Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11546/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo, centrato sulla tardività della citazione a giudizio dell'imputata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la tardività della citazione non integra una ipotesi di mancata citazione, ma determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore. Dagli atti risultava che all'udienza del 3 luglio 2025 la nullità non era stata eccepita.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in concreto dalla Corte.

  • art. 179 c.p.p.

    La tardività della citazione dell'imputato è qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio, e non come mancata citazione.

Massime di principio

  • La tardività della citazione dell'imputato non equivale alla mancata citazione, ma integra una nullità generale a regime intermedio.
  • Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite dalla difesa nella prima occasione processuale utile; in difetto, restano sanate.
  • Il ricorso per cassazione che deduca una nullità intermedia non eccepita tempestivamente è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.