Cassazione Penale, Sentenza n. 37370/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva aggravato la misura cautelare originaria (obbligo di presentazione alla P.G.) disponendo la custodia cautelare in carcere in vista dell'esecuzione di un ordine di estradizione fondato su sentenza definitiva. La difesa ha denunciato violazioni dell'art. 709 c.p.p. (sosteneva che il ricorrente stava comunque eseguendo una pena in Italia con misure alternative alla detenzione) e degli artt. 274, 275 e 276 c.p.p. per carenza di motivazione circa il pericolo di fuga, l'adeguatezza e la proporzionalità dell'aggravamento e per la mancata indicazione delle novità giustificative dell'aggravamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla denunziata assoluta assenza di motivazione sulla adeguatezza della misura di maggior rigore e sull'individuazione puntuale delle novità giustificative dell'aggravamento. Ha osservato che l'ordinanza impugnata non ha illustrato le ragioni che rendessero diverso il quadro cautelare rispetto a quello già valutato all'epoca dell'applicazione della misura originaria e non ha precisato i concreti elementi costitutivi del pericolo di fuga che solo la custodia cautelare avrebbe neutralizzato. Poiché l'estradizione non era ancora eseguita, la Cassazione ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la rimessione in libertà del ricorrente, ripristinando l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, salvo che il medesimo sia detenuto per altro titolo.
Norme richiamate
art. 709 cod. proc. pen.
La norma, invocata dalla difesa, regola l'estradizione: la Corte ha considerato che l'esistenza di una pena eseguibile in Italia con misure alternative non giustifica automaticamente l'aggravamento cautelare senza motivazione specifica; l'applicazione della custodia in carcere deve essere motivata anche rispetto al quadro già valutato ai fini della misura originaria.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma concernente i presupposti della custodia cautelare; la Corte ha richiesto che il giudice indichi i concreti elementi che configurano il pericolo di fuga.
art. 275 cod. proc. pen.
Si riferisce ai motivi di applicazione delle misure cautelari; la decisione sottolinea l'obbligo di adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto al rischio accertato.
art. 276 cod. proc. pen.
Regola l'aggravamento e l'inasprimento delle misure; secondo la Cassazione l'aggravamento richiede specifica individuazione delle "novità" che giustificano il cambiamento della misura.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Rv. 287970)
Principio richiamato secondo cui, in materia di estradizione, l'annullamento dell'ordinanza di custodia per difetto di motivazione comporta la liberazione immediata dell'interessato senza rinvio; non è consentita una motivazione integrativa in sede rescissoria, pur restando salva la possibilità per il giudice del merito di adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
Massime di principio
- L'aggravamento di una misura cautelare richiede motivazione specifica e puntuale, indicante le novità che giustificano il mutamento rispetto alla misura originaria.
- Il pericolo di fuga deve essere descritto con elementi concreti: mere affermazioni generiche o il riferimento all'esistenza di un ordine di estradizione non sono sufficienti.
- La proporzionalità e l'adeguatezza della misura devono emergere chiaramente dalla motivazione; l'omessa valutazione di questi profili determina vizio motivazionale rilevante.
- Se l'ordinanza di custodia in vista di estradizione è annullata per difetto di motivazione e l'estradizione non è stata eseguita, la Cassazione ordina la liberazione immediata senza rinvio e il ripristino della misura precedente, salvo nuova detenzione per altro titolo.
- Il giudice di merito può comunque, dopo l'annullamento, adottare un nuovo provvedimento cautelare purché sia immune dal vizio motivazionale rilevato e contenga una puntuale indicazione delle ragioni dell'aggravamento.
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