Tribunale, Ordinanza T-565/20
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 14 June 2021. — TrekStor GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing a protective cover for computer hardware – Ground for invalidity – Unauthorised use of a work protected under the copyright law of a Member State – Article 25(1)(f) of Regulation (EC) No 6/2002 – Request that witnesses be heard – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-565/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di TrekStor contro la decisione di EUIPO che aveva negato la nullità di un disegno o modello registrato da Zagg per un involucro protettivo per hardware informatico. La ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente l'esistenza dell'opera asseritamente protetta dal diritto d'autore tedesco né ha censurato efficacemente il ragionamento della commissione di ricorso. Il Tribunale conferma anche che EUIPO non era obbligato ad ascoltare i testimoni proposti. Il ricorso è quindi dichiarato manifestamente infondato in diritto.
Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per uso non autorizzato di un'opera protetta dal diritto d'autore nazionale e limiti dell'istruttoria davanti a EUIPO
La questione giuridica
Se il disegno o modello comunitario contestato dovesse essere dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 per costituire un uso non autorizzato di un'opera asseritamente protetta dal diritto d'autore tedesco; se la ricorrente avesse provato l'esistenza dell'opera protetta e la titolarità dei diritti; e se la commissione di ricorso fosse tenuta a լսare i testimoni proposti dalla ricorrente.
Principio di diritto
La domanda di nullità fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 presuppone cumulativamente che esista un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro, che il richiedente dimostri con elementi sufficienti l'opera invocata e la propria titolarità del diritto, e che il disegno contestato costituisca un uso non autorizzato di tale opera; in mancanza di prova sull'esistenza stessa dell'opera protetta, la domanda è infondata senza necessità di esaminare le altre condizioni. Inoltre, l'articolo 65, paragrafo 1, lettera d), non impone a EUIPO l'obbligo di ascoltare i testimoni proposti, poiché si tratta di una misura istruttoria rimessa alla sua discrezionalità.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 25, paragrafo 1, lettera f)
- Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 25, paragrafi 1 e 3
- Regolamento (CE) n. 6/2002, articoli 52 e 55-60
- Regolamento (CE) n. 2245/2002, articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 126
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 6/2002, articolo 65, paragrafo 1, lettera d)
Nullità di un disegno o modello comunitario per uso non autorizzato di un'opera protetta
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Terza commissione di ricorso di EUIPO in materia di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il disegno contestato era destinato a coperture protettive per hardware informatico e la domanda di nullità era fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, cioè sull'allegato uso non autorizzato di un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro.
Fatti e procedimento amministrativo
Zagg Inc. aveva depositato nel 2011 la domanda di registrazione del disegno comunitario n. 1253876-0003. TrekStor GmbH aveva poi proposto nel 2016 una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento n. 6/2002. A sostegno della domanda, la ricorrente aveva prodotto in particolare un accordo di cessione dei diritti del 5 luglio 2011 e un estratto del sito Internet di Trekstor relativo al prodotto "iGear". La divisione di nullità aveva rigettato la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama il combinato disposto:
- dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, che consente la nullità del disegno o modello quando costituisce uso non autorizzato di un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro;
- dell'articolo 25, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento;
- dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 2245/2002, che impone che la domanda di nullità contenga la rappresentazione e i dati dell'opera protetta nonché gli elementi attestanti la titolarità del diritto in capo al richiedente. Vengono inoltre richiamati l'articolo 65, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, in tema di assunzione di testimoni, e gli articoli 126 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivazione della commissione di ricorso
La commissione di ricorso aveva negato la nullità essenzialmente per tre ragioni:
- la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un'opera protetta dal diritto d'autore;
- non aveva indicato in modo sufficiente l'opera invocata, non avendo prodotto i disegni e gli schizzi attribuiti ad A. e asseritamente realizzati tra luglio e agosto 2010 e poi modificati nel dicembre 2010;
- l'accordo di cessione del 2011 era inconclusivo, perché successivo alla data di deposito del disegno contestato, privo di riferimenti espressi al copyright e non idoneo, da solo, a provare la protezione autoriale o la titolarità. La commissione aveva inoltre respinto la richiesta di ascoltare i testimoni, osservando che la parte avrebbe potuto produrre dichiarazioni scritte o gli ulteriori documenti mancanti.
Valutazione del Tribunale sulla prova dell'opera protetta
Il Tribunale osserva che la ricorrente si è limitata a riproporre gli argomenti già svolti dinanzi alla commissione di ricorso, senza contestarne realmente il ragionamento. In particolare, non ha prodotto i disegni e gli schizzi originali di A., né ha indicato elementi idonei a farne verificare l'identità con i materiali allegati all'accordo del 2011. Il Tribunale conferma quindi che la commissione di ricorso ha potuto ritenere non provata l'esistenza dell'opera protetta e che l'accordo di cessione non bastava, da solo, a dimostrare il presupposto richiesto dall'articolo 25, paragrafo 1, lettera f).
Cumulo delle condizioni per la nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera f)
La pronuncia sottolinea che le condizioni derivanti dal combinato disposto dell'articolo 25, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 6/2002 e dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 2245/2002 sono cumulative. Ne consegue che l'assenza di una sola di esse è sufficiente a rendere inapplicabile il motivo di nullità, senza necessità di esaminare le altre. Poiché la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso avesse errato nel negare l'esistenza di un'opera protetta, il Tribunale reputa inutile esaminare gli ulteriori profili relativi alla titolarità del diritto o all'effettivo uso non autorizzato.
Richiesta di audizione dei testimoni
Quanto alla richiesta di sentire i testimoni, il Tribunale chiarisce che l'articolo 65, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 prevede una misura istruttoria facoltativa. EUIPO dispone di un ampio margine di discrezionalità nel decidere se ascoltare testimoni o parti, e non è tenuto ad accogliere automaticamente la richiesta di una parte. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva inoltre rilevato che la ricorrente avrebbe potuto presentare dichiarazioni scritte o spiegare perché non fosse in grado di produrre i documenti mancanti; la ricorrente non ha contestato in modo specifico tali rilievi. Per tale ragione, anche questa censura è respinta come manifestamente infondata.
Decisione e spese
Il Tribunale, applicando l'articolo 126 del regolamento di procedura, decide con ordinanza motivata poiché il ricorso è manifestamente privo di fondamento in diritto. La domanda è quindi integralmente respinta e TrekStor GmbH è condannata alle spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, in materia di nullità di un disegno o modello per uso non autorizzato di un'opera protetta, il richiedente deve fornire prova concreta e sufficiente dell'opera invocata e della propria titolarità; la mera allegazione di documenti successivi o generici non è sufficiente. Inoltre, la richiesta di audizione dei testimoni non vincola EUIPO, che conserva una discrezionalità istruttoria ampia.
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