Sentenza del 28/06/2018 n. 2693 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notificazione - Rapporto di coniugio - Validità - Certificazione del notificante dotata di fede privilegiata fino a querela di falso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notificazione dell'atto tributario fosse invalida perché eseguita nei confronti di una persona qualificatasi come sua moglie, ma che in realtà non era legata a lui da alcun rapporto di coniugio. La contestazione si fondava quindi sull'inesistenza del rapporto dichiarato al momento della notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario dalla persona presente, circa la propria qualità di coniuge del destinatario, è coperta da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e non può essere smentita mediante la semplice allegazione o prova di circostanze successive o contrarie. Per superare tale attestazione era necessaria la proposizione di querela di falso. La notificazione è stata pertanto ritenuta valida.
Norme richiamate
Art. 2700 del codice civile
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
La relazione di notificazione fa fede privilegiata quanto alle dichiarazioni rese e ai fatti percepiti direttamente dall'ufficiale giudiziario. La qualità di coniuge dichiarata dalla persona alla quale l'atto è consegnato non può essere superata con una semplice prova contraria, ma soltanto mediante querela di falso.
Massime di principio
- Nelle notificazioni, le attestazioni dell'ufficiale giudiziario relative a fatti avvenuti in sua presenza e alle dichiarazioni ricevute hanno valore probatorio privilegiato.
- Se il consegnatario dichiara una determinata qualità, come quella di coniuge, tale dichiarazione può vincolare la validità della notifica anche qualora risulti successivamente non veritiera.
- La contestazione della veridicità di un'attestazione coperta da fede privilegiata richiede, di regola, la querela di falso; non è sufficiente produrre documenti o dedurre circostanze contrarie in via ordinaria.
- Chi intende impugnare una notificazione deve distinguere tra vizi formali o irregolarità della procedura, contestabili nel giudizio ordinario, e falsità delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, che richiede lo specifico rimedio della querela di falso.
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