Cassazione Civile, Sentenza n. 18936/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU (importo € 20.366,00 per l'anno 2017) relativo a fabbricato acquistato dall'Azienda U.S.L. Toscana Centro, poi occupato abusivamente da terzi e sottoposto a sequestro preventivo; la ricorrente deduce che la disponibilità materiale dell'immobile era venuta meno per causa non a lei imputabile (occupazione abusiva e sequestro) e che, pertanto, non doveva essere considerata soggetto passivo IMU per il periodo di indisponibilità, in base agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (lett. combinata con altre disposizioni) e in relazione alla sopravvenuta giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 60/2024) che ha escluso la capacità contributiva del proprietario che abbia denunciato l'occupazione abusiva e sia stato privato della disponibilità dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana e ha rinviato la causa alla stessa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovi accertamenti di fatto. Motivazione: è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 60/2024) che, come ius superveniens, impone la disapplicazione della norma nella parte ritenuta illegittima e richiede verifiche di fatto sulla effettiva indisponibilità dell'immobile e sulla tempestività della denuncia; tali accertamenti, essendo di merito, devono essere svolti dalla Corte di appello tributaria in composizione diversa. Rinvio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (art. 8 e art. 9)
L'art. 9, comma 1, nella formulazione ratione temporis è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale illegittimo nella parte in cui non esclude l'IMU per immobili non utilizzabili né disponibili oggetto di denuncia penale per occupazione abusiva; occorre quindi disapplicare tale disposizione e valutare la soggettività passiva in relazione all'effettiva disponibilità materiale del bene.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 51, comma 3-bis)
Citato in combinato disposto nella doglianza della ricorrente; richiamato come parte del quadro normativo rilevante per la valutazione della soggettività e delle cause di esclusione dell'IMU.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 81, che ha introdotto la lett. g-bis) all'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
"gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale"
La norma ha introdotto esenzione dall'IMU per immobili non utilizzabili/ne disponibili per i quali sia stata presentata denuncia per occupazione abusiva; la Corte d'appello aveva ritenuto che tale norma non avesse efficacia retroattiva, ma la Corte di cassazione ha precisato che, pur riconoscendo i limiti di retroattività legislativa, la sentenza della Corte Costituzionale che interpreta/disapplica la normativa anteriore costituisce ius superveniens applicabile al caso in cui sia pertinente.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 759)
Richiamata come testo normativo cui è stata aggiunta la lett. g-bis) dalla legge 197/2022; il suo regime è influenzato dall'intervento successivo e dalla pronuncia costituzionale che ne ha rilevato profili di illegittimità ratione temporis.
Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2024, n. 60
"è assolutamente irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva... ravvisare la soggettività passiva IMU e la conseguente debenza dell'imposta in capo al proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale, per il periodo decorrente dal momento della denuncia fino a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso"
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della disciplina IMU (art. 9 D.Lgs. 23/2011 ratione temporis) nella parte in cui non riconosceva l'esenzione per immobili non disponibili/occupati abusivamente denunciati; tale pronuncia costituisce ius superveniens e impone la disapplicazione della norma incompatibile e l'applicazione della nuova disciplina sostanziale.
Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 3)
Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; invocata quale parametro di censura per la decisione di merito impugnata.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 3, comma 1)
Principio di non retroattività delle leggi tributarie; richiamato dalla sentenza impugnata per escludere l'efficacia retroattiva della legge 197/2022, ma la Cassazione chiarisce che la pronuncia costituzionale sopravvenuta opera come ius superveniens e può richiedere l'accertamento di fatti nuovi.
Massime di principio
- Se un immobile è stato occupato abusivamente e il proprietario ha prontamente sporto denuncia penale, la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 60/2024) esclude la capacità contributiva IMU per il periodo in cui il bene è indisponibile: quindi può sorgere il diritto all'esenzione o al rimborso per il periodo di occupazione denunciata.
- Se una pronuncia costituzionale sopravviene dopo l'impugnazione in Cassazione e riguarda questioni pertinenti alle censure dedotte, la Corte di cassazione deve disapplicare la norma dichiarata illegittima (ius superveniens); se l'applicazione della pronuncia richiede nuovi accertamenti di fatto, la causa va rinviata al giudice di merito per le opportune verifiche.
- In concreto, per ottenere l'esenzione o la riforma di un accertamento IMU in simili vicende, il contribuente deve dimostrare: a) l'effettiva perdita della disponibilità materiale dell'immobile per il periodo fiscale rilevante; b) la tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria o l'inizio dell'azione penale; c) il periodo esatto di indisponibilità (data inizio occupazione/denuncia e data fine o liberazione).
- Le corti amministrative/tributarie dovranno valutare documenti di polizia, atti processuali penali, provvedimenti di sequestro e revoche, dichiarazioni di nuova costruzione/catasto e tutte le prove che attestino l'impossibilità di utilizzo e la mancata disponibilità del bene.
- Dal punto di vista processuale in Cassazione, la parte che avanza il motivo deve avere comunque dedotto la questione in modo pertinente: uno ius superveniens può essere applicato se risulta rilevante rispetto ai profili già contestati nel ricorso per cassazione.
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