Cassazione Civile, Ordinanza n. 34153/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., la correzione materiale della precedente sentenza/ordinanza di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale e condannato il ricorrente alle spese. Secondo la sua prospettazione, il dispositivo conteneva erroneamente anche la condanna al pagamento di euro 200,00 per esborsi in favore del controricorrente Comune di Bari, benché tale somma non sarebbe stata sostenuta da quest'ultimo: il Comune non avrebbe versato il contributo unificato, non avrebbe proposto ricorso incidentale e la voce non sarebbe stata documentata. La censura assumeva quindi che l'inserimento degli esborsi nel dispositivo fosse frutto di un mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non presentasse un errore materiale emendabile, poiché la doglianza investiva in realtà una valutazione del giudice sulle spese e sugli esborsi, non una mera svista percettiva. La Corte ha inoltre chiarito che le spese forfetarie e il contributo unificato seguono ope legis la condanna alle spese e non richiedono una specifica menzione, mentre gli esborsi dipendono dalla valutazione delle risultanze di causa. Ha escluso anche la conversione del rimedio in revocazione. Nessuna statuizione sulle spese del presente procedimento è stata adottata, per difetto di soccombenza.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio invocato per la correzione dell'errore materiale; tuttavia è utilizzabile solo per errori materiali che emergano dal provvedimento e che non coinvolgano la valutazione del giudice.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza ed è consequenziale e accessoria rispetto alla definizione del giudizio; può essere pronunciata anche d'ufficio.
art. 75 disp. att. c.p.c.
La nota spese è prevista come supporto alla liquidazione, ma la sua mancanza non impedisce la condanna e liquidazione delle spese.
art. 13, comma 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Rileva per il trattamento delle spese forfetarie, che sono dovute secondo la previsione normativa richiamata dalla Corte.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Ha quantificato, di regola, nella misura del 15% del compenso totale la spesa forfetaria.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell'errore materiale è esperibile solo quando l'errore sia meramente testuale o percettivo e non implichi una nuova valutazione del contenuto decisorio.
- La statuizione sulle spese di lite è accessoria e consequenziale alla soccombenza e può essere adottata anche d'ufficio, senza necessità di specifica istanza della parte vittoriosa o di nota spese.
- Contributo unificato e spese forfetarie costituiscono voci dovute per legge in conseguenza della condanna alle spese e possono essere ricostruite anche in sede esecutiva sulla base della documentazione del versamento.
- La voce 'esborsi' riguarda i costi del processo valutati dal giudice in base alle risultanze di causa e non coincide soltanto con tributi o contributi; contestarne la liquidazione equivale a censurare il merito della valutazione, non un errore materiale.
- Se il vizio dedotto investe l'erroneità della decisione e non una mera svista materiale, il rimedio della correzione non è ammissibile e non può convertirsi in revocazione.
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