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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-564/20

Order of the General Court (Fifth Chamber) of 14 June 2021. — TrekStor GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing a protective cover for computer hardware – Ground for invalidity – Unauthorised use of a work protected under the copyright law of a Member State – Article 25(1)(f) of Regulation (EC) No 6/2002 – Request that witnesses be heard – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-564/20

Giurisprudenza europea62020TO0564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di TrekStor contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di nullità di un disegno registrato per asserita violazione del diritto d’autore tedesco. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato in modo sufficiente l’esistenza e la tutelabilità dell’opera invocata, né aveva censurato adeguatamente la motivazione della commissione di ricorso. È stato inoltre escluso che l’EUIPO fosse obbligato a sentire i testimoni proposti dalla parte. L’azione è stata quindi dichiarata manifestamente infondata in diritto e la ricorrente condannata alle spese.

Disegno comunitario registrato: declaratoria di nullità per uso non autorizzato di un’opera protetta dal diritto d’autore nazionale e riparto dell’onere probatorio

La questione giuridica

Se il disegno comunitario registrato possa essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 per asserito uso non autorizzato di un’opera protetta dal diritto d’autore tedesco, nonostante l’insufficienza della prova sull’esistenza dell’opera protetta e sulla titolarità del diritto, e se la commissione di ricorso avesse l’obbligo di լսare i testimoni proposti dalla ricorrente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che la nullità di un disegno comunitario ex articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002 presuppone cumulativamente la prova dell’esistenza di un’opera protetta dal diritto d’autore nazionale, della titolarità del diritto in capo al richiedente e della rappresentazione e indicazione dell’opera su cui si fonda la domanda; se il ricorrente si limita a riproporre deduzioni già esaminate senza contestare puntualmente il ragionamento della commissione di ricorso, il motivo è manifestamente infondato. Inoltre, l’articolo 65, paragrafo 1, lettera d), non impone all’EUIPO di escutere i testimoni richiesti, poiché si tratta di una misura istruttoria rimessa alla sua discrezionalità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articoli 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 65, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Disegno comunitario registrato: nullità per uso non autorizzato di un’opera protetta

Il Tribunale dell’Unione europea, quinta sezione, ha deciso con ordinanza un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario registrato. La controversia riguardava un copricomputer/cover protettivo per hardware informatico, contestato da TrekStor GmbH per asserita utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dal diritto d’autore tedesco.

Fatti e procedimento amministrativo

Zagg Inc. aveva ottenuto la registrazione del disegno comunitario n. 1253876-0002, relativo a “Protective covers for computer hardware, Keyboards”. TrekStor aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), sostenendo che il disegno costituiva un uso non autorizzato di un’opera protetta dal copyright tedesco.

A sostegno della domanda, TrekStor aveva prodotto in particolare:

  • un accordo di cessione del 5 luglio 2011 relativo a una custodia per iPad con tastiera integrata;
  • alcune immagini e disegni datati 14 e 16 dicembre 2010 allegati a tale accordo;
  • una stampa non datata del sito Trekstor.de relativa alla tastiera “iGear”.

La divisione di annullamento aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata l’esistenza di un’opera protetta, non dimostrata la sua tutela secondo il diritto tedesco e non necessario sentire i testimoni proposti.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva essenzialmente la violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002, sostenendo che:

  • la prova prodotta era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’opera protetta;
  • il disegno contestato costituiva una riproduzione o adattamento illegittimo dei disegni e schizzi creati da A. nel 2010;
  • i diritti erano stati validamente trasferiti a TrekStor tramite la cessione del 2011;
  • l’EUIPO avrebbe dovuto sentire i testimoni proposti.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama il combinato disposto di:

  • articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002;
  • articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002;
  • articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 2245/2002.

Da tali norme deriva che la domanda di nullità per uso non autorizzato di opera protetta da copyright nazionale può essere proposta solo dal titolare del diritto e deve contenere la rappresentazione e i dati dell’opera protetta e gli elementi che provano la titolarità del richiedente.

Ragionamento del Tribunale sulla prova dell’opera protetta

Il Tribunale ha ritenuto corretto l’approccio della commissione di ricorso. In particolare, ha osservato che TrekStor:

  • non aveva prodotto, né in primo grado amministrativo né in appello, i disegni o schizzi originari attribuiti ad A. nel periodo luglio-agosto 2010;
  • non aveva quindi consentito alcun raffronto tra tali opere e gli allegati all’accordo del 2011;
  • si era limitata a ripetere le affermazioni già presentate all’EUIPO senza confrontarsi con la motivazione della commissione di ricorso.

La commissione aveva inoltre rilevato che l’accordo di cessione del 2011 non era conclusivo, poiché successivo alla data di deposito del disegno contestato, privo di un richiamo espresso al diritto d’autore e non contenente in sé l’indicazione del creatore A.

Il Tribunale ha condiviso il rilievo secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato perché quei disegni e schizzi dovessero raggiungere la soglia di tutelabilità come opera dell’ingegno secondo il diritto tedesco, né aveva prodotto documenti idonei a confermarne la protezione autoriale.

Ragionamento sulla disciplina del diritto tedesco e sui disegni alternativi

La commissione di ricorso aveva già considerato, richiamando una decisione del giudice tedesco di Düsseldorf, che per la protezione autoriale non bastava l’assenza di mera tecnicità delle caratteristiche del prodotto, occorrendo una forma di espressione creativa originale. Il Tribunale ha rilevato che TrekStor non aveva contestato efficacemente neppure questa parte della motivazione, né la valutazione sulle soluzioni alternative di mercato, ritenute non decisive per escludere la predominanza di considerazioni tecniche.

Sul mancato esame dei testimoni

Quanto alla richiesta di audizione dei testimoni, il Tribunale ha chiarito che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 prevede la possibilità di assumere testimoni come misura istruttoria, ma non impone all’EUIPO di farlo su richiesta di parte. Le strutture dell’Ufficio dispongono di un ampio potere discrezionale nel valutare l’utilità della misura.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva ritenuto che TrekStor potesse presentare dichiarazioni scritte dei testimoni o produrre i documenti mancanti, senza necessità di autorizzazione preventiva. Il Tribunale ha constatato che la ricorrente non aveva nemmeno spiegato perché non fosse stata in grado di farlo, sicché la censura è stata dichiarata manifestamente infondata.

Cumulative conditions e irrilevanza delle altre censure

Un passaggio centrale dell’ordinanza è il richiamo al carattere cumulativo delle condizioni richieste dal combinato disposto degli articoli 25, paragrafo 1, lettera f), e 25, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 2245/2002. La mancanza di una sola di esse basta a escludere l’applicabilità del motivo di nullità, senza necessità di esaminare le altre.

Poiché TrekStor non era riuscita a dimostrare l’errore della commissione di ricorso sulla mancata prova dell’opera protetta, il Tribunale ha ritenuto superfluo esaminare le ulteriori contestazioni relative alla titolarità del diritto e alla tutela nazionale.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha concluso che il ricorso si limitava a riprodurre argomenti già esposti in sede amministrativa, senza contestare in modo idoneo la motivazione della commissione di ricorso. Per questo motivo, l’azione è stata respinta in quanto manifestamente priva di fondamento in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitaridiritto d'autoreinvalidità del disegno comunitarioprova nel procedimento amministrativo dell'unione europeapotere discrezionale di euipo

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