Sentenza del 25/01/2018 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica a mezzo posta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1992, sostenendo che il breve intervallo temporale tra la prima comunicazione di avviso e la successiva raccomandata informativa avrebbe reso irregolare o invalida la procedura.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'art. 8 della legge n. 890/1992 non impone un intervallo temporale minimo tra la prima comunicazione e la seconda raccomandata. Il breve lasso di tempo intercorso tra le due comunicazioni è quindi irrilevante ai fini della validità della notifica, poiché la seconda comunicazione ha la sola funzione di informare il destinatario che l'atto è stato depositato presso l'ufficio postale e può essere ritirato.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 890/1992
La disciplina della notifica a mezzo del servizio postale prevista dall'art. 8 della legge n. 890/92 non prevede alcun divario temporale minimo tra la prima comunicazione e la spedizione della seconda raccomandata
La norma non richiede un intervallo minimo tra la prima comunicazione di giacenza e la successiva raccomandata informativa. La seconda comunicazione serve esclusivamente a rendere noto al destinatario il deposito dell'atto presso l'ufficio postale.
Massime di principio
- Nelle notifiche a mezzo posta disciplinate dall'art. 8 della legge n. 890/1992, la validità della procedura non dipende dal rispetto di un intervallo temporale minimo tra le comunicazioni.
- Un breve intervallo tra la prima comunicazione e la seconda raccomandata non determina, di per sé, l'invalidità o l'inesistenza della notifica.
- La seconda raccomandata ha una funzione informativa e consente al destinatario di sapere che l'atto è depositato presso l'ufficio postale; non è necessario dimostrare un particolare periodo di attesa tra le due comunicazioni, purché siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla disciplina della notifica.
Testo integrale
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