Sentenza del 04/06/2019 n. 15204 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo Studio Commerciale Associato T. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva respinto la richiesta di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004. Il ricorrente sosteneva che la CTR avesse interpretato erroneamente il principio stabilito dalla precedente ordinanza di cassazione n. 5629/2011, ritenendo sufficiente la mera esistenza dell'associazione professionale senza verificare in concreto gli ulteriori elementi dell'autonoma organizzazione e senza esaminare le prove prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il giudice del rinvio era vincolato al principio di diritto contenuto nella precedente decisione di cassazione e non poteva riesaminarne la correttezza né applicare orientamenti successivi. Nel caso concreto, la precedente ordinanza aveva individuato nell'associazione professionale, per i suoi effetti sinergici e per l'incremento della capacità produttiva, un presupposto sufficiente dell'IRAP. Pertanto, la CTR ha correttamente verificato l'esistenza dello studio associato e respinto il rimborso. Lo Studio è stato condannato al pagamento di 2.300 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione e non può eluderlo o rimetterlo in discussione.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo.
Legge n. 662 del 1996, art. 3, commi 143, lett. a), e 144, lett. b)
Costituisce una delle basi legislative dell'introduzione e della disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3
Individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata e definisce i soggetti passivi dell'imposta.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto integrale del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016
L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione.
Per lo studio associato o la struttura societaria considerata unitariamente, l'autonoma organizzazione può ritenersi implicita nella forma collettiva di esercizio dell'attività.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare rigorosamente il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione; non può sostituirlo con orientamenti giurisprudenziali successivi o rivalutarne la correttezza.
- Quando la controversia riguarda lo studio associato considerato nel suo complesso, la forma associativa può essere ritenuta di per sé idonea a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, senza la necessità di esaminare separatamente ogni ulteriore indicatore organizzativo.
- La posizione dello studio associato va distinta da quella del singolo professionista associato: l'esonero dall'IRAP eventualmente riconoscibile al singolo professionista non comporta automaticamente l'esonero dello studio associato.
- Il giudicato relativo a un'annualità d'imposta non si estende automaticamente ad altri anni quando i presupposti di fatto dell'imposizione possono cambiare nel tempo.
- In caso di rigetto del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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