L.R. Liguria 32/2016
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA) E AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 32/2016 aggiorna la l.r. 22/2007 su energia ed efficienza energetica: amplia il ruolo della Città metropolitana, introduce/riordina le banche dati CAITEL e SIAPEL, rimette a regolamento vari profili tecnici e di controllo, ridefinisce contributi e sanzioni e abroga numerose disposizioni della legge e del regolamento attuativo. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale ligure in materia di energia e impianti termici
Modifiche alla disciplina regionale ligure in materia di energia
La legge regionale Liguria 7 dicembre 2016, n. 32 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, riordinando la disciplina in materia di energia, impianti termici, attestati di prestazione energetica e controlli. L’atto ha efficacia nel solo territorio della Regione Liguria ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Ambito istituzionale e competenze territoriali
La riforma aggiorna il riparto di competenze amministrative sostituendo il riferimento alle sole Province con quello alle Province e alla Città metropolitana. In questo modo, ove la legge regionale attribuisce funzioni ai livelli territoriali subregionali, esse si intendono estese anche alla Città metropolitana.
Definizioni e rinvio alla normativa statale
Per il titolo della legge regionale dedicato all’edilizia energetica, la disciplina regionale richiama espressamente le definizioni contenute nell’articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Ne deriva un allineamento delle definizioni regionali a quelle statali in materia di rendimento energetico nell’edilizia.
Banche dati regionali in materia energetica
La legge introduce una disciplina espressa delle banche dati regionali che operano in attuazione del d.P.R. 74/2013. Sono individuati due strumenti principali:
- il CAITEL, catasto degli impianti termici della Regione Liguria, che raccoglie schede identificative, documentazione tecnica, rapporti di efficienza energetica e di ispezione relativi agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi telematicamente alla Regione;
- il SIAPEL, sistema informativo degli attestati di prestazione energetica, contenente gli attestati relativi agli edifici e alle singole unità immobiliari trasmessi in via informatica dai tecnici abilitati.
Regolamento regionale attuativo
La legge ridefinisce i contenuti demandati al regolamento regionale, che deve disciplinare:
- i piani e le procedure di controllo sugli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione;
- le modalità e procedure di trasmissione degli attestati al SIAPEL;
- i criteri di interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;
- i criteri di iscrizione all’elenco dei tecnici abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica;
- le disposizioni attuative del d.P.R. 74/2013;
- ogni ulteriore materia rimessa al regolamento dalla legge regionale o dalla normativa statale richiamata.
Contributo per CAITEL e copertura dei costi
Per garantire la copertura dei costi di adeguamento e gestione del CAITEL, nonché degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti, i responsabili degli impianti devono corrispondere un contributo per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al catasto. Alle modalità di determinazione, versamento e alle conseguenze dell’omesso pagamento si applicano le regole già previste per il contributo disciplinato dai commi richiamati dalla legge.
Prescrizioni sugli impianti e rinvio alla normativa nazionale
La disciplina regionale sugli impianti viene riallineata alle prescrizioni e ai requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale vigente, eliminando il rinvio al precedente assetto regolamentare regionale e al riferimento a specifiche disposizioni abrogate.
Sanzioni amministrative e accertamento delle infrazioni
La legge opera un forte riordino del regime sanzionatorio. Per l’attestazione energetica degli edifici, la disciplina delle sanzioni amministrative viene integralmente ricondotta alle previsioni dell’articolo 15 del d.lgs. 192/2005, ai commi richiamati dalla norma regionale.
L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni relative a tale materia competono alla Regione, che può avvalersi di I.R.E. S.p.a. per l’attività di accertamento.
Inoltre, l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 16, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. 102/2014 è delegata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana, ciascuno per le competenze territoriali individuate dalla legge regionale.
Abrogazioni della legge regionale n. 22/2007
La legge abroga integralmente alcune disposizioni della l.r. 22/2007, tra cui:
- l’articolo 13;
- i commi abrogati dell’articolo 25;
- gli articoli 26, 27, 28, 28 bis e 28 quater;
- vari commi dell’articolo 33, poi sostituiti o soppressi.
Il risultato è un significativo snellimento della disciplina previgente, con sostituzione di molte regole di dettaglio mediante rinvii alla normativa statale e al futuro regolamento regionale.
Abrogazioni del regolamento regionale n. 6/2012
Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogate numerose disposizioni del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6, compresi diversi articoli, commi e allegati. L’abrogazione è ampia e colpisce parti essenziali del precedente regolamento attuativo, con l’obiettivo di riallinearlo alla nuova disciplina legislativa e al nuovo regolamento da adottare.
Disposizioni finanziarie
Per gli oneri connessi all’attuazione delle modifiche relative al CAITEL, la legge autorizza variazioni di bilancio per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, con iscrizione di 75.000 euro per ciascun esercizio sia in entrata sia in spesa. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Non contiene una disciplina temporanea autonoma diversa da questo immediato effetto di entrata in vigore.
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