Sentenza del 07/09/2018 n. 21822 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità di un nuovo avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 2003, emesso dopo l'annullamento in autotutela del precedente atto, nonché la deducibilità di vari costi: provvigioni corrisposte all'amministratore per attività commerciali, costi relativi a operazioni svolte dal medesimo soggetto, provvigioni agli agenti eccedenti il 2% contrattuale e costi per operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. L'Agenzia contestava inoltre l'ammissibilità dell'appello della società e la valutazione della documentazione da parte della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società, ritenendo legittima la reiterazione dell'avviso annullato in autotutela per vizio di sottoscrizione, purché entro i termini di legge e in assenza di giudicato. Ha inoltre confermato l'indeducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi black list, poiché la società non aveva provato adeguatamente l'effettiva attività commerciale delle imprese estere, l'effettività delle operazioni e il concreto interesse economico. Ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia sull'asserita genericità dell'appello della società, ma ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato in modo insufficiente sulla certezza, inerenza e quantificazione dei costi relativi all'amministratore e agli agenti. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tali questioni e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
La norma consente modificazioni dell'avviso di accertamento in presenza di nuovi elementi di conoscenza.
Il limite dei nuovi elementi riguarda gli avvisi integrativi o modificativi, non la rinnovazione di un avviso nullo o annullato in autotutela. L'Amministrazione può emettere un nuovo atto valido entro i termini di legge, salvo il rispetto di un eventuale giudicato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'Amministrazione è legittimata a correggere gli errori dei propri provvedimenti attraverso l'autotutela.
L'annullamento in autotutela di un atto viziato consente, in linea generale, l'adozione di un nuovo provvedimento conforme alla legge, se non è intervenuto un giudicato contrario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
La disciplina dei termini e dei limiti degli accertamenti IVA non impedisce la rinnovazione di un atto nullo o annullato in autotutela, purché il nuovo atto sia emesso entro i termini previsti.
Legge n. 212 del 2000 e Legge n. 241 del 1990, art. 3
Le garanzie di motivazione e di correttezza dell'azione amministrativa devono essere rispettate, ma non impediscono la riedizione del potere impositivo quando il precedente atto sia stato annullato per un vizio formale e non vi sia un giudicato sostanziale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 10 e 11, già art. 76, commi 7-bis e 7-ter
Per i costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi black list, la deducibilità richiede la prova dell'effettiva operatività dell'impresa estera e dell'effettività della transazione, oltre all'interesse economico dell'operazione secondo la disciplina applicabile. La separata indicazione dei costi è stata qualificata come obbligo formale, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa e non necessariamente l'indeducibilità.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303
La modifica del regime dei costi black list ha efficacia retroattiva: la deducibilità dipende dalla prova dell'operatività dell'impresa estera e dell'effettività della transazione, mentre la mancata separata indicazione integra un illecito formale sanzionabile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, commi 1 e 5
I costi d'impresa devono essere certi, documentati, effettivamente sostenuti e inerenti all'attività esercitata. Una delibera assembleare o lettere d'incarico generiche non sono automaticamente sufficienti se non spiegano in modo concreto la prestazione, la quantificazione e il collegamento con l'attività aziendale.
Codice civile, art. 2697
Chi intende dedurre un costo deve dimostrarne i presupposti. Il contribuente deve quindi fornire documentazione idonea sulla realtà, inerenza, congruità e corretta quantificazione delle spese contestate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma non è necessaria una formulazione formalistica: è sufficiente che la doglianza e la richiesta al giudice siano esposte in modo chiaro e univoco, anche sinteticamente.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può rinnovare un avviso di accertamento annullato in autotutela per vizi formali, come la carenza di sottoscrizione, senza dover dimostrare nuovi elementi, purché agisca entro i termini di legge e non violi un giudicato.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una decisione di merito definitiva: occorre verificare se si sia formato un giudicato sostanziale.
- Per dedurre costi relativi a provvigioni, compensi o prestazioni dell'amministratore non bastano fatture o delibere generiche; occorre documentare concretamente l'attività svolta, la sua inerenza, la quantificazione e il rapporto con l'impresa.
- In presenza di accordi contrattuali sulle provvigioni, la deducibilità deve essere verificata confrontando i pagamenti con le clausole applicabili nell'anno d'imposta, considerando anche eventuali rimborsi spese documentati.
- Per i costi black list, la mera bolla doganale o la prova dell'arrivo della merce non dimostra da sola l'effettiva operatività del fornitore, l'effettività della transazione e l'interesse economico dell'acquisto.
- Nel giudizio tributario un appello può essere ritenuto ammissibile anche se i motivi non sono esposti con formule tecniche rigorose, purché sia comprensibile quale parte della decisione viene contestata e per quali ragioni.
- Quando il giudice di merito accoglie la deduzione di costi contestati, deve motivare in modo specifico sulla certezza, inerenza e quantificazione degli stessi; una motivazione meramente assertiva può portare alla cassazione con rinvio.
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