Sentenza del 28/06/2018 n. 1244 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, pari a euro 797.741,71, eseguita ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 su immobili conferiti in un fondo patrimoniale. Sosteneva che tali beni fossero sottratti all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 c.c., che i debiti fiscali fossero estranei ai bisogni della famiglia e che soltanto euro 7.784,92 fossero eventualmente riferibili a un debito anteriore alla costituzione del fondo. L'agente della riscossione sosteneva invece che l'iscrizione ipotecaria non fosse un atto esecutivo né un atto preordinato all'esecuzione forzata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo legittima l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale. Secondo il collegio, l'ipoteca costituisce una garanzia riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata e non è quindi vietata dall'art. 170 c.c. È stato inoltre ritenuto spettante al debitore dimostrare sia l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Consente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. L'iscrizione è stata ritenuta ammissibile anche quando gli immobili appartengono a un fondo patrimoniale.
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma limita l'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, ma non impedisce, secondo la sentenza, l'iscrizione ipotecaria, poiché quest'ultima non costituisce un atto esecutivo né necessariamente un atto preordinato all'esecuzione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014
Richiamata come precedente a sostegno della distinzione tra iscrizione ipotecaria e procedura esecutiva.
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 15354/2015
Richiamata insieme ad altri precedenti per affermare la compatibilità dell'iscrizione ipotecaria con la presenza di un fondo patrimoniale.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 10794/2016
L'inserimento di beni in un fondo patrimoniale non osta all'iscrizione sugli stessi dell'ipoteca da parte di Equitalia.
L'ipoteca esattoriale è considerata un atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria e, pertanto, non è soggetta al divieto previsto dall'art. 170 c.c.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non impedisce automaticamente all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili conferiti nel fondo.
- Il divieto dell'art. 170 c.c. riguarda principalmente l'esecuzione forzata e non, secondo l'orientamento richiamato, la precedente iscrizione ipotecaria.
- Per contestare l'incidenza del debito sui beni del fondo, il debitore deve provare che l'obbligazione è stata contratta per finalità estranee ai bisogni della famiglia e, inoltre, che il creditore conosceva tale estraneità.
- La natura fiscale o contributiva del debito non esclude automaticamente un collegamento con i bisogni familiari, poiché il mancato pagamento può aver lasciato risorse disponibili per il mantenimento della famiglia.
- La sola anteriorità o posteriorità del debito rispetto alla costituzione del fondo non è necessariamente decisiva: occorre valutare la natura dell'obbligazione, la sua finalità e la conoscenza del creditore.
- L'orientamento applicato nella sentenza è favorevole alla legittimità dell'ipoteca esattoriale, pur lasciando distinta la successiva fase di esecuzione, che può essere soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c.
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