Sentenza del 06/06/2018 n. 14549 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Impugnazioni - Notifica dell'appello e del ricorso per cassazione - Disposizioni rispettivamente applicabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento relativo all'anno 2003 per IRPEG, IRAP e IVA, contestando, tra l'altro, l'assoggettabilità all'IVA delle proprie attività, l'ambito dell'esenzione prevista per i servizi di riscossione e diversi recuperi a tassazione. In particolare, ha dedotto che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la sua natura di organismo pubblico e la conseguente esclusione dal campo IVA, formando sul punto un giudicato interno non impugnato dall'Agenzia. Ha inoltre contestato la validità della notifica dell'appello, eseguita presso la sede legale anziché presso il domicilio eletto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha riconosciuto che la pronuncia di primo grado sulla natura pubblica della società e sulla sua non assoggettabilità all'IVA costituiva un autonomo capo decisorio, non impugnato dall'Agenzia, e quindi coperto da giudicato interno. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio limitatamente al capo relativo all'omessa fatturazione IVA. È stata inoltre dichiarata nulla la notifica dell'appello, perché eseguita presso la sede della società anziché presso il domicilio eletto e non sanata dalla costituzione dell'appellata. La sentenza regionale è stata quindi cassata anche per tale profilo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame delle questioni non coperte da giudicato e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 330 c.p.c.
La norma disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni.
La disposizione opera, secondo la massima, per il ricorso per cassazione, mentre per l'appello tributario prevale la disciplina speciale dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.
Nel processo tributario l'atto di appello deve essere notificato prioritariamente presso il domicilio eletto. La notifica presso la sede legale della società, anziché presso il domicilio eletto, è nulla.
Art. 291 c.p.c.
Rinnovazione della notificazione nulla.
La nullità della notifica dell'appello non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione tempestiva; il giudice deve concedere un termine per la rinnovazione. Se il vizio viene rilevato in cassazione, la causa viene rinviata al giudice di merito.
Art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
La nullità della notificazione può essere sanata dalla costituzione della parte destinataria, anche se effettuata per eccepire il vizio. Nel caso concreto la società non si era costituita in appello, quindi non vi è stata sanatoria.
Art. 2909 c.c.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
Un capo autonomo della sentenza di primo grado, non impugnato, diventa vincolante nei successivi gradi e non può essere rimesso in discussione.
Artt. 324 e 346 c.p.c.
Formazione del giudicato e devoluzione delle questioni non accolte o non riproposte.
La mancata impugnazione di uno specifico capo decisorio determina il giudicato interno; il giudice dell'impugnazione non può riesaminarlo.
Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina dell'appello nel processo tributario.
L'appello deve investire specificamente i capi della sentenza di primo grado che si intendono contestare.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 5
Esenzione IVA per determinate operazioni relative alla riscossione dei tributi.
La questione sull'estensione dell'esenzione alle attività di accertamento e liquidazione è rimasta assorbita, poiché la natura pubblica della società e la sua esclusione soggettiva dal campo IVA erano già coperte da giudicato interno.
Art. 4, par. 5, direttiva 77/388/CEE
Gli Stati, le regioni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità.
La disposizione è stata richiamata dal giudice di primo grado per escludere dall'IVA l'organismo che svolge funzioni pubbliche dotato dei relativi poteri.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica dell'appello deve rispettare prioritariamente l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992: se la parte ha eletto domicilio, la notifica va eseguita presso quel domicilio, non semplicemente presso la sede legale o la residenza.
- La notifica irregolare dell'appello è normalmente affetta da nullità, non da inesistenza, e può essere rinnovata. Tuttavia, la nullità si sana se il destinatario si costituisce in giudizio, anche solo per contestarla.
- Un capo autonomo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato passa in giudicato interno e vincola il giudice dell'appello e quello di cassazione; non può essere riaperto attraverso la discussione di questioni diverse ma collegate.
- Quando il giudice di appello decide nel merito nonostante una notifica nulla non sanata, la sentenza può essere cassata e la causa rinviata per consentire il corretto svolgimento del contraddittorio.
- La distinzione tra esclusione soggettiva dall'IVA e applicazione di una specifica esenzione è rilevante: l'esclusione riguarda l'assenza del presupposto soggettivo, mentre l'esenzione presuppone, in linea generale, l'appartenenza al campo IVA.
- In sede di rinvio, restano definitivamente preclusi i punti coperti da giudicato interno; il nuovo giudizio può riguardare soltanto le questioni non definite e non assorbite dalla decisione della Corte.
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