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Sentenza

Sentenza del 28/06/2018 n. 17175 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2003, riguardante maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. In primo grado ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza giuridica del processo verbale di verifica fiscale per vizi della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonché l'infondatezza e l'illegittimità dell'accertamento nel merito. Dopo il rigetto da parte della Commissione tributaria provinciale e regionale, la società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo principalmente che la sentenza d'appello fosse carente di motivazione, non avesse esaminato le doglianze proposte e avesse erroneamente ritenuto l'appello privo di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza regionale si fondava su due autonome ragioni: la genericità e la non specificità dei motivi d'appello e, comunque, il rigetto delle contestazioni nel merito. Il ricorso per cassazione non riportava in modo completo e puntuale i motivi d'appello, limitandosi a una sintesi e a riferimenti generici, impedendo così alla Corte il controllo diretto degli atti e della decisività delle questioni. Inoltre, le argomentazioni svolte dalla Commissione regionale sul merito erano state formulate ad abundantiam dopo la statuizione pregiudiziale di inammissibilità e non dovevano essere autonomamente impugnate. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    La società lo aveva richiamato per contestare la validità della notifica del processo verbale di verifica fiscale; la Corte di cassazione non ha però esaminato nel merito tale questione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale i motivi, gli atti e i documenti rilevanti, riportandone il contenuto necessario a consentire alla Corte il controllo diretto della controversia. Un semplice riassunto o un rinvio generico agli atti non è sufficiente.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le diverse tipologie di censura in cassazione per violazione di legge, nullità processuale o vizio motivazionale devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente; il loro richiamo non esonera il ricorrente dall'indicare con precisione le questioni sottoposte al giudice di legittimità.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulle doglianze d'appello. Tuttavia, la censura è risultata inammissibile perché il ricorso non esponeva compiutamente i motivi e gli atti processuali necessari per verificarla.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 53

    Le norme riguardano, rispettivamente, il contenuto della sentenza tributaria e la specificità dei motivi d'appello. La decisione conferma che l'appello tributario deve confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza di primo grado e non può limitarsi alla mera reiterazione delle difese già svolte.

  • Art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Sono stati richiamati in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza. La motivazione per relationem può essere valida se consente di comprendere le ragioni della decisione e se affronta le questioni rilevanti; nel caso concreto, il ricorso non ha comunque superato il preliminare difetto di specificità.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 3840/2007

    Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare anche la motivazione sul merito.

    Le argomentazioni sul merito formulate dopo una decisione pregiudiziale di inammissibilità sono meramente aggiuntive e non costituiscono una autonoma ratio decidendi; l'impugnazione deve concentrarsi sulla statuizione pregiudiziale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione occorre riportare o indicare puntualmente il contenuto degli atti e dei motivi su cui si fondano le censure; il rinvio generico o una sintesi incompleta può determinare l'inammissibilità.
  • L'appello tributario deve contenere una critica specifica alla sentenza di primo grado, confrontandosi con le sue argomentazioni, e non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già formulate.
  • Quando una sentenza contiene una statuizione di inammissibilità e aggiunge comunque considerazioni sul merito, la ragione decisiva resta quella pregiudiziale: l'impugnazione deve contestarla specificamente.
  • Una censura di omessa pronuncia o difetto di motivazione deve indicare con precisione quale domanda o motivo non sia stato esaminato e dove esso sia stato dedotto negli atti processuali.
  • La dichiarazione di inammissibilità impedisce normalmente alla Corte di cassazione di esaminare le questioni sostanziali relative alla fondatezza dell'accertamento tributario.

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