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Ordinanza

Ordinanza n. 16610/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 778/2020 emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Di Pietro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 1052/2017, pubblicata in data 24/11/2020, notificata in data 01/03/2021, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso sulla domanda di ottemperanza né sulla richiesta di penalità di mora. Ha ritenuto opportuno acquisire una relazione dal Ministero sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte, ordinandone il deposito entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 9 marzo 2027.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento o ritardo nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 778/2020, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 778/2020 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 novembre 2020, notificata il 1° marzo 2021 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione. L'ordinanza non specifica le singole censure o i fatti sostanziali dedotti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto che sia fissata una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo; l'ordinanza non decide su tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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