L.R. Liguria 33/2016
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge omnibus ligure che modifica numerose norme regionali in materia di parchi, edilizia, foreste, incendi boschivi, ERP, turismo, BURL, lavoro, società partecipate e altro. Entra in vigore il 1° gennaio 2017; alcune misure sono transitorie o riferite a termini ormai scaduti (es. 31 dicembre 2017), e diverse disposizioni sono oggi superate o abrogate.
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017 della Regione Liguria
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017 della Regione Liguria
La legge, per la Regione Liguria, contiene interventi di semplificazione, riordino e aggiornamento di numerose discipline settoriali. Accanto a modifiche strutturali di norme regionali, prevede alcune disposizioni transitorie e misure con effetti limitati nel tempo, alcune delle quali oggi risultano superate.
Finalità generali e ambito
Il provvedimento è una legge collegata alla stabilità per il 2017 e mira ad adeguare la normativa regionale a obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento con il DEF e con il quadro statale sopravvenuto. Interviene su molteplici settori dell’ordinamento regionale ligure.
Parchi, aree protette e impianti produttivi incompatibili
Gli impianti produttivi ubicati nei parchi regionali e incompatibili con la disciplina delle aree protette possono beneficiare di un ulteriore periodo di permanenza provvisoria, fino al 31 dicembre 2017, per consentire la ricollocazione in altro sito esterno al parco e salvaguardare l’occupazione. Se la Giunta regionale accerta l’impossibilità della ricollocazione per irreperibilità di aree idonee o per trasferimenti solo parzialmente avviati, si applicano le misure dei piani dei parchi per la mitigazione dell’impatto ambientale e territoriale, per un periodo ulteriore definito con protocollo d’intesa tra gli enti competenti. Vengono inoltre modificate le regole sugli organi degli enti di gestione dei parchi, estendendo a presidente e componenti del consiglio le cause di incompatibilità, ineleggibilità, permessi e aspettative previste per sindaco e consiglieri comunali dal TUEL.
Consiglieri regionali: trattamento economico e missioni
La disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali viene corretta eliminando il riferimento alle ipotesi di malattia e precisando che la fattispecie di invalidità temporanea è riferita a infortunio. Viene anche fornita un’interpretazione autentica delle regole sui rimborsi missione del Presidente del Consiglio regionale: se utilizza l’autovettura prevista dalla norma, resta la trattenuta già dovuta e, in assenza di autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, non spettano i rimborsi di cui alla disciplina richiamata.
Soppressioni e abrogazioni in materia di territorio e infrastrutture escursionistiche
È abrogata la legge regionale sull’“Alta Via dei Monti Liguri”. È inoltre abrogata la disciplina del Titolo IV, Capo I, della legge regionale n. 4/1999 in materia di foreste e assetto idrogeologico.
Assetto idrogeologico, foreste e autorizzazioni
La disciplina del rilascio delle autorizzazioni in materia idrogeologica viene aggiornata, attribuendo alcune funzioni ai Comuni competenti per territorio o alla Regione nei casi previsti dalla legge sul riordino delle comunità montane. L’istanza per le autorizzazioni deve indicare i dati catastali, essere corredata da progetto definitivo, relazione geologica e autocertificazione del progettista sulla conformità urbanistico-edilizia e sull’assenza di contrasto con gli strumenti adottati. La Giunta regionale può definire linee guida sui contenuti minimi degli elaborati tecnici. Viene precisato che, nelle zone non soggette a vincolo idrogeologico, la riduzione della superficie boscata è soggetta alla normativa paesaggistica e ambientale vigente.
Incendi boschivi: istituzione del sistema regionale e del piano
Viene istituito un sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in coerenza con la legge statale n. 353/2000. La Regione deve dotarsi di un Piano regionale, approvato dalla Giunta e soggetto a revisione annuale, che individua aree a rischio, periodi critici, cause degli incendi, mezzi e risorse, attività di prevenzione, formazione, informazione, criteri di riparto delle risorse e previsione economico-finanziaria. Il sistema si avvale di soggetti istituzionali competenti e di organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale, alle quali la Giunta ripartisce annualmente le risorse secondo criteri del Piano.
