Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18936/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU (importo € 20.366,00 per l'anno 2017) relativo a fabbricato acquistato dall'Azienda U.S.L. Toscana Centro, poi occupato abusivamente da terzi e sottoposto a sequestro preventivo; la ricorrente deduce che la disponibilità materiale dell'immobile era venuta meno per causa non a lei imputabile (occupazione abusiva e sequestro) e che, pertanto, non doveva essere considerata soggetto passivo IMU per il periodo di indisponibilità, in base agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (lett. combinata con altre disposizioni) e in relazione alla sopravvenuta giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 60/2024) che ha escluso la capacità contributiva del proprietario che abbia denunciato l'occupazione abusiva e sia stato privato della disponibilità dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana e ha rinviato la causa alla stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovi accertamenti di fatto. Motivazione: è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 60/2024) che, come ius superveniens, impone la disapplicazione della norma nella parte ritenuta illegittima e richiede verifiche di fatto sulla effettiva indisponibilità dell'immobile e sulla tempestività della denuncia; tali accertamenti, essendo di merito, devono essere svolti dalla Corte di appello tributaria in composizione diversa. Rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (art. 8 e art. 9)

    L'art. 9, comma 1, nella formulazione ratione temporis è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale illegittimo nella parte in cui non esclude l'IMU per immobili non utilizzabili né disponibili oggetto di denuncia penale per occupazione abusiva; occorre quindi disapplicare tale disposizione e valutare la soggettività passiva in relazione all'effettiva disponibilità materiale del bene.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 51, comma 3-bis)

    Citato in combinato disposto nella doglianza della ricorrente; richiamato come parte del quadro normativo rilevante per la valutazione della soggettività e delle cause di esclusione dell'IMU.

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 81, che ha introdotto la lett. g-bis) all'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

    "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale"

    La norma ha introdotto esenzione dall'IMU per immobili non utilizzabili/ne disponibili per i quali sia stata presentata denuncia per occupazione abusiva; la Corte d'appello aveva ritenuto che tale norma non avesse efficacia retroattiva, ma la Corte di cassazione ha precisato che, pur riconoscendo i limiti di retroattività legislativa, la sentenza della Corte Costituzionale che interpreta/disapplica la normativa anteriore costituisce ius superveniens applicabile al caso in cui sia pertinente.

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 759)

    Richiamata come testo normativo cui è stata aggiunta la lett. g-bis) dalla legge 197/2022; il suo regime è influenzato dall'intervento successivo e dalla pronuncia costituzionale che ne ha rilevato profili di illegittimità ratione temporis.

  • Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2024, n. 60

    "è assolutamente irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva... ravvisare la soggettività passiva IMU e la conseguente debenza dell'imposta in capo al proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale, per il periodo decorrente dal momento della denuncia fino a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso"

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della disciplina IMU (art. 9 D.Lgs. 23/2011 ratione temporis) nella parte in cui non riconosceva l'esenzione per immobili non disponibili/occupati abusivamente denunciati; tale pronuncia costituisce ius superveniens e impone la disapplicazione della norma incompatibile e l'applicazione della nuova disciplina sostanziale.

  • Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 3)

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; invocata quale parametro di censura per la decisione di merito impugnata.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 3, comma 1)

    Principio di non retroattività delle leggi tributarie; richiamato dalla sentenza impugnata per escludere l'efficacia retroattiva della legge 197/2022, ma la Cassazione chiarisce che la pronuncia costituzionale sopravvenuta opera come ius superveniens e può richiedere l'accertamento di fatti nuovi.

Massime di principio

  • Se un immobile è stato occupato abusivamente e il proprietario ha prontamente sporto denuncia penale, la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 60/2024) esclude la capacità contributiva IMU per il periodo in cui il bene è indisponibile: quindi può sorgere il diritto all'esenzione o al rimborso per il periodo di occupazione denunciata.
  • Se una pronuncia costituzionale sopravviene dopo l'impugnazione in Cassazione e riguarda questioni pertinenti alle censure dedotte, la Corte di cassazione deve disapplicare la norma dichiarata illegittima (ius superveniens); se l'applicazione della pronuncia richiede nuovi accertamenti di fatto, la causa va rinviata al giudice di merito per le opportune verifiche.
  • In concreto, per ottenere l'esenzione o la riforma di un accertamento IMU in simili vicende, il contribuente deve dimostrare: a) l'effettiva perdita della disponibilità materiale dell'immobile per il periodo fiscale rilevante; b) la tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria o l'inizio dell'azione penale; c) il periodo esatto di indisponibilità (data inizio occupazione/denuncia e data fine o liberazione).
  • Le corti amministrative/tributarie dovranno valutare documenti di polizia, atti processuali penali, provvedimenti di sequestro e revoche, dichiarazioni di nuova costruzione/catasto e tutte le prove che attestino l'impossibilità di utilizzo e la mancata disponibilità del bene.
  • Dal punto di vista processuale in Cassazione, la parte che avanza il motivo deve avere comunque dedotto la questione in modo pertinente: uno ius superveniens può essere applicato se risulta rilevante rispetto ai profili già contestati nel ricorso per cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.