Sentenza del 19/02/2016 n. 3281 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato l'accertamento induttivo ritenendo che la contabilità della società fosse formalmente regolare. L'Amministrazione ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, sostenendo che la regolarità formale delle scritture non impedisce l'accertamento induttivo quando la contabilità risulti sostanzialmente inattendibile. Ha inoltre denunciato l'omessa valutazione di elementi decisivi, tra cui la presenza di doppi contratti preliminari con prezzi differenti, ricavi non contabilizzati, fatture relative a operazioni inesistenti, errata imputazione di ricavi e sovrastima delle rimanenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la sola regolarità formale della contabilità non è sufficiente a escludere l'accertamento induttivo, dovendo il giudice valutare complessivamente gli elementi raccolti dall'Amministrazione per verificare l'attendibilità sostanziale delle scritture. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame di tutti gli elementi di fatto e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)
Le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate [...] ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili [...] sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse.
L'accertamento induttivo è possibile quando le irregolarità, anche se non esclusivamente formali, sono così gravi, numerose e ripetute da compromettere l'attendibilità complessiva della contabilità. Non è quindi decisiva la mera correttezza esteriore delle scritture.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze [...] o anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
In materia IVA l'Amministrazione può procedere anche sulla base di documenti, dati, notizie e presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche quando la contabilità appaia formalmente regolare.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati dedotti, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie e l'omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non esclude automaticamente un accertamento induttivo: occorre verificare se le scritture siano sostanzialmente attendibili.
- Elementi esterni alla contabilità, come contratti, documenti acquisiti presso clienti, fatture e riscontri bancari o commerciali, possono dimostrare ricavi occultati o operazioni inesistenti.
- Il giudice tributario deve esaminare concretamente e complessivamente tutti gli elementi probatori indicati dall'Amministrazione; non può limitarsi a richiamare la correttezza formale del bilancio o valutazioni provenienti da altri procedimenti.
- Quando l'Amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inattendibilità sostanziale della contabilità, l'onere di fornire una spiegazione alternativa o una prova contraria ricade sul contribuente.
- In sede di rinvio, la cassazione della sentenza non determina automaticamente la validità dell'accertamento: il giudice deve riesaminare nel merito tutti gli elementi e stabilire se ricorrano effettivamente i presupposti dell'accertamento induttivo.
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