Cassazione Civile, Ordinanza n. 23879/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di una bracciante agricola diretta ad ottenere l'accredito contributivo di tutte le giornate di lavoro svolte nell'anno 2006. Il Tribunale aveva accolto la domanda e aveva liquidato le spese di lite in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori. La lavoratrice ha proposto appello limitatamente alla liquidazione delle spese, sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente individuato lo scaglione tariffario, trattando la causa come di valore tra euro 5.200,00 e 26.000,00 invece che come causa di valore indeterminabile, da ricondurre allo scaglione tra euro 26.000,00 e 52.000,00; inoltre deduceva che erano stati illegittimamente esclusi i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione e per la fase decisionale. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione ritenendo che nell'atto di appello non fossero state specificamente dedotte le attività svolte nelle fasi istruttoria e decisoria, sicché il gravame risultava generico. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, lett. c) e d), del d.m. n. 55/2014, lamentando che la Corte territoriale avesse confermato la mancata liquidazione dei compensi per le fasi istruttoria e decisionale nonostante la presenza di attività riconducibili a tali fasi; l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, eccezione accolta dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione dell'INPS perché il motivo non si confrontava in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità dell'atto di appello: la Corte territoriale aveva infatti rilevato che nell'appello non erano state dedotte, in modo specifico, le attività istruttorie e decisorie del primo grado. Il ricorso per cassazione, invece, si limitava a contestazioni astratte e generiche sulla liquidazione delle spese, senza trascrivere o richiamare specificamente le censure formulate con l'atto di impugnazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese di lite; la sua violazione è stata dedotta ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità
art. 4, comma 5, lett. c) e d), d.m. n. 55/2014
invocato per contestare la mancata liquidazione dei compensi relativi alle fasi istruttoria e decisionale; la censura non ha superato il rilievo di genericità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come parametro del vizio denunciato per violazione di legge
art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sulla genericità dell'impugnazione, non basta reiterare in astratto la censura sulla regolazione delle spese o sulla tariffa applicata.
- Quando si deduce l'erronea liquidazione delle spese per omissione di una o più fasi del giudizio, è necessario indicare e, se occorre, trascrivere le concrete attività processuali che avrebbero imposto la liquidazione della relativa voce compensativa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a contestazioni generiche o astratte senza specifica indicazione dei passaggi dell'atto di appello o dei documenti processuali su cui la censura si fonda.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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