Cassazione Civile, Sentenza n. 36082/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma del Tribunale, aveva: riconosciuto l'esistenza di donazioni/ conferimenti alla massa ereditaria e disposto pagamenti per ricostituzione della massa; escluso la rilevanza probatoria della scheda testamentaria prodotta in appello e applicato regole della successione legittima; dichiarato la nullità del contratto di vitalizio (per assenza di alea) e attribuito a titolo di collazione somme prelevate da conti correnti cointestati al de cuius e alla ricorrente. La ricorrente deduceva violazioni di norme processuali e sostanziali: ammissibilità del testamento in appello (art. 345 c.p.c.), errata applicazione delle regole sulla successione (art. 457 c.c., art. 542, art. 581 c.c.), errata valutazione della natura del vitalizio (aleatorietà vs. donazione remuneratoria), violazioni in ordine agli ordini di esibizione degli estratti conto e alla valutazione delle presunzioni circa la cointestazione dei conti (onere della prova, art. 1298 c.c. e art. 2729 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Sig.ra Maria Teresa Scozzari e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. In particolare: ha respinto l'eccezione di improcedibilità relativa alla mancata produzione della copia notificata (accertando la tempestività della notificazione sulla base della data di pubblicazione e della relata); ha ritenuto inammissibile la scheda testamentaria prodotta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (modificato dal d.l. n. 83/2012), poiché il documento avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di primo grado; ha confermato la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui ha applicato le norme della successione legittima, ha approvato la declaratoria di nullità del contratto di vitalizio (per prevalenza della causa atipica aleatoria e mancanza di rilevante componente liberale remuneratoria), ha ritenuto corretta la valutazione presuntiva sulla titolarità delle somme sui conti cointestati (attribuendole al solo de cuius e, quindi, soggette a collazione), e ha ritenuto ammissibili e utili gli ordini di esibizione degli estratti conto bancari richiesti dai ricorrenti. Sono state respinte le doglianze della ricorrente riguardo alla violazione delle regole probatorie e processuali; le spese di giudizio sono state compensate a favore dei controricorrenti come indicato nel dispositivo (con somma liquidata per compensi).
Norme richiamate
art. 345 cod. proc. civ.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
La Corte ha applicato la versione vigente dopo le modifiche del d.l. n. 83/2012: la scheda testamentaria prodotta in appello è inammissibile perché poteva essere tempestivamente prodotta nel giudizio di primo grado; quindi la Corte d'Appello ha errato ammettendola.
art. 540 comma 2 cod. civ.
«Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli».
La Corte ha applicato tale norma per escludere dalla porzione disponibile la parte gravata dai diritti di abitazione spettanti alla coniuge, riducendo quindi la disponibile utile alla ricorrente in sede di calcolo delle quote ereditarie.
art. 457 comma 2 cod. civ.
Citato dalla Corte d'Appello per il ricorso alle norme della successione legittima in funzione integrativa di quella testamentaria parzialmente mancante; la Cassazione ha osservato che tale ricorso non poteva fondarsi sull'ammissibilità del testamento prodotto tardivamente.
art. 581 cod. civ.
Riferito al calcolo delle quote ereditarie; la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione delle quote in base alla successione legittima dopo aver escluso l'ammissibilità del testamento.
art. 542 cod. civ.
Richiamato nei profili di interpretazione testamentaria e nella disciplina della disponibile; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non potesse ottenere oltre la quota di cui all'art. 581, avendo escluso la prova testamentaria tardiva.
art. 1298 comma 2 cod. civ.
La Corte ha richiamato la presunzione di quota uguale nei rapporti interni tra cointestatari di conto corrente e ha confermato che questa presunzione può essere superata da indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino l'appartenenza al solo correntista-de cuius; nel caso sono stati ritenuti sussistenti indizi probatori idonei.
art. 2729 cod. civ.
Richiamato con riferimento all'onere di fondare le presunzioni su fatti noti; la Cassazione ha escluso che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su fatti ignoti, ritenendo congrua la motivazione indiziaria.
art. 2727 / onere della prova (richiamato contestualmente)
La pronuncia conferma che l'onere probatorio resta a carico della parte e che il giudice del merito ha discrezionalità nell'apprezzamento della prova; la cassazione non riesamina libero convincimento dei giudici di merito salvo vizio di diritto o omesso esame di fatto decisivo.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al potere di assunzione d'ufficio di documenti: la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e valutazione dei documenti bancari da parte del giudice del merito, previa motivazione sul carattere indispensabile e sulle condizioni di ammissibilità.
art. 119 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
Il provvedimento di esibizione è stato ritenuto conforme alla tutela del diritto di informazione bancaria previsto dalla normativa bancaria, giustificando l'ordine di esibizione per ricostruire l'asse ereditario.
art. 1362 cod. civ.
Norma sui criteri di interpretazione del negozio giuridico: la Corte ha escluso che la ricorrente avesse indicato in modo specifico i canoni ermeneutici violati, quindi ha dichiarato inammissibili alcune doglianze di mera rivalutazione interpretativa del vitalizio.
art. 1418 cod. civ.
Richiamato dalle doglianze sulla validità del contratto: la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di nullità del vitalizio per le ragioni svolte (valutazione dell'alea e prevalenza del contratto atipico).
art. 747 cod. civ.
Riferito alla collazione per imputazione: la Corte ha ritenuto non fondata la doglianza della ricorrente circa il diritto potestativo di chiedere imputazione, in quanto la qualificazione del negozio come non donativo comporta l'irrilevanza della richiesta di collazione avanzata.
art. 360 cod. proc. civ. (criteri di cassazione)
Richiamato come base dei motivi di cassazione (violazione di legge, vizi di motivazione e omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha valutato i motivi nei limiti previsti dall'art. 360, rigettando quelli che chiedevano una rivalutazione del merito o una diversa valutazione dei fatti.
Massime di principio
- Documenti nuovi prodotti in appello sono inammissibili se potevano essere depositati nel primo grado; la parte deve dimostrare l'impossibilità di produrli prima (art. 345 c.p.c.).
- Quando un conto è cointestato la presunzione è di quote uguali, ma può essere superata con indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino la provenienza della provvista da un solo correntista (possibile qualificazione come donazione indiretta e obbligo di collazione).
- Nella valutazione dei contratti atipici di vitalizio (vitalizio alimentare) il giudice valuta l'alea al momento della conclusione: prevale la causa aleatoria se le prestazioni future sono significative rispetto al cespite trasferito; clausole risolutive e il bilanciamento delle prestazioni sono elementi decisivi per escludere o confermare la natura donativa.
- Gli ordini di esibizione di documenti bancari possono essere ammessi se motivati e necessari per ricostruire l'asse ereditario; sono strumenti residuali e non sostitutivi dell'onere probatorio della parte.
- La Corte di legittimità non riapprezza liberamente le prove di merito: in cassazione vanno denunciati specifici vizi di diritto o omissioni di fatti decisivi; la semplice diversa valutazione probatoria o interpretativa non è sufficiente.
- I diritti del coniuge (abitazione e uso) gravano sulla porzione disponibile e, se insufficiente, sulla quota di riserva: questo può ridurre la disponibile attribuibile ad altri eredi nel calcolo della legittima (art. 540 c.c.).
- L'omesso deposito in cassazione della copia notificata della sentenza non determina necessariamente l'improcedibilità se risulta comunque la tempestività della notificazione (collegamento tra data di pubblicazione e relata di notifica).
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