Sentenza n. 1339/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) in relazione all’istanza di valutazione d’impatto ambientale (“VIA”) presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006, per un progetto di impianto agrivoltaico, di potenza pari a 35,7 MW, da realizzare nel Comune di San Felice sul Panaro (MO) e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale; - dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, D.lgs. 152/2006; - dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR (“MIC”) rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto, ai sensi dell’art. 25, co 2-bis, D.lgs. 152/2006; - dell’obbligo del MASE di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza della società ricorrente, previa adozione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e acquisizione del concerto del MIC, con attivazione, ove necessario, del potere sostitutivo; nonché per la condanna: - del MASE a concludere il procedimento e della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC e del MIC a adottare rispettivamente lo schema di provvedimento di VIA ed il concerto ai sensi dell’art. 25, co. 2-bis, D.lgs. 152/2006, entro il termine di sessanta giorni o il diverso termine ritenuto congruo da codesto Ecc.mo T.A.R., con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a., che intervenga in caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento nel procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di 35,7 MW e alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato il 10 agosto 2024 un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di San Felice sul Panaro. Dopo la dichiarazione di procedibilità e la pubblicazione della documentazione, la consultazione pubblica si è conclusa il 30 ottobre 2024. La ricorrente ha dedotto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal MIC-Soprintendenza Speciale per il PNRR, nonché la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006. Secondo la ricorrente, erano decorsi sia il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA, sia il termine complessivo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso. È stata chiesta la condanna delle amministrazioni a concludere il procedimento entro un termine giudiziale, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l’interesse della società alla definizione del procedimento di VIA, nonché il decorso del termine annuale per proporre l’azione e la riferibilità della pretesa a un interesse legittimo pretensivo. Ha accertato che la consultazione pubblica era terminata il 30 ottobre 2024 e che, ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto esprimersi entro trenta giorni, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Il termine è stato qualificato come perentorio, anche in ragione dell’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006 e del favor per la diffusione delle energie rinnovabili. L’inerzia amministrativa ha quindi violato l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, obbligo rafforzato dai principi di correttezza, buon andamento e trasparenza. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura-Soprintendenza Speciale per il PNRR sono stati ordinati a concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale del MASE - Valutazioni Ambientali o suo delegato, con termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato alle amministrazioni. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori, e al compenso del commissario, se dovuto, determinato in 1.000 euro.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio quando il titolare di una posizione qualificata deduce il mancato esercizio del potere entro il termine di conclusione del procedimento.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio e consente la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza e della documentazione necessaria per l’avvio del procedimento di VIA.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina la fase di consultazione pubblica del procedimento di VIA; la sua conclusione costituisce il dies a quo del termine previsto per la Commissione.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.
Stabilisce termini per la predisposizione dello schema di VIA, per l’acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e per l’adozione del provvedimento finale; nel caso deciso, il termine di trenta giorni per la Commissione decorreva dal 30 ottobre 2024.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
È richiamato quale fondamento della perentorietà dei termini del procedimento di VIA.
art. 97 Cost.
È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la Commissione competente per i progetti cui si applica il termine speciale richiamato dall’art. 25, comma 2-bis.
art. 32, comma 5-bis, d.lgs. 152/2006
È richiamato dall’art. 25, comma 2-bis, quale disciplina speciale per i casi di consultazioni transfrontaliere.
Regolamento (UE) 2022/2577
È richiamato come espressione del favor dell’ordinamento europeo per l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA relativo ai progetti soggetti alla disciplina dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, la Commissione competente deve predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione prevista dall’art. 23; tali termini sono perentori.
- La scadenza dei termini per la predisposizione dello schema di VIA, per l’acquisizione del concerto ministeriale e per l’adozione del provvedimento finale, in assenza di una pronuncia espressa, integra silenzio-inadempimento e legittima il proponente titolare di un interesse legittimo pretensivo a proporre l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
- L’amministrazione procedente è tenuta a concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso, anche quando l’esito della domanda non sia predeterminato, salvo ipotesi limite di istanza manifestamente pretestuosa.
- In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all’amministrazione inadempiente in caso di ulteriore inerzia.
- La disciplina dei termini della VIA deve essere applicata in coerenza con il favor dell’ordinamento interno ed europeo per la diffusione e la realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
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