Edilizia residenziale pubblica e miglioramento degli alloggi
La normativa sull’ERP viene modificata per includere, tra le finalità, il miglioramento degli standard abitativi anche mediante riqualificazione energetica, sicurezza sismica e accessibilità. Negli interventi di riqualificazione energetica, il soggetto gestore può finanziare le opere anche con una parte del risparmio sulle spese dell’utenza, purché la Giunta definisca criteri che garantiscano comunque una quota di beneficio per gli utenti.
Memoria storica del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata
I contributi per le attività di memoria dell’esodo e del martirio dei Giuliani e Dalmati sono concessi dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base di un regolamento con criteri e modalità di erogazione. Vengono aggiornate le regole sul concorso scolastico, sulla commissione giudicatrice, sul viaggio premio nei luoghi della memoria e sulla seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del Giorno del Ricordo. La Regione riconosce inoltre la funzione dell’ANVGD e sostiene le sue articolazioni sul territorio ligure.
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e banca dati normativa
La disciplina del BURL viene completamente riordinata: il Bollettino Ufficiale diventa strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, è redatto in digitale e diffuso telematicamente, resta consultabile gratuitamente e può essere stampato o inviato a richiesta a pagamento. Sono regolati periodicità settimanale, supplementi, termini di pubblicazione, costi, modalità tecniche e tutela dei dati personali. È istituita anche una banca dati regionale con testi storici e coordinati delle leggi e dei regolamenti, accessibile liberamente e con carattere meramente informativo.
Autonomia del Consiglio regionale e organismi interni
Sono aggiornate varie disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale, con passaggio da durata quinquennale a triennale per alcune nomine, soppressione di disposizioni non più necessarie e previsione di un trasferimento trimestrale anticipato di almeno un quarto della quota di fabbisogno per il funzionamento dell’Assemblea legislativa. Vengono anche rimodulate alcune previsioni sulle funzioni e sulla denominazione di organi interni.
Turismo, sport e patti di sviluppo
La Regione promuove un Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria, cui possono aderire enti parco, comuni e unioni di comuni. Il Patto è definito con deliberazione della Giunta, che individua le iniziative da sottoscrivere; i comuni aderenti possono ottenere contributi per riqualificazione ambientale e paesaggistica di forte impatto turistico, priorità nei contributi regionali e premialità nei patti di solidarietà. È inoltre prevista, sempre con criteri fissati dalla Giunta e nel quadro del Fondo strategico 2017, la possibilità di finanziare interventi di riqualificazione di impianti e strutture sportive per sicurezza, salute degli utenti e valorizzazione del tessuto sportivo regionale.
Società partecipate e riordino organizzativo
In attuazione del d.lgs. n. 175/2016, Liguria Digitale è trasformata in società per azioni, mantenendo continuità dei rapporti di lavoro e proseguendo nelle funzioni già assegnate; la denominazione precedente negli atti e nella normativa si intende riferita alla nuova società. Sono previste anche misure di razionalizzazione per I.R.E. S.p.A. e per altri asset partecipativi, oltre a regole sulla partecipazione di FI.L.S.E. in società di scopo per gli eventi espositivi nautici della Fiera di Genova.
Lavoro, centri per l’impiego e politiche attive
La Regione esercita le funzioni in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, incluse quelle sul collocamento mirato e sulla costituzione/organizzazione dei centri per l’impiego, in attuazione del d.lgs. n. 150/2015. È istituito il Comitato Regionale per il Lavoro, organo consultivo e di raccordo con composizione paritetica tra istituzioni, parti sociali e rappresentanze del mondo della disabilità; il Comitato opera gratuitamente e sostituisce le precedenti commissioni e comitati regionali richiamati dalla normativa di settore. La legge regionale precedente sui servizi per l’impiego è abrogata.
