervento regionale mira a prevenire e contrastare violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, maltrattamenti, molestie e ricatti sessuali, promuovendo anche la parità tra i sessi e la cultura del rispetto dei diritti umani e delle differenze di genere.
La legge valorizza l’accoglienza autonoma e autogestita, le esperienze locali di enti, associazioni e organizzazioni non lucrative, e riconosce il ruolo decisivo dei centri antiviolenza nella costruzione di progetti di autonomia per le donne e per i loro figli. Le finalità comprendono anche il contrasto alle relazioni di prevaricazione e alle prassi discriminatorie nella comunicazione.
Ambito dei destinatari e rete degli interventi
Gli interventi sono rivolti alle donne vittime o esposte a violenza, comprese cittadine italiane, straniere e apolidi, con possibilità di sostegno anche ai figli minori. La Regione favorisce una rete di collaborazione tra istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e professionalità diverse, per dare risposte integrate alle varie forme di violenza e ai danni provocati.
Finanziamento delle strutture antiviolenza e dei progetti
La Regione eroga contributi annuali alle strutture antiviolenza operanti in Abruzzo e iscritte all’albo regionale. I contributi sono corrisposti entro il mese di novembre di ciascun anno, nei limiti delle risorse stanziate, con criteri stabiliti dalla Giunta regionale sulla base del numero di accessi o contatti e del numero di operatrici qualificate rispetto al bacino d’utenza.
Sono inoltre previsti finanziamenti, previo avviso pubblico, per specifici progetti antiviolenza presentati da enti locali, enti del terzo settore operanti nella regione o soggetti pubblici in convenzione con enti del terzo settore, compresi i comitati locali della Croce Rossa Italiana. I progetti devono sostenere le strutture antiviolenza, garantire strutture adeguate, la partecipazione degli enti pubblici alle spese di gestione almeno nella misura del 40% e campagne informative periodiche.
Strutture antiviolenza: albo, requisiti e tipologie
Presso il Dipartimento regionale competente è istituito l’albo regionale delle strutture antiviolenza. L’iscrizione è riservata ai centri antiviolenza e alle case rifugio in possesso dei requisiti minimi previsti dall’Intesa Stato-Regioni n. 146/CU del 14 settembre 2022 e successive modifiche. La Giunta regionale disciplina le modalità di iscrizione e il Dipartimento cura gestione e aggiornamento dell’albo.
Le strutture antiviolenza comprendono i centri antiviolenza e le case rifugio, gestiti da soggetti pubblici o privati, anche del terzo settore, con finalità essenzialmente dirette al contrasto di ogni forma di violenza contro donne e minori.
Centri antiviolenza
I centri antiviolenza sono strutture di primo livello che svolgono colloqui preliminari, percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, colloqui legali e accompagnamento della donna nei servizi pubblici o privati, nel rispetto della sua libera scelta e della sua identità culturale.
Essi mantengono rapporti funzionali e costanti con pronto soccorso, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, servizi legali e abitativi, scuole, Comuni e centri per l’impiego. Il personale deve essere dotato di competenze specifiche e composto esclusivamente da donne. Ogni centro può essere collegato a una casa rifugio e deve disporre di numeri telefonici di pubblica utilità, con centralino attivo 24 ore su 24.
Case rifugio
Le case rifugio sono strutture di ospitalità temporanea, segrete o con garanzia di sicurezza, per donne e figli minori che devono allontanarsi dalla propria abitazione per ragioni di sicurezza. Le finalità includono sostegno alle donne vittime di violenza, costruzione di spazi di libertà e valorizzazione delle relazioni tra donne.
L’accesso avviene solo tramite i centri antiviolenza, sulla base delle valutazioni di rischio. Le case rifugio devono avere personale con competenze professionali specifiche, composto esclusivamente da donne, e possono offrire consulenza legale, sostegno psicologico e alla genitorialità, orientamento al lavoro.
La legge distingue tre tipologie di case rifugio: case di pronta emergenza, strutture di protezione di primo livello e strutture di protezione di secondo livello per l’accompagnamento verso la semiautonomia. Le strutture di secondo livello sono destinate a donne non in pericolo immediato ma non ancora autonome sotto il profilo psicologico, culturale, educativo, legale ed economico; il trasferimento avviene tramite i centri antiviolenza e la rete dei servizi sociali. Per tali strutture è prevista una compartecipazione alle spese di vitto e utenze in proporzione alle possibilità economiche.
