Sentenza n. 1134/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale n. 42 del 30 giugno 2026, con cui è stato vietato con effetto immediato somministrare alimenti di qualsiasi genere ai cani vaganti e randagi presenti nell’area del distretto produttivo consortile di Olbia
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione animalista)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato l’ordinanza deducendo: 1) difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, perché la presenza dei cani era stabile e risalente e il fenomeno poteva essere gestito con gli strumenti ordinari previsti dal Protocollo d’intesa del 3 novembre 2025 tra Comune, CIPNES e ASL e dal regolamento comunale; 2) mancanza di un termine finale di efficacia; 3) difetto di istruttoria, poiché l’ordinanza richiamava numerose segnalazioni e attività di monitoraggio e cattura, ma il Comune avrebbe dichiarato di non detenere la documentazione essenziale e di fondarsi prevalentemente su segnalazioni verbali e telefoniche; 4) violazione della normativa nazionale sul randagismo, che non vieta l’alimentazione dei cani randagi e prevede strumenti specifici per affrontare il fenomeno; 5) violazione del regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali, che non contempla il divieto; 6) difetto di proporzionalità, per il carattere generalizzato del divieto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione dell’associazione, contestando il collegamento territoriale, e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione: per un’associazione a carattere nazionale è sufficiente dimostrare il radicamento nella regione interessata, provato nel caso concreto dalla presenza di una sede a Nuoro; non è necessario un collegamento limitato al singolo Comune o all’area interessata. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha ritenuto che la legge n. 281/1991 non vieti di alimentare gli animali randagi e che il Comune possa disciplinare le modalità di somministrazione, anche imponendo cautele come l’uso di contenitori e la loro successiva rimozione, ma non possa escludere tout court l’alimentazione. Le circostanze richiamate nell’ordinanza non giustificavano il divieto generalizzato mediante un provvedimento extra ordinem: il fenomeno era stabile e fronteggiabile con gli strumenti ordinari, compresi quelli già previsti dal protocollo tra Comune, CIPNES e ASL. La pronuncia non decide autonomamente, come ragioni distinte di annullamento, il difetto di termine finale, il difetto di istruttoria, la violazione del regolamento comunale e il difetto di proporzionalità. Decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; spese compensate. Confermata l’ammissione dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione da disporsi separatamente.
Norme richiamate
art. 1 l. 14 agosto 1991, n. 281
“lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente” (art. 1).
La legge quadro promuove la tutela degli animali d’affezione e la corretta convivenza tra uomo e animale; il giudice la considera parte del quadro normativo che non fonda un divieto generalizzato di alimentare gli animali randagi.
art. 2 l. 14 agosto 1991, n. 281
“I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili” (art. 2 comma quinto).
La disciplina riportata regola cattura, identificazione, profilassi e destinazione dei cani; non prevede un divieto di somministrazione di cibo. Il TAR conclude che non vi è fondamento nella legge n. 281/1991 per escludere tout court tale somministrazione.
art. 60 c.p.a.
“alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60;”
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- In materia di animali randagi, la legge n. 281/1991 non vieta ai cittadini di somministrare cibo nei luoghi in cui gli animali trovano rifugio; il Comune può disciplinare le modalità della somministrazione e imporre cautele, ma non può vietarla in modo generalizzato.
- Il divieto generalizzato di alimentare animali randagi non può essere disposto con ordinanza contingibile e urgente quando la presenza degli animali costituisce un fenomeno stabile e prevedibile e può essere affrontata con gli strumenti ordinari disponibili.
- L’adozione di misure comunali contro il randagismo deve considerare gli strumenti ordinari già previsti, anche mediante protocolli operativi; la disponibilità di tali strumenti impedisce di giustificare, senza adeguati presupposti, una misura extra ordinem che escluda indiscriminatamente la somministrazione di cibo.
- Per la legittimazione di un’associazione a carattere nazionale è sufficiente dimostrare un radicamento effettivo nel territorio regionale interessato; non è necessario che il collegamento territoriale sia circoscritto al Comune o all’area direttamente interessata dall’atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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