Urbanistica, edilizia e conferenza di servizi
In materia urbanistica ed edilizia vengono aggiornate le regole sul superamento dei dissensi tra amministrazioni: nelle varianti ai piani urbanistici e negli atti di pianificazione territoriale trova applicazione la disciplina statale sulla conferenza di servizi e sul dissenso qualificato. È abrogata una specifica norma della legge regionale sull’attività edilizia. Per le procedure edilizie disciplinate da leggi regionali, fino all’adeguamento alla disciplina statale sopravvenuta, si applicano le regole della conferenza di servizi quando siano necessari atti o assensi di più amministrazioni.
Consiglio delle autonomie locali e partecipazioni regionali
Nel Consiglio delle autonomie locali vengono aggiornati i membri di diritto, includendo i presidenti di ANCI, ANPCI e UPI. Nella disciplina sulle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica, la Giunta regionale individua con propria deliberazione gli interventi di interesse regionale e la relativa tipologia, soglie di importo e modalità di finanziamento.
Controlli, contributi e tariffe amministrative
Per le spese istruttorie relative a provvedimenti e procedimenti avviati da privati, anche tramite SCIA o regimi sostitutivi, è previsto un contributo a carico dei privati nei casi e con tariffe definiti da regolamento regionale, con riduzione di importi rispetto alla disciplina precedente. Sono disciplinate anche alcune modalità di restituzione rateizzata, fino a tre anni, di anticipazioni revocate con interessi legali.
Appalti pubblici regionali
Fino all’adozione della disciplina nazionale sull’Albo dei commissari, la commissione giudicatrice nelle gare regionali è nominata dal direttore generale competente, nel rispetto della rotazione; per le gare svolte come Stazione Unica Appaltante o Soggetto Aggregatore, la nomina spetta al dirigente della struttura competente in materia di appalti. È prevista una composizione di tre o cinque membri esperti e il rinvio alla normativa nazionale per quanto non disciplinato.
Sistema statistico regionale
Nel sistema statistico regionale, per taluni soggetti può essere previsto un delegato secondo il regolamento di attuazione, con disciplina anche delle sostituzioni; una specifica lettera della composizione è abrogata.
Partecipazione europea e norme su enti e organismi regionali
Sono abrogate varie disposizioni della legge sugli interventi regionali per l’integrazione europea e di altre norme collegate, alcune delle quali già successivamente ulteriormente abrogate da interventi del 2022 o del 2024, segno della loro progressiva obsolescenza. Sono inoltre abrogate o modificate varie disposizioni in materia di organi consultivi e di composizione di enti e istituti regionali.
Trasporto pubblico locale
È abrogato il comma 3-bis di una norma urgente di prima applicazione della riforma del trasporto pubblico regionale e locale.
Amministrazione e finanza locale, bilancio e controlli contabili
Sono modificate varie disposizioni della legge di stabilità 2016 e della normativa sui controlli contabili, con interventi su assetti organizzativi e su componenti e compensi di organismi regionali. È anche differito al 1° gennaio 2018 un termine previsto in una norma collegata alla finanziaria 2014.
Pesca nelle acque interne
La disciplina della pesca viene modificata sul riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali: i proventi della tassa sono vincolati ai compiti istituzionali della legge, mentre quelli della sovrattassa sono destinati alle associazioni di pescasportiva accreditate, secondo criteri di riparto tra quota fissa e quota proporzionale alle spese rendicontate. Per ogni associazione è previsto un tetto massimo del 65 per cento del fondo annuo. La Giunta deve definire criteri e modalità della rendicontazione entro sessanta giorni dall’approvazione della legge, e per il 2016 si applicano i criteri del 2015.
Disposizioni finali e decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. Alcune previsioni hanno efficacia transitoria o limitata nel tempo e risultano oggi superate, in particolare quelle legate a esercizi finanziari passati, a termini già scaduti o a successivi interventi abrogativi.
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