Attività ulteriori, dati e supporto tecnico
Centri antiviolenza e case rifugio svolgono anche attività di raccolta e analisi dei dati sull’accoglienza, diffusione dei dati elaborati, formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori sociali, iniziative culturali di prevenzione e sensibilizzazione, raccolta di documentazione utile.
La Regione assicura supporto tecnico e informatico per la raccolta, rilevazione e monitoraggio dei dati anche mediante convenzioni con enti e organismi competenti.
Gratuità delle prestazioni e permanenza nelle case rifugio
In relazione ai finanziamenti regionali, le prestazioni dei centri antiviolenza sono gratuite. La permanenza nelle case rifugio è gratuita fino a un massimo di 90 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell’ospitalità.
Assistenza economica e patrocinio legale
I Comuni possono concedere assistenza economica alle donne che, debitamente documentate dalle operatrici dei centri antiviolenza, devono abbandonare l’ambiente familiare e abitativo a causa di stupri, violenze o abusi e non possono rientrare nell’abitazione originaria.
La Regione sostiene inoltre le donne vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti e atti persecutori contribuendo alle spese di assistenza legale, civile e penale. Il contributo non è riconosciuto se l’interessata ha diritto al patrocinio a spese dello Stato. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di concessione e la Regione stipula un protocollo con gli ordini degli avvocati abruzzesi per un elenco di professionisti con esperienza e formazione specifica.
Programmazione triennale e coordinamento istituzionale
La Giunta regionale adotta un Piano triennale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, coerente con il Piano strategico nazionale. Il Piano, approvato dal Consiglio regionale, individua obiettivi, priorità, aree di intervento e criteri di coordinamento tra politiche sociali, sociosanitarie, formative, del lavoro, della casa e della sicurezza.
È istituito un Tavolo tecnico permanente sui centri antiviolenza e le case rifugio, quale sede di raccordo, monitoraggio e supporto tecnico. Il Tavolo coinvolge rappresentanti delle strutture e dei dipartimenti regionali competenti, coordina gli interventi, formula proposte per il Piano, promuove la rete regionale antiviolenza, raccorda la rete nazionale, cura analisi e monitoraggio dei dati e svolge studi e ricerche. La partecipazione è gratuita.
Criteri di concessione e compartecipazione
Nella concessione dei contributi la Regione attribuisce una quota fissa del 60% dello stanziamento ai centri pilota antiviolenza individuati ai sensi della legge. Per tali centri non si applica l’obbligo di compartecipazione previsto per gli altri soggetti.
Per i progetti relativi all’attivazione e gestione di centri e case rifugio, la Giunta tiene conto prioritariamente del grado di funzionalità e sicurezza, del numero di operatrici qualificate e, per le case rifugio, della capacità ricettiva e del livello di ospitalità.
Clausola valutativa
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore, la Giunta presenta al Consiglio una relazione sull’attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, con informazioni organizzative, operative e funzionali. Entro 30 mesi, e successivamente con cadenza annuale, presenta una relazione sui finanziamenti, sulle domande escluse, sui progetti ammessi e sui risultati raggiunti, inclusi gli interventi svolti e i percorsi conclusi.
Regime finanziario e decorrenza
Per il 2006 la legge prevede una copertura iniziale di 200.000 euro. Per gli esercizi successivi la spesa è finanziata tramite le annuali leggi di bilancio. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 il capitolo 71666 è incrementato di 150.000 euro per ciascuna annualità, con relativa variazione compensativa del bilancio regionale 2024-2026.
In prima applicazione, le domande di contributo corredate dai progetti dovevano essere presentate entro il 30 novembre 2006. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Valutazione di attualità
La disciplina è ancora attuale per la promozione dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Abruzzo, anche se contiene disposizioni finanziarie e di prima applicazione ormai storicizzate. Non risulta obsoleta nel suo impianto generale, poiché regola ancora un sistema operativo di tutela e sostegno per le vittime di violenza.
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