Cassazione Civile, Ordinanza n. 12817/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione di alcuni immobili siti in Ceranova, proposta da una donna che sosteneva di averne avuto il possesso esclusivo dal gennaio 1988. Secondo la sua ricostruzione, il padre del futuro marito le avrebbe inizialmente promesso di costituirle i beni in dote, poi di donarli, e in ogni caso le avrebbe consegnato gli immobili; da quel momento ella avrebbe rifiutato di restituire le chiavi, avrebbe amministrato i beni a proprie spese, vi avrebbe eseguito lavori e li avrebbe posseduti uti dominus per oltre vent'anni, anche dopo il matrimonio. I convenuti originari rimasero contumaci; intervenne invece la società creditrice ipotecaria, opponendosi alla domanda. Il Tribunale rigettò la pretesa, ritenendo che l'attrice fosse mera detentrice, avendo abitato negli immobili quale moglie di uno dei comproprietari, e valorizzando documenti e atti dell'esecuzione immobiliare che descrivevano la presenza degli esecutati e l'utilizzo degli immobili come abitazione familiare. La Corte d'appello dichiarò inammissibile la querela di falso proposta contro tali documenti, perché formulata in modo generico e non riferita a specifiche attestazioni, e confermò il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme sostanziali e processuali in tema di possesso, usucapione, prova documentale e valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la sua posizione come mera detenzione e avesse trascurato prove testimoniali e documentali idonee a dimostrare il possesso esclusivo per oltre vent'anni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla querela di falso e omesso esame di fatti decisivi, censurando il mancato accoglimento della querela proposta contro i documenti utilizzati dalla controparte e deducendo la rilevanza di ulteriori elementi istruttori e di un provvedimento del giudice dell'esecuzione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché non si confrontava con la ratio decisiva dell'inammissibilità della querela di falso per genericità, e ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di usucapione. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi sull'inammissibilità della querela di falso, basata sulla sua formulazione generica e sull'assenza di specifiche indicazioni delle false attestazioni. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo perché sollecitava una rivalutazione delle prove e dei documenti, operazione riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto, in relazione al contributo unificato, della sussistenza dei presupposti di legge.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di possesso e distinzione dal semplice detenzione; la Corte non affronta nel merito la sua applicazione, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura che mirava a rivalutare i fatti.
art. 1141 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'interversione del possesso; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione probatoria.
art. 1158 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'usucapione ventennale; la Corte non entra nel merito del requisito, avendo escluso l'ammissibilità delle doglianze.
art. 982 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle che assumerebbero rilievo rispetto alla titolarità e al godimento dei beni; non oggetto di autonoma applicazione nella motivazione.
art. 1015 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro del possesso e dei diritti reali; non incide sulla decisione di legittimità.
art. 1372 c.c.
Invocato dalla ricorrente fra le norme sostanziali asseritamente violate; la Corte non ne esamina l'operatività nel merito.
art. 2643 c.c.
Richiamato dalla ricorrente fra le norme sui pubblici registri; non rileva ai fini della decisione resa.
art. 2644 c.c.
Citato dalla ricorrente; non oggetto di applicazione nella motivazione della Corte.
art. 2651 c.c.
Citato dalla ricorrente; non oggetto di autonoma valutazione.
art. 2699 c.c.
Richiamato per contestare il valore probatorio dei documenti; la Corte afferma soltanto che la querela di falso non era ammissibile in forma generica.
art. 2700 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia probatoria dell'atto pubblico; la Corte richiama il filtro dell'art. 221 c.p.c. sulla querela di falso.
art. 2702 c.c.
Citato dalla ricorrente tra le norme sulla prova documentale; non viene svolta una specifica interpretazione.
art. 2721 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prova testimoniale; la Corte non affronta il merito dell'ammissibilità della prova perché la censura è dichiarata inammissibile.
art. 2725 c.c.
Citato dalla ricorrente in tema di limiti alla prova per testi; non oggetto di decisione sostanziale.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sull'onere probatorio; la Corte non opera una redistribuzione dell'onere, ma rileva l'inammissibilità delle doglianze di merito.
art. 2729 c.c.
Citato dalla ricorrente in tema di presunzioni; non oggetto di autonoma applicazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile o infondata nei passaggi motivazionali.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in tema di disponibilità e valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che interpretazione e valutazione del materiale probatorio appartengono al merito.
art. 221 c.p.c.
La Corte ritiene corretta l'applicazione della norma, affermando che la querela di falso è inammissibile se proposta in modo generico, senza indicazione specifica delle false attestazioni e delle prove della falsità.
art. 132 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; non assume rilievo decisivo nella motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge; i motivi sono stati dichiarati inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per errori processuali e nullità della sentenza; la Corte non ravvisa vizi scrutinabili, ritenendo le censure inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte non accoglie la doglianza perché la censura non si confronta con la ratio della sentenza impugnata.
art. 100 c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché non colpiva l'effettiva ragione di decisione sulla querela di falso.
art. 335 c.p.c.
Citato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; non rileva nella soluzione adottata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La querela di falso deve essere proposta in modo specifico e puntuale: non è ammissibile se si limita a contestare in blocco una pluralità di documenti senza indicare, per ciascuno, le concrete attestazioni ritenute false e le ragioni della falsità.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove: interpretazione dei documenti, apprezzamento della loro attendibilità e scelta delle risultanze probatorie più convincenti sono attività riservate al giudice di merito.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando non censura la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, ma solo un argomento ulteriore o ultroneo svolto dal giudice di merito.
- La deduzione dell'usucapione richiede la dimostrazione del possesso uti dominus e della sua continuità per il tempo utile; tuttavia, in cassazione non può essere rivalutato il compendio istruttorio per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
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